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Sentenza — n. 33538/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33538/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33538/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rubino Federica, nata a Palermo 1'05/12/1988, avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Valerio Vianello Accorretti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, con diretto riferimento al tema delle esigenze cautelari, il Tribunale ha escluso che il ruolo della Rubino fosse stato secondario, non atteggiandosi ella a mera prestanome ma al contrario intervenendo nelle dinamiche gestionali della società fallita e nello svuotamento del suo patrimonio così come nell'occultamento delle scritture contabili ed, infine, nella successiva attività di autoriciclaggio delle attrezzature in altra società sempre gestita da suoi familiari. Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto non significative, in punto di esigenze cautelari, le circostanze ancora ribadite in ricorso come sopra sintetizzate nella descrizione in fatto.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro aggravato organizzazione criminale flussi finanziari illeciti indagine su reati finanziari partecipazione al reato complicità

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rubino Federica, nata a Palermo 1'05/12/1988, avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Valerio Vianello Accorretti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale emessa il 21 dicembre 2020 che aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di autoriciclaggio con la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra (art, 416-bis.1. cod. pen.) (capi B, C ed F).

2. Secondo il Tribunale e la ipotesi accusatoria, la ricorrente, quale amministratrice della Sicilia e Duci s.r.I., dichiarata fallita il 13 giugno del 2017, aveva distratto i beni di detta società ed occultato le scritture contabili, impiegando parte di detti beni per avviare l'attività nel settore della ristorazione della Efferre srls. Ciò, all'ulteriore fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra in quanto, dal contesto delle indagini e dagli altri reati ascritti ad alcuni coindagati, era emerso che la famiglia della ricorrente era collegata a Maniscalco Francesco Paolo, soggetto inserito in quella consorteria mafiosa e sottoposto a misura di prevenzione; in virtù di tali legami, anche di tipo economico-imprenditoriale anche afferenti alla società fallita, alcuni appartenenti alla famiglia Rubino (il padre, la madre, il fratello Giuseppe, lo zio Rubino Salvatore ed altri parenti) rispondono, nella presente indagine ed a vario titolo, dei reati di intestazione fittizia di beni, reimpiego di beni di provenienza illecita, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio.

3. Ricorre per cassazione Rubino Federica, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod .proc. pen. La ricorrente censura il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva ed in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, tenuto conto del ruolo marginale assunto nella vicenda - che la vedeva coinvolta come mera "testa di legno" nella attività imprenditoriale collegata a Maniscalco Francesco Paolo - del suo stato di incensuratezza, dell'assenza di contatti con ambienti malavitosi e del sequestro di ogni attività economica riferibile al contesto delinquenziale che si è descritto. Sul punto, il Tribunale avrebbe adottato una motivazione meramente assertiva e non omogenea rispetto alle scelte operate con riguardo ad altri coindagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale si è a lungo soffermato sul contesto delinquenziale di riferimento delle condotte della ricorrente, rimarcandone la gravità per il fatto che la Rubino Federica si fosse prestata ad assumere la carica di amministratrice della società fallita, nella quale vi era la cointeressenza occulta del Maniscalco Francesco Paolo per il tramite di Rubino Salvatore, zio della ricorrente ed amministratore di fatto dell'azienda, così favorendo "il reimpiego ed il riciclaggio di danaro e beni di provenienza delittuosa molto verosimilmente riconducibili ad organizzazioni mafiose".Tale passaggio argomentativo, contenuto a fg. 13 della ordinanza impugnata e non richiamato in ricorso, risulta decisivo se posto in relazione alla descrizione della piena consapevolezza del ricorrente che le vicende economiche della sua famiglia — all'interno delle quali andava ricompresa l'operazione illecita più direttamente a lei riferibile di cui ai capi B, C ed F — erano legate alle cointeressenze di Maniscalco Francesco Paolo, il soggetto mafioso di rango prima descritto.

Peraltro, con diretto riferimento al tema delle esigenze cautelari, il Tribunale ha escluso che il ruolo della Rubino fosse stato secondario, non atteggiandosi ella a mera prestanome ma al contrario intervenendo nelle dinamiche gestionali della società fallita e nello svuotamento del suo patrimonio così come nell'occultamento delle scritture contabili ed, infine, nella successiva attività di autoriciclaggio delle attrezzature in altra società sempre gestita da suoi familiari. Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto non significative, in punto di esigenze cautelari, le circostanze ancora ribadite in ricorso come sopra sintetizzate nella descrizione in fatto.

Si tratta di un giudizio di merito privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, dovendosi, peraltro, aggiungere, con effetti sulla scelta della misura, già applicata in forma detentiva solo domiciliare, che il Tribunale ha sottolineato il fatto che le condotte della ricorrente fossero recenti (fino al 2019) e che le contestazioni accusatorie, in ragione di quanto detto, andavano ad inserirsi in un ampio e grave contesto delinquenziale di tipo organizzato nel quale era compromessa pressoché l'intera famiglia di sangue della ricorrente.

A ciò si aggiunga, infine, che l'onere motivazionale del Tribunale deve ritenersi ampiamente assolto alla luce del principio di diritto, richiamato anche nel provvedimento impugnato, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112).

Tale principio, in tema di custodia cautelare in carcere, giustifica il richiamo del provvedimento impugnato al fatto che le istanze della ricorrente erano già state tenuto in debito conto dal primo giudice allorché aveva ritenuto di applicare la meno grave misura degli arresti domiciliari.Infine, la ricorrente non può dolersi di una presunta disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri coindagati, posto che, a parte la genericità dell'assunto, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 06.07.2021