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Sentenza — n. 33541/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33541/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33541/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 18/01/2021, il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, su conforme richiesta del P.M. e nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa MOLINARI Filomena, disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 4653/2020 rgnr in confronti di APROVITOLA Domenico e di DI COSTANZO Salvatore per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritenendo che esso fosse estinto per intervenuta prescrizione. Precisava che ulteriori eventuali reati ravvisabili sulla scorta dell'atto di querela pure sarebbero stati estinti per prescrizione, inclusa l'associazione per delinquere espressamente menzionata nella denuncia, pur se non ne era ravvisabile la concreta sussistenza. Escludeva il superamento di tali considerazioni attraverso lo svolgimento di indagini difensive, sollecitate nell'atto di opposizione, poiché il momento in cui la querelante aveva avuto conoscenza della truffa non poteva aver rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, la cui valutazione aveva condotto ad attestare l'intercorsa prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 410-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. Osserva che l -ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.". In prossimità dell'udienza odierna, la ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale ribadisce il contenuto del ricorso e ne ripropone le conclusioni.

Parole chiave

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spese per le indagini indagine per frode iva sospensione dell'istruzione indagine internazionale per truffa esame di cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
4653/2020 rgnr in confronti di APROVITOLA Domenico e di DI COSTANZO Salvatore per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritenendo che esso fosse estinto per intervenuta prescrizione.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINARI FILOMENA nato a BOGOTA'( COLOMBIA) il 27/12/1961 parte offesa nel procedimento ci APROVITOLA DOMENICO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 13/09/1968 DI COSTANZO SALVATORE nato a ORTA DI ATELLA il 01/05/1936 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG e la memoria del difensore della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 18/01/2021, il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, su conforme richiesta del P.M. e nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa MOLINARI Filomena, disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 4653/2020 rgnr in confronti di APROVITOLA Domenico e di DI COSTANZO Salvatore per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., ritenendo che esso fosse estinto per intervenuta prescrizione. Precisava che ulteriori eventuali reati ravvisabili sulla scorta dell'atto di querela pure sarebbero stati estinti per prescrizione, inclusa l'associazione per delinquere espressamente menzionata nella denuncia, pur se non ne era ravvisabile la concreta sussistenza. Escludeva il superamento di tali considerazioni attraverso lo svolgimento di indagini difensive, sollecitate nell'atto di opposizione, poiché il momento in cui la querelante aveva avuto conoscenza della truffa non poteva aver rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, la cui valutazione aveva condotto ad attestare l'intercorsa prescrizione.

2. MOLINARI Filomena propone ricorso per cassazione e deduce in modo esteso una serie di motivi riguardanti la ricostruzione del fatto, che avrebbe meritato qualifiche ulteriori, con l'individuazione di fattispecie di reati come l'abuso d'ufficio, il falso e l'associazione di tipo mafioso, e col mancato coinvolgimento nelle indagini, e quindi nel provvedimento impugnato, di tale DEL PRETE Salvatore.

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. Osserva che l -ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.". In prossimità dell'udienza odierna, la ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale ribadisce il contenuto del ricorso e ne ripropone le conclusioni.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro un provvedimento non ricorribile. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, il cui art. 33 ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen., che disciplina al comma 2 i casi di nullità del provvedimento di archiviazione, e prevede quale mezzo di impugnazione esclusivamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica. Il menzionato comma 2 stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla nei casi previsti dall'art. 127 co. 5 cod. proc. pen., che sanziona - per l'appunto - con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio, rispetto alle quali la ricorrente non ha lamentato alcunché.

MOLINARI invece censura il merito del provvedimento, in quanto il giudice avrebbe per un verso erroneamente ritenuto prescritto il reato di truffa, e avrebbe altresì escluso la configurabilità di ulteriori reati quali l'abuso d'ufficio, il falso e l'associazione di tipo mafioso. Tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili: esso infatti si tradurrebbe in un vizio di motivazione riguardante la configurabilità dei reati prospettati dalla denunciante e la non estinzione del solo reato ipotizzato inizialmente dal P.M.; ma un tale ragionamento trascura che il giudice è libero di motivare il proprio convincimento, pur prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

5. Non sussistendo alcuna delle nullità tassativamente previste dall'art. 410- bis co. 3 cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, va pertanto dichiarato inammissibile. In tale direzione è il condiviso orientamento di questa S.C.; cf. Sez. 6 sentenza n. 18847 del 06/03/2018 dep. 02/05/2018 Rv. 272932 imputato P.O. in proc. Panzani; e Sez. 3, Sentenza n. 32508 del 05/04/2018 dep. 16/07/2018 Rv. 273371 imputato P.O. in proc. B e altro Sez.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 16/07/2021 Il consigliere