Sentenza — n. 33540/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto di confisca per la violazione degli artt. 125, commi 3, cod. proc. pen., 7, comma 1) e 24 D.Lgs. n. 159/2011, anche in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. peri., nonché per l'apparenza della motivazione. Si sostiene di avere eccepito, con il primo motivo di appello, la nullità del decreto di confisca emesso dal Tribunale, nella parte in cui aveva del tutto omesso di effettuare un'autonoma valutazione in chiave critica del materiale probatorio offerto dalle parti. In particolare, il provvedimento del primo giudice si era limitato a recepire tout court l'esito delle informative di P.G. e la richiesta dell'organo inquirente, omettendo di specificare quale fosse il percorso argomentativo di condivisione di tali esiti, nonché di valutare gli elementi allegati dalla difesa (plurime consulenze tecniche e dichiarati testimoniali), ritenuti assertivamente non dimostrativi ed anzi finendo per ricavare da tale assenza di antitesi le ragioni della disposta prevenzione ("la difesa non ha dimostrato").
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 -bis D.Lgs. n. 159/2011, art. 4 D.Lgs. n. 159/2011, art. 512-bis cod. pen, art. 1 D.Lgs. n. 159/2011, artt. 416 cod. pen, art. 24 D.Lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 33540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lo stesso capo di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, pur indicando la realizzazione da parte dell'associazione di condotte illecite dal 2002 (ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000), indicava le condotte distrattive come commesse tra il luglio 2007 ed il 2010.In altri termini, il ricorrente sostiene che la perimetrazione della pericolosità sia stata fatta coincidere con le prime fasi esecutive del programma delinquenziale dell'associazione per delinquere senza criticamente valutare quando tale programma abbia iniziato concretamente a generare i primi profitti di natura illecita.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BALINI MAURO nato a ROMA il 08/02/1965 BALINI LAURA nato a ROMA il 30/05/1962 BALINI ROBERTA nato a ROMA il 26/01/1964 avverso il decreto del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG letti i ricorsi e le memorie difensive
RITENUTO IN FATTO
Premessa. 1.1. Baliní Mauro ricorre per cassazione per l'annullamènto del decreto della Corte di appello di Roma in data 28/5/2020 che ha parzialmente confermato il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di beni allo stesso ricorrente riferibili. 1.2. Ricorrono per cassazione avverso il suddetto provvedimento anche Laura Balini, in proprio e quale legale rappresentante della società AKUNA s.r.I., e Roberta Balini, in proprio e quale legale rappresentante della SACIM s.r.l. ed entrambe quali terze interessate, in ordine alla confisca di beni immobili e mobili alle medesime rispettivamente intestati. 1.3.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 30/6/2021, ha concluso per il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di Balini Mauro stante l'infondatezza dei motivi e per l'inammissibilità di quelli proposti nell'interesse di Balini Laura e Balini Roberta ritenendo manifestamente infondati o non consentiti i rispettivi motivi, con ogni conseguente statuizione. 1.4. Con memorie del 9/7/2021, le difese dei ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, la difesa di Laura e Roberta Balini ha replicato alle conclusioni del P.G.; la difesa di Mauro Balini ha ulteriormente argomentato in ordine ai cinque motivi principali svolti con il ricorso principale.
Ricorso di Balini Mauro.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto di confisca per la violazione degli artt. 125, commi 3, cod. proc. pen., 7, comma 1) e 24 D.Lgs. n. 159/2011, anche in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. peri., nonché per l'apparenza della motivazione. Si sostiene di avere eccepito, con il primo motivo di appello, la nullità del decreto di confisca emesso dal Tribunale, nella parte in cui aveva del tutto omesso di effettuare un'autonoma valutazione in chiave critica del materiale probatorio offerto dalle parti. In particolare, il provvedimento del primo giudice si era limitato a recepire tout court l'esito delle informative di P.G. e la richiesta dell'organo inquirente, omettendo di specificare quale fosse il percorso argomentativo di condivisione di tali esiti, nonché di valutare gli elementi allegati dalla difesa (plurime consulenze tecniche e dichiarati testimoniali), ritenuti assertivamente non dimostrativi ed anzi finendo per ricavare da tale assenza di antitesi le ragioni della disposta prevenzione ("la difesa non ha dimostrato").
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non aveva adeguatamente confutato la suddetta Censura, sicché la medesima doglianza riverberava anche sulla legittimità del decreto impugnato, essendo stato il motivo di gravame disatteso con una motivazione meramente apparente: infatti, la Corte territoriale, per un verso, aveva giustificato il copia e incolla con la particolare complessità degli accertamenti e, per altro, aveva ritenuto assolto l'onere di autonoma valutazione attraverso i richiami fatti dal primo giudice alle allegazioni difensive "ritenute implicitamente inadeguate", così facendo ricorso ad un principio di diritto - quale quello della c.d. motivazione implicita - che invece presuppone un'approfondita analisi delle ragioni poste a fondamento dell'ipotesi di accusa (mancanti nel caso in esame) e che le doglianze difensive siano prive della necessaria decisività.
2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di confisca del Tribunale poiché adottato in violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, cod. proc. pen.), essendo la prova dichiarativa stata assunta da un collegio differente da quello che aveva adottato la decisione. Si sostiene che tale principio debba ritenersi applicabile anche al procedimento di prevenzione, stante la volontà del Legislatore di riconoscere alla prevenzione una sempre più pregnante natura giurisdizionale, per come si ricava anche dalle recenti modifiche normative in tema di riconoscimento del diritto alla prova in capo alle parti (art. 4 -bis D.Lgs. n. 159/2011).
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 159/2011, nonché l'omessa motivazione in ordine all'accertamento della pericolosità sociale del proposto. 3.1. Si sostiene che la motivazione sulla pericolosità qualificata si sorregga anzitutto su argomentazioni che riguardano condotte delittuose non comprese nei cataloghi dei reati che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 159/2011, possono consentire l'applicazione di misure di prevenzione (il riferimento è alle ipotesi di cui agli artt. 416 e 648-bis cod. pen., quest'ultimo reato mai contestato al ricorrente). Con riguardo, invece, al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. [che a norma della lett.
b) dell'art. 4 ne consente l'applicazione e che risulta contestato nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti del proposto], la Corte di merito aveva omesso di spiegare gli elementi di fatto da cui discendeva la qualità di indiziato del ricorrente, soprattutto alla luce del giudicato cautelare a questi favorevole che ne escludeva la gravità indiziaria.3.2. Quanto alla pericolosità generica, si lamenta che il giudice del merito l'abbia illegittimamente ricavata facendo leva, da un lato, sul coinvolgimento del ricorrente in "traffici delittuosi", categoria ormai espunta dal sistema a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e, dall'altro, richiamando il criterio, da solo non sufficiente, della sproporzione dei redditi del proposto rispetto al valore delle opere realizzate, senza che risultasse contestualmente indicata la pregressa attività delittuosa produttiva di reddito in capo a colui il quale abbia la disponibilità del bene, così finendo per utilizzare in modo surrettizio l'elemento della sproporzione quale esclusivo indice idoneo a dimostrare in via presuntiva la provenienza illecita di un bene e la pericolosità di cui alla lett.
b) dell'art. 1 D.Lgs. n. 159/2011. Né all'uopo risultava confacente, precisa il ricorrente, il mero richiamo alle ipotesi di reato formulate nella richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 52436 del 2012 - per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2 D.Lgs. n. 74/2000 - in assenza sia dell'indicazione argomentativa dei relativi elementi di fatto sui quali si fondi la pericolosità sia della confutazione della rilevanza delittuosa delle condotte sulla scorta di quanto evidenziato nella memoria difensiva depositata per l'udienza del 22/5/2020, sulla quale vi era una omissione totale di motivazione da parte della Corte di appello.
In particolare e, al riguardo, si evidenzia come le prime attività concretamente produttive di reddito illecito ipotizzate dal pubblico ministero nel processo di cognizione dovessero collocarsi in epoca successiva all'agosto del 2007, con le conseguenziali ripercussioni sul giudizio di perimetrazione della pericolosità che il primo giudice, invece, aveva asseverato sin dal 1998. La Corte di merito non aveva spiegato, se non attraverso enunciazioni apodittiche ed inconferenti, quali sarebbero gli elementi di fatto autonomamente valutati che integrerebbero attività delittuose precedenti al 2002, epoca in cui, secondo l'accusa mossa nel procedimento penale, si era manifestata l'operatività dell'associazione per delinquere (attraverso la emissione di false fatture per operazioni inesistenti), sebbene i primi profitti illeciti conseguiti dal proposto dovessero collocarsi nel 2007, per come comprovato dagli stessi esiti delle indagini della G.d.F. che a tale anno riferiscono il primo effettivo drenaggio di risorse finanziarie da ATI ritenuto illecito.
Lo stesso capo di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, pur indicando la realizzazione da parte dell'associazione di condotte illecite dal 2002 (ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000), indicava le condotte distrattive come commesse tra il luglio 2007 ed il 2010.In altri termini, il ricorrente sostiene che la perimetrazione della pericolosità sia stata fatta coincidere con le prime fasi esecutive del programma delinquenziale dell'associazione per delinquere senza criticamente valutare quando tale programma abbia iniziato concretamente a generare i primi profitti di natura illecita.
A fronte della totale omessa motivazione su un punto dirimente del giudizio di pericolosità nessun elemento di fatto sarebbe stato valorizzato dalla Corte d'appello per descrivere, da un lato, condotte integranti fattispecie di delitto antecedente al 2002, dall'altro, la perpetrazione di attività illecite concretamente produttive di reddito antecedente al 2007, salvo addebitare al proposto l'acquisizione di risorse sin dall'inizio preordinate ad essere sottoposte ad illecita appropriazione con le svariate condotte indicate. In sostanza, l'unica condotta che veniva indicata quale dimostrativa della coincidenza tra costituzione della società ed inizio delle attività illecite del proposto era la mera elencazione delle cariche sociali assunte dal 1998 dai vari coimputati in seno ad ATI s.p.a. 3.3.
Censurabile era anche il giudizio che aveva portato la Corte di merito ad escludere che il finanziamento per lire 20 miliardi ottenuto nel 1998 attraverso la Taruma Holding Ltd potesse essere annoverato tra le fonti lecite, sul rilievo di profili di irregolarità formale del compendio documentale allegato (scritture private sottoscritte nel 1988 e documentazione bancaria proveniente da Midland Bank ed Efibanca), così violando l'art. 4 D.Lgs. n. 159/2011 nella parte in cui sancisce le regole della ripartizione dell'onere probatorio, in quanto l'avere negato rilevanza dimostrativa ed efficacia probante alle scritture private sottoscritte nel 1998 e alla documentazione bancaria proveniente dalla Midland Bank di Londra e da Efibanca si sostanzia nell'imposizione al proposto di un onere di diabolica probatio trattandosi di documenti risalenti ad oltre 20 anni e non soggetti all'obbligo di conservazione e pubblicità. 3.4.
Si lamenta poi come sia mancante l'accertamento della fase prognostica del giudizio di pericolosità, non desumibile ictu oculi e in via automatica dalle imputazioni penali elevate, ma necessitando di autonomi indici dimostrativi.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011, poiché illegittimamente è stata disposta la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale di Akuma s.r.l. 4.1. Il ricorrente premette, in punto di fatto, che l'acquisizione del bene, per stessa affermazione del giudice del merito, si colloca nel 1992 (epoca di costituzione della società quale s.a.s., poi trasformata in s.r.l. 1'8/4/2009) e, dunque, in epoca di gran lunga precedente al primo momento di manifestazione della pericolosità sociale fatta decorrere dal 1998.
Difetta quindi la necessaria correlazione temporale tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale. La Corte di merito, precisa il ricorrente, aveva superato il suddetto argomento rilevando che la suddetta società era il frutto della trasformazione dell'originaria "Balini s.a.s" avvenuta in periodo successivo al manifestarsi della pericolosità sociale del proposto e che nell'anno di costituzione della società di capitali le uniche disponibilità finanziarie del Balini erano quelle provenienti dalle distrazioni della ATI. In realtà, a tale prospettazione poteva replicarsi che la trasformazione della società nel 2009 mediante l'apporto della provvista di circa C 4000,00 non derivava da un conferimento di provvista effettuato in proprio dal Balini, ma da accantonamenti di utili effettuati negli anni precedenti alla costituzione della s.r.l.
La Corte d'appello, infatti, nel disattendere il suddetto rilievo difensivo, aveva confuso l'utile fiscale con l'utile civilistico. In conclusione, sarebbe evidente come la società Akuna s.r.l. non possa in alcun modo ritenersi di derivazione illecita e perciò confiscabile, in quanto non solo costituita in epoca assai precedente all'insorgenza della pericolosità sociale del proposto, ma anche perché non ha mai beneficiato, nel lungo corso della gestione, di immissioni di capitali illeciti inscindibili da quelli leciti che ne abbiano determinato un incremento patrimoniale unitariamente inteso. 4.2.
Al più, potrebbe ritenersi ammissibile la confisca della quota pari all'importo versato quale aumento del capitale da parte del proposto. Infatti, a fronte dell'esiguità della somma illecita asseritannente impiegata, immessa a favore di bene già lecitamente nella disponibilità del proposto ed unicamente utilizzata per la trasformazione della società senza l'impiego nel ciclo produttivo del reddito aziendale, è stata disposta la confisca dell'intero capitale sociale e del correlato compendio aziendale, con violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011.
In tal caso, infatti, esigenze di rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà impongono di restringere la confisca alla sola quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego del profitto illecito e valutata al momento della confisca.
5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011, poiché illegittimamente è stata disposta la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della società Porto Turistico di Roma a r.l. In particolare, il ricorrente ripercorre preliminarmente il percorso argomentativo che aveva indotto la Corte territoriale a disporre la confisca della società, sostenendo che la pronuncia sarebbe affetta da omessa motivazione nella misura in cui il giudice d'appello aveva del tutto pretermesso, anche sotto un profilo formale, le censure difensive. Al riguardo, precisa come l'ablazione totalitaria del bene si fondava sui seguenti elementi, ai quali si contrapponevano le relative evenienze difensive:
a) assenza di redditi sufficienti a giustificare l'investimento posto che il ricorrente "nulla ha dedotto in merito alla provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto della società e del suo patrimonio sociale", a fronte, invece, dell'esistenza di redditi dichiarati pienamente sufficienti nel periodo 2004-2007 per farvi fronte. Inoltre, l'acquisizione delle quote della società da parte del proposto per l'importo di C 27.000,00 si colloca il 7/6/2006, ossia in epoca antecedente alle prime condotte locupletative ascrivibili al secondo semestre del 2007;
b) condotta illecita decettiva perpetrata dal proposto nel 2007 mediante la voltura da ATI alla Porto Turistico di Roma s.r.I., a titolo gratuito, della concessione demaniale, con conseguente cessione dei diritti di sfruttamento ad essa connessi, non considerando, invece, che la concessione demaniale non può formare oggetto di cessione tra privati e che la dismissione del titolo concessorio da parte di ATI in favore della Regione Lazio non aveva arrecato alcun nocumento al patrimonio aziendale trattandosi di atto amministrativo il cui diritto a costruire era già esaurito nel 2001, così come risultavano incamerati i frutti derivanti dalla cessione delle unità immobiliari commerciali realizzate in forza di tale titolo.
Con la conseguenza che la successiva riassegnazione da parte dell'Ente locale del titolo concessorio in favore della Porto Turistico di Roma s.r.l. non poteva avere arrecato alcuna diminutio alle consistenze patrimoniali dell'ATI e nessun illecito vantaggio alla nuova società concessionaria; l'episodio distrattivo di C 2.800.000,00 (di cui C 550.000,00 fatti confluire nelle casse della Porto Turistico di Roma s.r.l. da ATI come finanziamento soci) con conseguente confiscabilità dell'intero pacchetto azionario e del compendio aziendale quale frutto o reimpiego dei proventi illeciti, omettendosi di valutare gli argomenti difensivi evidenziati alle pagg. 47 e ss. della memoria difensiva depositata il 22.5.2020.
Ricorsi di Laura Balini e Roberta Balini.
1. Con il primo motivo deducono la violazione ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 3 ult. periodo, D.Lgs. n. 159/2011, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità in capo al proposto dell'intero capitale sociale (e dunque anche della quota di cui è titolare quale terzo interessato Laura Balini) e di tutto il patrimonio aziendale di Akuna s.r.l. Sul punto, le ricorrenti svolgono le analoghe censure mosse dalla difesa del Balini Mauro volte a dimostrare la legittima provenienza da accantonamenti di bilancio della provvista utilizzata per effettuare il conferimento di capitale necessario per la trasformazione della società.
In particolare, si evidenzia come l'errores dell'affermata coincidenza tra il valore civilistico dell'utile di bilancio con quello tributario dell'utile fiscale si traduca in una violazione di legge in quanto la decisione resta priva di giustificazione. E ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo dell'ablazione dell'intero compendio a fronte di un conferimento del tutto esiguo a favore di società per cui lo stesso decreto non dà conto né che fosse stata ab origine costituita con capitali illeciti, né nel prosieguo sia stata alimentata con flussi di provenienza illecita.
2. Con il secondo motivo lamentano la violazione ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 3, ult. periodo e dell'art. 26 D.Lgs. n. 159/2011, nonché violazione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità in capo al proposto dell'immobile di proprietà di Roberta Balini (sito in Roma via delle Quinquenni n. 70). La Corte di merito, pur avendo escluso che nel caso in esame potesse operare la presunzione di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 159/2011, poiché gli atti di disposizione risultano compiuti al di fuori del quinquennio precedente alla proposta della misura di prevenzione, anziché soffermarsi sull'esistenza di elementi concreti da cui ricavare la disponibilità in capo al proposto di quanto oggetto di ablazione, aveva invece esaltato la circostanza che tanto Laura quanto Roberta Balini non avessero mai dichiarato redditi fiscalmente adeguati a fronteggiare gli acquisti, così surrettiziamente operando un'inversione dell'onere della prova finendo per addossare ai terzi l'onere dimostrativo circa l'effettiva disponibilità.
E ciò a prescindere dall'esistenza di elementi idonei ad asseverare una capacità di acquisto dei relativi cespiti in forza delle eredità percepite (entrambe furono aventi causa della donazione di una somma considerevole per l'epoca in cui ebbe luogo da parte del loro zio Vittorio Balini, il quale elargì altrettanto considerevoli somme agli altri nipoti e per il doppio di quell'importo ai suoi fratelli), nonché dei redditi comunque prodotti - seppur non dichiarati - in ragione dell'attività lavorativa svolta presso le attività imprenditoriali di famiglia.
Né, con riguardo all'immobile, pertinente era il rilievo che Laura Balini in sede di esecuzione del sequestro ne avesse dichiarato la proprietà, quando invece il bene risultava in capo alla sorella, trattandosi di affermazione che semmai poteva dimostrare la proprietà in capo a quest'ultima, ma di certo non al proposto.
3. Con il terzo motivo deducono la violazione ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 3 ultimo periodo, D.Lgs. n. 159/2011, nonché violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla disponibilità in capo alle ricorrenti rispettivamente dell'autovettura Mercedes SLK tg. EK626DW intestata a Laura Balini e dell'autovettura Smart Fortwo tg. EB993DR intestata a Roberta Balini, beni ritenuti acquistati con i capitali drenati dall'ATI e, come tali, frutto di attività illecita.
4. Con il quarto motivo lamentano la violazione dell'art. 125 cod: proc. pen. per omessa motivazione sull'impugnazione avverso la confisca del c/c n. 400501184 intestato a Roberta Balini (carenza materiale e grafica di motivazione).
5. Con il quinto motivo deducono la violazione ed erronea applicazione dell'art. 23, comma 3 ultimo periodo, D.Lgs. n. 159/2011, nonché la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla disponibilità in capo al proposto della società Repubbliche Marinare s.r.l. La Corte territoriale aveva erroneamente escluso che l'acquisto della società ad opera della SACIM s.r.l. fosse avvenuto con provvista proveniente dagli utili da quest'ultima accantonati, stante l'insufficienza delle relative riserve sociali al 31/12/2001 (pari a £ 7.932.306) a fronteggiare l'acquisto delle quote avvenuto al prezzo di C 10.328,00 in data pressoché prossima (19/2/2002).
In realtà, invece, l'acquisto si era perfezionato il 19/9/2002 e, dunque, alla conclusione della stagione balneare successiva, in conseguenza della quale era ragionevole ritenere un accrescimento delle risorse finanziarie. Peraltro, anche con riguardo a tale ablazione erano spendibili le doglianze in punto di proporzionalità della misura reale, tenuto conto che l'apporto illecito sarebbe stato limitato ad una somma modesta (£ 2.300.000), atteso che nel prosieguo dell'attività imprenditoriale svolta mai risultano immessi capitali illeciti che possano avere inciso nel ciclo produttivo aziendale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che i ricorsi vadano rigettati essendo i motivi dedotti non fondati ovvero non consentiti in questa sede. A) Ricorso di Balini Mauro.
1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità del decreto del primo giudice e l'apparenza della motivazione resa sulla relativa eccezione dal provvedimento impugnato, è infondato. 1.1. Anzitutto, va escluso che per le misure di prevenzione, in difetto di un'espressa previsione normativa, sia estensibile la sanzione di nullità stabilita dall'art. 292, comma 1 lett.
c) e c -bis) cod. proc. pen. per l'adozione delle misure cautelari personali, ostandovi il principio di tassatività che opera in materia. Peraltro, la regola introdotta per le misure cautelari risponde ad un meccanismo procedimentale tipizzato dall'ordinamento secondo uno schema che riconduce esclusivamente in capo al pubblico ministero il potere dovere di esercitare quella che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 4 del 1992, ha definito essere una vera e propria azione cautelare. In altri termini, al pubblico ministero richiedente corrisponde un giudice decidente la cui autonomia delibativa è intranea proprio alla sequenza procedimentale di cui innanzi si è detto, non diversamente da come una siffatta ontologica autonomia è da presupporre in capo al giudice terzo e imparziale chiamato a delibare la res iudícanda sulla base dell'azione esercitata dal pubblico ministero attraverso la formulazione dell'imputazione e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio.
Ben diversa è la prospettiva che invece contraddistingue il pubblico ministero "proponente" la misura di prevenzione e l'autorità giudiziaria chiamata a delibarla. Ciò non vuol dire che in capo all'autorità giudiziaria faccia difetto un autonomo potere delibativo e che, dunque, non siano censurabili motivazioni che sotto il formale rinvio per relationem o la mera e pedissequa riproduzione della richiesta risultino del tutto apparenti, ma vuole esclusivamente significare che quella delibazione può essere del tutto consentanea agli elementi fattuali su cui la proposta stessa si è basata.
La patologia che il Legislatore ha voluto sanare attraverso la previsione della nullità di cui adesso si discute - vale a dire la acritica riproposizione della richiesta del pubblico ministero nel provvedimento cautelare attraverso il noto meccanismo del copia-incolla - non ha sedes nelle misure di prevenzione caratterizzate da presupposti, dinamiche ed elementi fattuali totalmente diversi ed avulsi da quelli che caratterizzano l'incidente cautelare nell'ordinario procedimento penale. Pertanto, ogni censura riferibile alla motivazione del provvedimento non può che attingere il livello di carenza tale da ingenerare un vizio di violazione di legge (sotto il profilo della mancanza o dell'apparenza), unico denunciabile in sede di prevenzione.
Pertanto, ciò che in questa sede rileva è se la Corte territoriale abbia, a sua volta, reso una motivazione rispondendo alle censure di merito. Infatti, a fronte di una omessa motivazione del primo giudice, sarebbe precluso alla Corte d'appello annullare e rinviare al primo giudice (ex art. 604 cod. proc. pen.), dovendo, invece, colmare la dedotta lacuna sulla base delle censure dedotte dall'appellante.1.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello, lungi dal risolvere il tema dedotto facendo riferimento alla sola complessità degli accertamenti che avrebbero giustificato ad opera del Tribunale il c.d. copia-incolla, ha invece rilevato come tale richiamo, ragionevolmente dovuto ad un'esigenza di compendiare adeguatamente i molteplici atti su cui la misura si fonda, non si è tradotto in una mera ricezione acritica degli elementi acquisiti (invero di particolare complessità), ma abbia costituito la base fattuale per pervenire ad un giudizio che ha tenuto conto anche di quanto addotto dalla difesa, ritenuto non decisivo, mediante il riferimento, avente carattere esemplificativo, ad alcune delle fonti di prova all'uopo indicate e specificamente menzionate anche in altre parti del corpo del decreto.
Pertanto, l'avere ricondotto l'espressione "la difesa non ha dimostrato" all'esito della complessiva valutazione operata dal Tribunale in punto di esclusione della rilevanza delle deduzioni e allegazioni difensive, esclude, nel provvedimento impugnato, qualsiasi profilo di apparenza della motivazione, in quanto logicamente espressiva della sintesi del complessivo giudizio svolto in ordine all'assenza di idoneità di quel compendio a svilire la rilevanza probatoria degli elementi di accusa posti a fondamento dell'applicazione della misura e di cui il primo giudice risulta avere dato positivamente atto.
La circostanza, poi, che non siano stati riportati pedissequamente tutti gli elementi negativamente valutati non determina di per sé una mancanza della motivazione, laddove i giudici di merito abbiano dato conto di averli comunque esaminati e/o implicitamente disattesi, giungendo ad un risultato che si pone in termini di evidente antitesi con la prospettata alternativa difensiva.
2. Il secondo motivo, con cui si eccepisce la nullità del decreto impugnato per violazione del principio di immutabilità del giudice, è infondato. 2.1. La Corte territoriale, nell'escludere l'eccepita nullità, ha correttamente richiamato l'orientamento di questa Corte, secondo cui il principio di immutabilità del giudice, previsto per il giudizio dibattimentale dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti (evenienza rispettata nel caso in esame), essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale; cfr. ex multis, Sez. 5, n. 11242 del 2018, dep. 2019, Rv. 277241;
Sez. 5, n. 48094 del 2019, Rv. 278037, Sez. 5, n. 36892 del 2020, n.m; Sez. 2, n. 16094 del 2020, n.m.). Né al riguardo assume rilievo ai fini della fondatezza dell'eccezione il richiamo alla progressiva "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione che sarebbe stata operata con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 e dalle successive modificazioni, in quanto l'introduzione di istituti di maggiore garanzia per l'interessato non ha determinato un'assimilazione con il processo di cognizione, risultando inalterate le peculiarità del procedimento di prevenzione, caratterizzato da esigenze di semplificazione e celerità, nonché da presupposti ed ambiti cognitivi differenti, potendo il giudice della prevenzione, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato (ex multis Sez. 1, n. 6636 del 2016, Rv. 266364).
Del resto, il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto «colpevole» o «non colpevole» in ordine alla realizzazione di un fatto specifico di reato, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso» in rapporto al suo precedente ed illecito agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza), elevato ad «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano» le diverse categorie di pericolosità.
E', dunque, tanto la base fattuale che l'ambito del giudizio che distinguono tra loro i due processi. Rileva, infine, quale ulteriore elemento testuale che depone per l'esclusione della paventata assimilazione anche l'incipit contenuto nell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo che, nel disciplinare il procedimento applicativo, stabilisce che "per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del procedimento di esecuzione" e non di cognizione. 2.2. Inoltre, in tema di immutabilità del giudice del dibattimento, questa Corte ha sempre escluso la nullità del provvedimento conclusivo del giudizio qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da altro davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato il consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 5, n. 5581 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259518).
Al riguardo, nulla è stato dedotto, né allegato dal ricorrente.
3. Il terzo motivo di ricorso dedotto con riguardo alla pericolosità qualificata è manifestamente infondato; è infondato quello relativo alla pericolosità generica. 3.1. Con riferimento alla pericolosità qualificata, il motivo, infatti, risulta reiterativo di quello proposto in appello (e di quanto prospettato nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. allegata per l'udienza del 28/5/2020). Invero, conferente al profilo della pericolosità qualificata è l'esclusiva ipotesi di reato di cui all'art. 12-quínques dl. n. 306/1992, ora art. 512-bis cod. pen.
Sul punto, il ricorrente, con il motivo di appello, ne evidenziò l'insussistenza (con riguardo ad entrambe le ipotesi di intestazione fittizia relative alla proprietà di un immobile e di una imbarcazione contestate nel procedimento penale) sul rilievo che il fatto storico non era sussumibile nell'alveo del perimetro della norma incriminatrice, per come asseverato dallo stesso Tribunale del riesame che, in relazione a tali contestazioni, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente. Al riguardo, la Corte territoriale, premesso correttamente come la censura non investisse l'accadimento dei fatti, bensì la loro qualificazione giuridica, si è doverosamente soffermata su tale aspetto, pervenendo ad un giudizio di autonoma rilevanza penale delle condotte, da ricondursi al delitto di cui all'art. 12-quinques, comma 1, legge n. 356/1992, sulla scorta delle argomentazioni rese dalla Corte di cassazione, nella sentenza di questa Sezione n. 29895 del 2016, che risultano diffusamente richiamate nel provvedimento impugnato e criticamente condivise.
Tanto basta, dunque, in questa sede, ad enucleare la pericolosità qualificata, escludendosi qualunque profilo di violazione di legge. Né poi il ricorrente può, per la prima volta con il ricorso per cassazione, lamentarsi della mancata verifica degli elementi fattuali del delitto in contestazione, trattandosi di profilo non espressamente dedotto e censurato in sede di appello, a fronte, peraltro, di una ricognizione di detti elementi ad opera della Corte territoriale sulla scorta della contestazione mossa in sede penale la cui base fattuale non risulta affatto essere stata processualmente smentita. 3.2.
Con riguardo alla pericolosità generica, il motivo non è fondato. 3.2.1. Va, anzitutto, escluso che la Corte territoriale abbia fondato la pericolosità generica sul coinvolgimento del ricorrente "in traffici delittuosi", risultando tale richiamo operato esclusivamente nella ricognizione del contenuto del decreto di primo grado (emesso nel 2018 in epoca precedente al dictum abrogativo della Corte costituzionale) ed avendo lo stesso provvedimento impugnato precisato come tale ipotesi sia ormai estranea all'ambito dei soggetti che possono essere destinatari della misura di prevenzione, in virtù ed in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 lett.
a) del D.Lgs. n. 159/2011 ad opera della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. Parimenti è a dirsi con riguardo alla "sproporzione" tra redditi dichiarati e posseduti: la Corte di merito, lungi dal fondare il giudizio di pericolosità esclusivamente su tale requisito, ha individuato continenti condotte delittuose commesse dal proposto, financo contestate in sede penale, ragionevolmente indicative del conseguimento di disponibilità economiche idonee ad asseverare, in mancanza di idonea prova contraria, la provenienza illecita del relativo compendio in aderenza alla perimetrazione temporale asseverata dal primo giudice (dal 1998) ed idonee a generare profitti illeciti destinati anche all'acquisizione di beni mobili ed immobili. In particolare, il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la motivazione del Tribunale (pagg. 83, 84) "depurata" della declinazione dichiarata incostituzionale (fine pagg. 90/91), ha indicato in capo al proposto, con ciò attenendosi in maniera specifica al dettato dell'art. 1 lett.
b) del decreto legislativo, pertinenti elementi di fatto sintomatici tanto della sproporzione tra beni e reddito, frutto di attività illecite e del loro reimpiego, quanto di quell'abitualità delittuosa che caratterizza la confisca di prevenzione distinguendola dalle altre tipologie di confisca. 3.2.2. Al riguardo, la tesi accusatoria fatta propria da entrambi i giudici di merito può essere riassunta nelle seguenti proposizioni: Balini Mauro, dal 1998 al 2000, è risultato titolare di reddito da fabbricato per C 1.084,00 (pag. 87); il braccio operativo della sua attività era costituito dalla ATI s.r.l. (costituita nel 1995; dal 30/03/1998 al 06/07/2009 ha operato quale s.p.a.; dichiarata fallita il 17/04/2013 a seguito di ripetute condotte distrattive protrattesi nel tempo: pag. 84): in particolare, fra il marzo ed il luglio del 1998, il Balini impiegò £. 370.000.000 per due aumenti di capitale sociale, senza che fosse riuscito a spiegare l'origine della suddetta somma (pag. 86); nonostante l'assoluta carenza di denaro, il Balini, all'improvviso, ebbe la disponibilità, prima del 1998, di circa un miliardo di lire che servirono per gli studi di progettazione e realizzazione del porto; poi, una volta ottenute le concessioni, ebbe la disponibilità di 20 miliardi di lire di cui non ha saputo o potuto provare la legittima provenienza (pag. 86); a quel periodo vengono fatte risalire "le relazioni pericolose" del Balini con "gli ambienti criminali di Ostia che controllavano molte attività sul litorale" (pagg. 93 e 104 ss.), criminalità alla quale affidò in comodato gratuito del 25/02/2002 la redditizia gestione per cinque anni, con rinnovo tacito, del parcheggio interno al perimetro del porto turistico (la gestione fu affidata, in particolare, alla "Coop Marta", costituita ad hoc il 25/09/2001), chiosa, sul punto la Corte:
«ora risulta difficilmente spiegabile nell'ottica di un'utile gestione dell'opera realizzata con l'impegno rivendicato dall'appellante Stante l'evidente lucroSità del parcheggio sito all'interno del porto turistico e considerato che non essendo stati addotti successivi accordi di diversa natura appare del tutto verosimile anche l'avvenuto rinnovo del concorde comodato. Appare evidente come tale condotta gestoria che avrebbe altrimenti natura meramente dissipativa può trovare ragionevolmente giustificazione solo facendo ricorso ad altri rapporti corrispettivi o perché volti a compensare risorse già ricevute o perché diretti ad agevolare esponente della malavita locale in aperta collisione con la negazione di tali relazioni da parte del Balini.
Ciò che qui rileva è che, anche in tal caso, immediatamente dopo l'inaugurazione de/porto, allorquando le opere non sono ancora ultimate, si profila una gestione della struttura incoerente con lo sforzo di chi ha investito impegno, competenze e denaro per la realizzazione della stessa, confermando, attesa la stretta connessione temporale tra le opere e il loro "sacco" come la stessa costituzione di ATI abbia fatto parte del programma criminoso dell'associazione consentendo l'acquisizione di risorse sin dall'inizio preordinate ad essere sottoposte ad illecita appropriazione con le svariate condotte indicate» (pag. 94).
E che il Balini fosse "coinvolto e frequentasse quel mondo (in contatto con la mafia siciliana; dove si perpetravano omicidi ed i più svariati delitti)", la Corte Territoriale lo ha desunto anche dall'episodio Di Maria Cleto (definito una "narcotrafficante di calibro elevato" al quale il Balini affidò, ad "prezzo irrisorio" (pag. 114), la gestione dell'area balneare in cui sorgeva il chiosco "Akuna Matata": pagg. 104 ss e 113 ss.), nonché dalla circostanza che il Balini sovvenzionava economicamente tale Barchesi Sara, moglie di tale Giordano Roberto condannato per un attentato al capoclan Triassi Vito, personaggio ritenuto legato alla mafia siciliana e, in particolare, a quella dei Caruana-Cuntrera (dominante nel territorio di Agrigento).
Questo era, quindi, l'ambiente che frequentava il proposto quando iniziò la progettazione per la costruzione del Porto di Ostia per come delineato dai provvedimenti di merito. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito, al pari del Tribunale, non avrebbe adeguatamente provato, in particolare, quale reato (generatore di profitti illeciti) avesse commesso a far data dal 1998, periodo compreso nell'alveo della pericolosità generica, così riducendosi l'affermata pericolosità ad un mero giudizio di sproporzione privo della necessaria (e pertinente) base delittuosa.Ma, sul punto, il provvedimento impugnato evidenzia che:
a) il Balini nel 1998, era un soggetto privo di reddito alcuno, né svolgeva alcuna attività lavorativa;
b) il proposto frequentava "gli ambienti criminali di Ostia che controllavano molte attività sul litorale", ambienti che erano in contatto sia con ambienti della criminalità organizzata e, fra l'altro, erano coinvolti nel narcotraffico (cfr. pag. 106);
c) il Balini, di punto in bianco, nel 1998 si trovò a disporre di somme ingentissime che gli servirono dapprima per l'aumento del capitale sociale della ATI (società che gli sarebbe servita come braccio operativo dell'operazione immobiliare che aveva progettato), poi, per finanziare lo studio e la progettazione ed, infine, per il finanziamento dell'operazione di costruzione del porto turistico: sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato con motivazione congrua e, quindi, non scrutinabile in questa sede, che il ricorrente non aveva affatto chiarito l'origine di tale improvvisa ricchezza, anche e soprattutto in relazione al finanziamento di 20 miliardi di lire (cfr. pag. 85 in cui la Corte confuta, in modo articolato e puntuale, la tesi difensiva riproposta in questa sede a pag. 20 ss del ricorso. Non è ipotizzabile, infatti, alcuna violazione di legge nella motivazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inidonea a fornire la prova della provenienza lecita della provvista di 20 miliardi di lire);
d) il proposto, quando i lavori non erano ancora neppure conclusi, pose in essere, in favore di quegli ambienti criminali, atti negoziali di notevole valore, a titolo di comodato gratuito (parcheggio) o a prezzo irrisorio (gestione area balneare "Akuna Matata"). La conclusione a cui giunge, pertanto, la Corte Territoriale, secondo la quale quegli inspiegabili atti erano «volti a compensare risorse già ricevute o diretti ad agevolare esponenti della malavita locale» appare non affatto illogica in quanto aderente agli elementi di fatto declinati, essendo, quindi, del tutto irrilevante stabilire la qualificazione giuridica precisa dei "delitti" commessi dal Balini per entrare in possesso di quelle ingenti somme di denaro di provenienza illecita, potendo ragionevolmente ipotizzarsi, quantomeno, i reati di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. all'epoca già introdotti, attività delittuose tipicamente foriere di proventi illeciti.
Ma, secondo quanto emerge dalle conformi decisioni di merito, vi è di più. La condotta criminosa del Balini non iniziò e terminò con l'utilizzo delle ingenti somme di provenienza "oscura" di cui i giudici di merito hanno dato atto. Infatti, ex post, è stato ricostruito dagli inquirenti il piano criminoso architettato dal proposto fin dall'inizio: ossia - una volta terminata la costruzione del porto - quello di spogliare sistematicamente la ATI di tutti i beni, fino a farla diventare una "scatola vuota" tanto che il Tribunale di Roma la dichiarò fallita nel 2013, per poi realizzare l'ampliamento del porto turistico attraverso altre società sempre al Balini riferibili, tra le quali la Porto di Roma Immobiliare s.r.l. (di cui il ricorrente possedeva l'intero capitale Sociale e che ad appena 15 giorni dalla sua costituzione inoltrava al comune di Roma la voltura del permesso a costruire già rilasciato all'ATI).
L'intera vicenda è stata ricostruita grazie alle relazioni del curatore fallimentare, delle consulenze tecniche, delle indagini della Guardia di Finanza: il tutto ha portato all'incriminazione del Balini per gli artt. 416 - 512-bis cod. pen. (agevolando anche la commissione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.), nonché per una serie di reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti volte a creare un fittizio debito ultra milionario della società di cui poi il ricorrente si accollava il debito, divenendo così creditore verso la società per un importo via via "lievitato" in assenza di causali giustificative) e delitti fallimentari (bancarotte fraudolente realizzate mediante reiterate condotte appropriative di ingenti somme di denaro ai danni della società e documentali): il tutto è stato ampiamente illustrato dalla Corte territoriale alle pagg. 88 ss. sulla base di precisi atti processuali.
E, in tutto questo, il dato processuale rilevante è che finanche lo stesso ricorrente, su questa "seconda parte" della vicenda, si è limitato ad obiettare che «la Corte non aveva spiegato se non attraverso enunciazioni apodittiche ed inconferenti quali sarebbero gli elementi di fatto autonomamente valutate che integrerebbero attività delittuose precedenti all'anno 2002. Infatti, dallo stesso capo d'imputazione, si poteva desumere che l'operatività dell'associazione per delinquere si era manifestata a far data dall'anno 2002 sebbene i primi profitti illeciti conseguiti dal proposto dovevano collocarsi nel 2007 (collocandosi in tale epoca le distrazioni della provvista acquisita tramite il ricorso iniziale alle illecite fatturazioni)».
Ma, si tratta di una censura (legittima in chiave difensiva) che muove da una visione parcellizzata dell'intera vicenda e che non considera che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, i profitti illeciti del 2007 altro non erano che l'ultima parte di una condotta criminosa iniziata nel 1998, protrattasi per oltre un decennio e lucidamente perseguita con le modalità descritte nel capo d'imputazione relativo alla contestazione dell'art. 416 cod. pen. e dei molteplici reati fine (pag. 88). In altri termini, i giudici di merito, hanno accertato che il patrimonio confiscato è tutto frutto della condotta criminosa del Balini (mutatis mutandis:frutto dell'albero avvelenato), iniziata nel 1998 (con l'ingresso di ingenti capitali di provenienza ignota), proseguita successivamente con reati tributari e fallimentari durante la realizzazione del Porto, e conclusasi, infine, una volta realizzata l'opera, con la spoliazione dell'ingente patrimonio della ATI a seguito della quale ne fu dichiarato il fallimento.
Del resto, per come osservato dal provvedimento impugnato, il ricorrente non ha saputo o potuto indicare un solo provento o bene del patrimonio confiscato che sarebbe frutto di un'attività lecita del ricorrente (a parte quello che si dirà infra). 3.2.3. Deve, quindi, ritenersi che la Corte territoriale abbia ampiamente motivato su tutti i presupposti dell'applicabilità sia della pericolosità generica che di quella qualificata (che, ad un certo punto, si è aggiunta e sovrapposta a quella generica: cfr. pag.
96) in quanto ha accertato "sulla base di elementi di fatto" che iI Balini si era reso responsabile di varie attività delittuose (rectius: reati), svolte in un periodo cronologicamente apprezzabile (per circa venti anni), dalle quali aveva tratto cospicui redditi illeciti destinati al suo (e dei suoi familiari) sostentamento. E ciò valorizzando, in ossequio al principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di cognizione in precedenza richiamato, tanto gli atti su cui si sono fondate le imputazioni del procedimento penale in corso nei confronti del ricorrente (dal 2002 in poi), quanto altri elementi di prova, dotati di una loro valenza fortemente indiziaria, anche quale autonoma base fattuale dimostrativa di pregresse attività delittuose ad opera del proposto coincidenti con il momento iniziale della pericolosità generica.
In tal modo la Corte di merito, lungi dall'aver ricavato, con particolare riguardo al periodo antecedente alla realizzazione delle condotte distrattive, la pericolosità generica dalla mera sproporzione tra reddito ed investimenti, ha invece ricostruito l'intera vicenda che ha portato alla contestazione, poi, del reato associativo, evidenziando come il progetto criminoso, dapprima di "riempimento" e successivamente di "svuotamento" della ATI ed avviato mediante finanziamenti privi di lecita provenienza, si muova seguendo un unico filo conduttore costituito dall'illecita finalità di locupletazione che accomuna le molteplici condotte poste in essere dal ricorrente nell'arco temporale investigato e di cui risulta, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l'indiscusso artefice.
Al momento costitutivo dell'associazione a delinquere - vale a dire il momento in cui non soltanto si è dato vita ad un pactum sceleris, ma a questo accordo si è dato corpo attraverso un approntamento strutturale e funzionale degli strumenti, anche finanziari e patrimoniali, attraverso i quali il sodalizio viene messo concretamente in condizione di sviluppare il suo programma delinquenziale - va quindi riferita la genesi del presupposto della pericolosità sulla cui base è legittimo fondare il giudizio di pericolosità generica, che invece la difesa vuol far coincidere con il momento in cui si è realizzato il profitto dei reati fine di carattere distrattivo.
Se l'intento perseguito dal ricorrente, per come asseverato dalle pronunce di merito e dalla contestazione associativa al medesimo elevata nella sede penale, è quello di realizzare un articolato programma criminoso teso alla progressiva spoliazione dell'ATI mediante distrazione di risorse finanziarie e disponibilità immobiliari a vantaggio dello stesso promotore e di società allo stesso riconducibili, corretta è la conclusione a cui giunge la Corte territoriale di ritenere compresa nella condotta di cui all'art. 416 cod. pen. anche la stessa costituzione (sostanziale) dell'ATI, poiché il progetto di spoglio di detta società è coevo alla sua stessa costituzione, preordinata alla costruzione del Porto di Ostia, come comprovato dalle vicende che connotano la vita dell'ente.
E', dunque, la stessa costituzione dell'ATI a far parte del programma criminoso dell'associazione, consentendo l'acquisizione di risorse - mediante la commissione di condotte delittuose - sin dall'inizio preordinate ad essere sottoposte ad illecita appropriazione del proposto con le ulteriori condotte indicate e contestate in sede penale. Pertanto, il fatto che in sede penale il delitto associativo sia fatto decorrere dal momento in cui sono emesse le prime fatture per operazioni inesistenti in favore delle due società immobiliari di comodo (dal 2002) - con cui il ricorrente, mediante l'artificiosa creazione di un debito della società che si accollava, ha al contempo fittiziamente creato in suo favore un credito ultra milionario verso l'ATI che darà poi luogo alle molteplici condotte distrattive ed appropriative - non assume alcuna valenza distonica rispetto ad un giudizio di pericolosità generica più ampio, comprensivo anche di quegli ulteriori comportamenti delittuosi di carattere iniziale (1998), comunque riconducibili a flussi di carattere illecito e idonei a generare reddito, che di quel disegno delinquenziale condividono le finalità e se ne pongono in diretta derivazione causale (quali necessari antecedenti), corroborando l'esistenza di una sproporzione non solo "auspicata", ma effettivamente già realizzata.
E ciò lo si è ricavato non solo dall'esito negativo delle emergenze difensive volte a dimostrare autonoma e lecita capienza in capo al proposto, ma anche evidenziando altri e continenti elementi di fatto dimostrativi - per quanto basta in sede di prevenzione - dei rapporti e della contiguità del ricorrente con gli ambienti malavitosi del Litorale romano in cui vengono in rilievo condotte gestorie dell'ATI poco coerenti con un utile e corretta amministrazione societaria, ragionevolmente ricondotte ad altri rapporti di carattere "corrispettivo" non aventi causa lecita e negoziale "o perché volti a compensare risorse già ricevute, o perché diretti ad agevolare esponenti della malavita locale" (vedi pagg. 93-94). 3.2.4.
La conclusione raggiunta dai giudici di merito è conforme anche alla lettura "tassativizzante" dell'espressione "abitualità delittuosa". Snodo essenziale per la sinossi dei criteri interpretativi rilevanti anche per il tipo di vicenda in esame e la successiva verifica della loro applicazione al fatto concreto, è la già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, inscindibilmente legata nella sua portata a quella della Corte E.D.U. De Tommaso c. Italia del 2017, la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità della sola stringa normativa della lett.
a) dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, nonché di altre disposizioni che a questa rinviavano, ha, al tempo stesso, rispetto alla previsione della lett.
b) del medesimo articolo, segnato il percorso interpretativo idoneo ad evitare l'abrogazione della norma di legge ordinaria, riconoscendolo - in larga misura - in quello già espresso in numerosi arresti di questa Corte di legittimità (in termini, v. Sez. 1, n. 14629 del 2019, non mass. e Sez. 1, n. 27695 del 2019, non mass.). La conclusione "salvifica" del Giudice delle leggi di questo segmento della disposizione - la sola lettera b), appunto - è fondata sul concreto riscontro di un "diritto vivente" in sede di legittimità incline ad un forte recupero della tassatività della previsione, da sempre denunciato come carente, recupero tale da aver consentito una valutazione di conformità costituzionale e convenzionale della disposizione e quindi il suo mantenimento nel sistema normativo.
Per quanto di stretto interesse, vale la pena riportare per la sua efficacia il passaggio argomentativo essenziale della sentenza costituzionale proprio sul punto della "abitualità" comportamentale del proposto: «con riferimento, in particolare, alle "fattispecie di pericolosità generica"... i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti (...) l'avverbio "abitualmente", che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una "realizzazione di attività delittuosa [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto".. in modo che si possa "attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate".. talora richiedendosi che esse connotino "in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi».Le espressioni descrittive maggiormente selettive del requisito della abitualità delittuosa rilevante per il tema della pericolosità di prevenzione evocate dalla decisione costituzionale, sono in effetti ricorrenti nella giurisprudenza di questa Corte:
«l'abitualità impone la realizzazione di attività delittuose che non possano definirsi episodiche, che le stesse caratterizzino un non risibile bensì significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 2015, Rv. 264320); non dissimile altro noto precedente: «la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 51469 del 2017, non mass.). Siffatte puntualizzazioni, in particolare, evocano come riferimento temporale ai fini del giudizio di abitualità «la vita del proposto», spatium temporis all'interno del quale occorre verificare se vi sia un significativo intervallo temporale caratterizzato dalla commissione non episodica di attività delittuosa di connotazione, come tale fonte dei proventi del proprio sostentamento anche parziale di vita.
E quindi, proprio perché «tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura», per questa ragione la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità (di sistema) dell'art. 1, comma 1, lett.
b) del decreto legislativo. Se dunque, nel quadro della individuazione "tassativizzante" dei più rigidi criteri selettivi attraverso cui apprezzare il vissuto del soggetto, devono considerarsi "abituali", nel senso normativamente rilevante, le condotte che caratterizzino un significativo arco temporale della più ampia "vita del proposto", tali connotazioni appaiono ben riscontrabili nelle declinazioni di fatto assunte dai giudici di merito a fondamento del giudizio di pericolosità. Tale valutazione, come si è in precedenza evidenziato, è stata, infatti, ancorata non tanto (e solo) allo "stile di vita", di per sé espressivo di un'evidente sproporzione economico-finanziaria, ma alle plurime e continue condotte delittuose che hanno generato quello stile di vita, così rendendo possibile l'assimilazione del proposto nella relativa categoria normativa di riferimento.
Dell'attività delittuosa posta alla base del dies a quo (1998) della pericolosità prevenzionale se ne è apprezzata l'entità, la valenza e la capacità di denotare serialità e dunque, l'attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza illecita che ha rinvenuto conferma proprio nelle successive condotte penalmente rilevanti contestate nel procedimento penale (e protrattesi financo dopo la dichiarazione di fallimento dell'ATI), caratterizzate, senza soluzione di continuità, da unicità di fine e di scopo lucopletativo. Si è dato quindi conto della riscontrata sussistenza di attività delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma sopra indicata, specificando l'ambito temporale in cui le stesse abbiano, per Consistenza ed abitualità, disvelato un profilo di pericolosità tale da ammantare di potenziale derivazione illecita gli "acquisti" effettuati in epoca coincidente e successiva, in assenza, dunque, di vuoti temporali significativi idonei ad interrompere la conseguenzialità logica-fattuale sopra declinata.
Nessuna violazione di legge è, dunque, ravvisabile nel provvedimento impugnato nell'aver condiviso le conclusioni del primo giudice che ha fatto risalire la pericolosità del proposto quantomeno al 1998, essendo connessa e contestuale all'acquisizione del titolo concessorio ed allo svolgimento delle opere di costruzione del porto e delle strutture limitrofe tramite la società ATI, fruendo di ingenti investimenti la cui origine non è stata chiarita e motivatamente ricondotta dai provvedimenti di merito ad illecita provenienza. La circostanza, poi, che gli originari (e diversi) flussi finanziari siano stati diretti a impinguare l'ATI non sposta i termini della questione, posto che al ricorrente tale struttura societaria era interamente riferibile sia in ragione delle primarie cariche in seno ad essa rivestite che del ruolo di dominus svolto.
Sul tema, questa Corte ha affermato che la sistematica condotta di carattere distrattivo posta in essere dal proposto, unita a quella di evasione fiscale e di intestazione fittizia, entrambe di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti -, nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto ben rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi (sul tema cfr.
Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278679). In senso analogo, si è parimenti affermato in tema di c.d. pericolosità generica, che la realizzazione di condotte di appropriazione indebita aziendale e di evasione fiscale sistematica, di rilievo penale, e la conseguente reimmissione nel circuito economico di capitali di provenienza non lecita rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011, sul punto non inciso dall'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 (Sez. 2, n. 13566 del 2019, Rv. 275771).
Alla luce del complesso della argomentazioni spese dal decreto impugnato, infondata risulta, infine, la censura di omesso esame della memoria difensiva, in quanto, al di là del richiamo ad elementi di tipo valutativo che si pongono in spiccato contrasto con le conclusioni ivi prospettate, la stessa è incentrata - nella formulazione della doglianza - sul rilievo che le prime attività concretamente produttive di reddito dovessero collocarsi in epoca successiva all'agosto 2007, questione che, per come si è sopra evidenziato, non è affatto decisiva ai fini della paventata illegittimità del giudizio di pericolosità espresso e del suo ambito temporale di perimetrazione. 3.3.
La censura sollevata con riguardo al giudizio esclusivo della liceità del finanziamento per lire 20 miliardi ottenuto nel 1998 attraverso la Taruma Holding Ltd è inammissibile poiché, a fronte di una motivazione che ha dato conto degli elementi in forza dei quali si è ritenuta l'assenza di liceità di tale provvista, finisce per risolversi in una denuncia di vizio di motivazione, sollecitando la Corte anche ad una rilettura delle fonti di prova e ad esprimere un giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, non consentita nella sede di legittimità. 3.4.
Manifestamente infondato è il motivo nella parte in cui si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato stante l'assenza dell'attualità della pericolosità generica. Sul punto, è appena il caso di rilevare che il giudizio prognostico va effettuato per le misure di prevenzione personali (non applicate nel caso in esame) e non certo per quelle patrimoniali per le quali il giudizio di pericolosità va accertato e resta cristallizzato al periodo della condotta criminosa (ossia nell'ambito della perimetrazione cronologica). Questa Corte ha, infatti, precisato come l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez.
VI n. 38471 del 13.10,2010, rv 248797), di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta a misura patrimoniale, lì dove in ipotesi di pericolosità tipica sussistente, ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca 'disgiunta' (per tutte, S.U. n. 4880 del 2015, ric. Spinelli).
4. Il quarto motivo in ordine alla legittimità della confisca del capitale sociale di Akuma s.r.l. è infondato.4.1-4.2. Con riferimento alla perimetrazione della pericolosità, va anzitutto escluso che la misura ablatoria abbia "colpito" un bene acquisito dal proposto nel 1992 e, dunque, al di fuori del periodo temporale in cui si è accertata la pericolosità. La confisca, infatti, ha avuto ad oggetto una parte del capitale sociale della Akuna s.r.I., società costituita nell'anno 2009 a seguito della trasformazione della vecchia persona giuridica da società di persone (in accomandita semplice) a società di capitali 8° responsabilità limitata).
L'aumento di capitale che ha dato vita alla nuova persona giuridica è, infatti, intervenuto in periodo compreso in quello caratterizzato dalla pericolosità e tutta l'attività che ha portato ad utili di esercizio è successiva a tale periodo, così come rilevato nel decreto impugnato (dal 2004 al 2009 i bilanci sono negativi). Di ciò dà contezza la stessa Corte territoriale, la quale a pag. 115, in tema di perimetrazione della pericolosità, precisa come la costituzione di Akuna s.r.l. (già Balini s.a.s.) sia avvenuta in periodo successivo al manifestarsi della pericolosità del proposto.
Il rilievo, poi, che la trasformazione omogenea non determini la creazione di un nuovo soggetto giuridico, verificandosi piuttosto un mutamento della struttura organizzativa del medesimo ente, non appare decisivo in questa sede, in quanto la trasformazione della società rinviene, secondo quanto asseverato dai giudici di merito, diretta causale in una provvista di formazione illecita che ha consentito l'intero aumento di capitale. Ciò esclude, al contempo, la violazione di legge denunziata (punto 4.2 dei motivi di ricorso) con riguardo all'estensione dell'atto ablatorio all'intero capitale sociale, sia perché, come si è detto, da illiceità è inficiata la stessa trasformazione, sia perché la confisca attiene a ciò che la società illecita ha successivamente costruito ed acquisito in costanza di evidente pericolosità del proposto.
Al riguardo, infatti, è stato evidenziato come il periodo di operatività della s.r.l. si collochi a cavallo con la molteplicità delle condotte illecite e decettive contestate al ricorrente nel procedimento penale e che hanno costituito le uniche disponibilità finanziarie del proposto. Le vicende della società e la sua "storia" rilevano, invece, per quanto precisato dai provvedimenti di merito, in termini di riconducibilità della sua operatività esclusivamente al ricorrente, sì da consentire la confisca di tutte le quote e del patrimonio aziendale.
Al riguardo, si è infatti precisato come l'operatività della società sia stata caratterizzata da attività che hanno visto protagonisti soggetti a stretto contatto con il ricorrente ed anche coinvolti nella bancarotta della ATI. Quanto alla provenienza della provvista impiegata per effettuare l'aumento di capitale e la trasformazione della società, è lo stesso ricorrente, quanto t all'aspetto concernente la dedotta assenza di motivazione, a riportare i passi delle argomentazioni spese dalla Corte d'appello oggetto di censura, così introducendo un vizio di motivazione o, ancor meglio, una valutazione sul fatto nella scelta di non aderire alla prospettazigne dei consulenti di parte privata che è stata motivatamente disattesa.
Peraltro, il "travisamento" in cui sarebbe incorso il giudice del merito - sul rilievo di avere erroneamente richiamato il criterio dell'utile fiscale rispetto a quello civilistico per escludere la legittima provenienza della provvista, ricondotta dalla difesa ad accantonamenti di bilancio della s.a.s. - risulta carente della necessaria decisività. L'utilizzo, per l'aumento del capitale sociale, di risorse derivanti da accantonamenti è stato smentito dalla Corte territoriale facendo riferimento ai redditi imponibili negativi dal 2004 al 2009. Come ha osservato il P.G. nella requisitoria, che il Collegio condivide, ben nota è la differenza tra utile fiscale ed utile civilistico, ma l'utile civilistico affermato dai consulenti si riferisce all'anno 2014, fotografando la situazione societaria al 31/12/2014 (v. pag. 115 del decreto), laddove il periodo considerato dalla Corte di merito ai fini della confisca della società risale all'anno 2009, momento in cui risulta trasformata la veste societaria, in costanza di un reddito imponibile contrassegnato da valori negativi.
La motivazione della Corte di appello, quindi, fondata su specifici elementi fattuali, non può dirsi né omessa, né apparente.
5. Il quinto motivo con cui si lamenta l'illegittimità della confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della Porto Turistico di Roma s.r.l. è manifestamente infondato e/o reso per motivi non consentiti dalla legge. Per come evidenziato dal P.G. nella requisitoria che il Collegio condivide, è invero lo stesso ricorrente, quanto all'aspetto concernente la dedotta assenza di motivazione a riportare i passi delle argomentazioni spese dalla Corte d'appello che non condivide, sottoponendo così alla Corte un vizio di motivazione o, ancor meglio, una valutazione sul fatto, per avere sposato la ricostruzione della G.d.F. e non quella della difesa.
La Corte d'appello ha, invero, fornito risposta alle censure difensive concernenti l'acquisto delle quote della Porto Turistico di Roma s.r.l. dalla ATI da parte del Balini: i redditi del Balini provengono dalla ATI che essendo società ab origine illecita non produce reddito lecito. Sicché anche il reddito dichiarato dal Balini e verificato dalla Gdf non può ritenersi lecito. Il Balini, come ha precisato la Corte territoriale, è dominus tanto della ATI, quanto della Porto Turistico di Roma s.r.I., sicché il finanziamento soci di C 550.000 per la Porto Turistico di Roma s.r.I., costituisce riciclaggio della più consistente somma di euro 2.800.000,00 distratti dalla ATI.
La questione della dismissione della concessione demaniale e la successiva voltura di tutte le opere realizzate da ATI alla Porto Turistico s.r.l. costituisce, nel disegno ricostruito dai giudici di merito, dimostrazione di come il Balini non abbia mai smesso di gestire il porto turistico di Ostia, al netto del necessario intervento dell'amministrazione pubblica (i cui rapporti illeciti con il Balini sono pure indicati come oggetto del procedimento di prevenzione). La sequenza logica e storica degli accadimenti evidenziati anche nel provvedimento del primo giudice dà ragionevolmente conto di come ogni iniziativa imprenditoriale coltivata dal proposto, anche successiva alla voltura della concessione, in realtà affondi le proprie radici nell'originario disegno delittuoso da questi perseguito, volto anche al successivo ampliamento spaziale del porto turistico di Ostia, risultando causalmente supportata dalla disponibilità di assest di origine derivata e dallo sfruttamento di percorsi amministrativi già tracciati dalla società fallita, nell'ambito di un giudizio di pericolosità che finisce per avvolgere, in un'ottica di stretta continuità, tutte le condotte poi confluite anche nel procedimento penale in corso nei confronti del Balini.
In definitiva, ciò che lamenta il ricorrente è che la Corte d'appello non abbia seguito il percorso motivazionale da lui ritenuto logico, ma abbia seguito un percorso diverso, peraltro, non accogliendo i rilievi mossi in sede di motivi di appello e con la memoria che, solo asseritamente, non sarebbe stata tenuta in considerazione e in relazione alla quale si è omesso di indicare le specifiche deduzioni mosse e la loro relativa rilevanza. Nel ricorso non si evince, infatti, alcun argomento o elemento decisivo fornito dalla difesa pretermesso, che si riverberi in una violazione di legge.
B) Ricorsi di Laura Balini e Roberta Balini.
1. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'illegittimità dell'ablazione dell'intero compendio della società Akuna s.r.l. è infondato. Al riguardo, possono anzitutto richiamarsi le argomentazioni spese riguardo la analoga censura sollevata dal proposto e contitolare Balini Mauro a cui può rinviarsi (sub 1.4). Inoltre, la Corte di Appello (pag. 114) ha ritenuto che il proposto fosse l'unico e vero dominus della società adducendo come elemento fattuale la circostanza che era stato proprio il Balini a decidere «di conferire al Di Maria la gestione del chiosco Hakuna Matata, di proprietà della società, conferimento perdurante sino al 26/05/2015».
Si tratta di un elemento di assoluta pregnanza che indica, in effetti, la "disponibilità" in capo al proposto anche di beni che formalmente a lui non appartengono, e la circostanza assume una particolare rilevanza laddove si considera che il proposto agì come assoluto dominus pur non essendo neppure amministratore (pag. 114) e affidò al Di Maria ad un prezzo irrisorio il bene di maggiore (se non esclusivo) rilievo facente parte del patrimonio della società. Sul punto, il motivo di ricorso nulla ha specificamente obiettato, limitandosi a dedurre censure che non hanno diretta pertinenza con la problematica dell'intestazione fittizia. 2-3.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l'illegittimità della confisca con riguardo a beni (un immobile e due autovetture) intestati a familiari, sono infondati e/o non consentiti in questa sede. Sul tema, infatti, i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale, nel novero delle situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione, possono farsi rientrare le circostanze e gli elementi indiziari più diversi, come quelli inerenti alla prossimità delle relazioni in ambito familiare (ivi comprese quelle con le persone destinatarie delle regole presuntive dettate dall'art. 26 del decreto legislativo), ovvero ai rapporti di tipo affettivo o sentimentale, lavorativo e di collaborazione, poiché sintomatici, tutti, di un più intenso legame che può rendere particolarmente agevole l'operazione di fittizia intestazione da parte del proposto.
In tale ambito, assume anche significato l'incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nelle ipotesi in cui il formale intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto ovvero una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene (ex multis S.U., n. 12621 del 2017, in motivazione). Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta come il requisito dell'assenza di redditi sufficienti e documentati che siano idonei a supportare l'acquisto dei beni in capo alle rispettive intestatarie, sia stato causalmente legato, per un verso, alla redditività illecita ascrivibile al proposto in ragione della continenza con il perimetro di pericolosità, ritenuto decorrente quantomeno dal 1998 (vedi al riguardo sub 1.3.2) e, per altro, ad altri elementi fattuali che hanno attribuito ai quei vincoli familiari valenza indiziante, tenuto conto delle relazioni di lavoro, di collaborazione, di cointeressenza e di consuetudine tra queste ed il proposto intercorrenti.
Il provvedimento impugnato si sottrae, dunque, al vizio di violazione di legge, né ha invertito l'onere probatorio, avendo indicato sulla base di quali elementi fattuali riteneva che il pubblico ministero avesse provato l'intestazione fittizia. Si tratta, quindi, di motivazione corretta in diritto in quanto fondata su numerosi e precisi indici fattuali che, tradizionalmente, la costante giurisprudenza di questa Corte, ritiene ampiamente sufficienti per ritenere provata l'assenza di realità della titolarità del bene in capo a chi ne risulta l'intestatario formale.
Non determina, poi, alcuna illegittimità del ragionamento che ha portato la Corte di merito ad affermare la fittizia intestazione, il riferimento operato dalla motivazione del provvedimento impugnato all'errata affermazione della Balini Laura - resa in costanza di sequestro - di essere proprietaria dell'immobile in vece della sorella, che, a detta della difesa, tutt'al più avvalorerebbe la proprietà di quest'ultima ma non del proposto. Al riguardo, infatti, va precisato come tale distonia sia stata richiamata nel provvedimento impugnato quale elemento logicamente espressivo di una sorta di confusione in ordine all'effettiva titolarità dei beni nella disponibilità dei terzi intestatari, ragionevolmente dovuta al contrasto tra titolarità formale e sostanziale in capo a chi ne era l'effettivo dominus, ossia il Balini Mauro.
In conclusione, la motivazione, quindi, non essendo né omessa, né apparente, non è soggetta ad alcuna censura, non ravvisandosi in essa alcuna violazione di legge.
4. Il quarto motivo con cui si lamenta l'illegittimità della confisca del c/c intestato a Roberta Balini è infondato e comunque generico. La Corte territoriale, infatti, si è confrontata con il motivo di appello relativo alla richiesta di restituzione del conto corrente (vedi punto 2.3 pag. 118 e pag. 122 del decreto impugnato) evidenziando le ragioni in forza delle quali la somma ivi rinvenuta non possa essere espressiva delle capacità reddituali della ricorrente od alla medesima comunque riferibile, dovendo, invece, riferirsi al proposto sulla scorta degli elementi di fatto che a quest'ultimo hanno comportato la riconducibilità delle possidenze oggetto di ablazione.
La Corte d'appello scrive, infatti, che le medesime considerazioni di cui al precedente punto, «in difetto di indicazioni riguardanti la disponibilità di ulteriori adeguate provviste, consentono di escludere la capacità di accantonamento della somma rinvenuta sul conto corrente [....]». Inoltre, il motivo risulta anche generico in quanto si risolve nella mera denuncia del vizio in assenza del necessario supporto argomentativo che ne sosterrebbe l'accoglimento laddove fosse stato esaminato dal giudice dell'impugnazione.
5. Il quinto motivo con cui si lamenta l'illegittima ablazione della società Repubbliche Marinare s.r.I., è anzitutto generico. Il rilievo, infatti, dell'assenza di idonea interferenza della fotografia delle riserve al 31/12/2001 in relazione ad un acquisto non più verificatosi il successivo 19/2/2002, bensì il 19/9/2002 esigeva, ai fini della specificità della censura, la necessaria allegazione dell'estratto del bilancio dell'anno 2002, ovvero della situazione finanziaria della società alla predetta e differente data. Peraltro, con riguardo ai bilanci ed alle somme utilizzate per l'acquisto della totalità delle quote da parte di SACIM s.r.I., il motivo involge questioni di fatto che comunque non sarebbero sottoponibili al giudice di legittimità, oltre che ad essere avulse dal vizio di violazione di legge.
Parimenti generico è il motivo in ordine alla sproporzione della misura ablatoria (relativa all'intera compagine sociale) in ragione comunque dell'impiego, ai fini dell'acquisizione di parte del valore nominale delle quote, di risorse comunque lecite in quanto provenienti dalle riserve accumulate nel tempo dalla società acquirente SACEM. Invero, il provvedimento