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Sentenza — n. 33537/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33537/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33537/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e nullità dell'ordinanza genetica per non aver motivato alcunché in ordine alla sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa con riguardo alla specifica posizione del ricorrente. La totale assenza di motivazione non avrebbe potuto essere integrata dal Tribunale in sede di riesame, che non aveva fornito alcuna risposta alla eccezione difensiva, contenuta nella memoria depositata in sede di riesame;

Regesto Legislator

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art. 648-ter cod. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33537/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva ed in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, tenuto conto del ruolo marginale assunto nella vicenda - che non lo vedeva coinvolto in nessuna attività imprenditoriale collegata a Maniscalco Francesco Paolo - del suo stato di incensuratezza e del sequestro di ogni attività economica riferibile al contesto delinquenziale che si è descritto. Sul punto, il Tribunale avrebbe adottato una motivazione meramente assertiva e non omogenea rispetto alle scelte operate con riguardo ad altri coindagati.

Parole chiave

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favoreggiamento fine di indebito profitto indagine su reati finanziari promovimento della prostituzione riciclaggio di denaro aggravato reati economici

Disposizioni normative citate

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art. 648-ter cod. pen
art. 274 cod. proc. pen
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rubino Giuseppe, nato a Palermo 1'01/06/1983, avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Valerio Vianello Accorretti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale emessa il 21 dicembre 2020 che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso nell'impiego di beni di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) con la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra (art, 416-bis.1. cod. pen.) (capo E, commesso fino al maggio del 2019).

2. Secondo il Tribunale e la ipotesi accusatoria, il ricorrente aveva prestato ausilio materiale ai propri genitori Rubino Benedetto e Puleo Antonina per vendere preziosi e quadri di valore nella loro disponibilità e provento di furti commessi da ignoti; i genitori dell'istante avevano poi utilizzato il ricavato della vendita per avviare un'attività economica in Roma nel settore della ristorazione, attraverso la società Efferre srls gestita dagli stessi e di questa finalità dell'operazione di vendita dei beni di provenienza illecita il ricorrente era consapevole.

Ciò, all'ulteriore fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra in quanto, dal contesto delle indagini e dagli altri reati ascritti ad alcuni coindagati, era emerso che la famiglia del ricorrente era collegata a Maniscalco Francesco Paolo, soggetto inserito in quella consorteria mafiosa e sottoposto a misura di prevenzione; in virtù di tali legami, anche di tipo economico-imprenditoriale, alcuni appartenenti alla famiglia Rubino (il padre, la madre, la sorella Federica, lo zio Rubino Salvatore ed altri parenti) rispondono, nella presente indagine ed a vario titolo, dei reati di intestazione fittizia di beni, bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio.

3. Ricorre per cassazione Rubino Giuseppe, deducendo:

1) violazione di legge e nullità dell'ordinanza genetica per non aver motivato alcunché in ordine alla sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa con riguardo alla specifica posizione del ricorrente. La totale assenza di motivazione non avrebbe potuto essere integrata dal Tribunale in sede di riesame, che non aveva fornito alcuna risposta alla eccezione difensiva, contenuta nella memoria depositata in sede di riesame;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva ed in ordine alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, tenuto conto del ruolo marginale assunto nella vicenda - che non lo vedeva coinvolto in nessuna attività imprenditoriale collegata a Maniscalco Francesco Paolo - del suo stato di incensuratezza e del sequestro di ogni attività economica riferibile al contesto delinquenziale che si è descritto. Sul punto, il Tribunale avrebbe adottato una motivazione meramente assertiva e non omogenea rispetto alle scelte operate con riguardo ad altri coindagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.1.Quanto al primo motivo, deve rilevarsi come risulti pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa dal Collegio, che anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare, essendosi limitato il G.I.P. a riportare nell'ordinanza la richiesta del pubblico ministero, ratificandone la valutazione con formule di stile (Sez. 2, n.46136 del 28/10/2015, Campanella).

Deve, al contrario, ritenersi che tale potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame sia consentito in tutti i casi in cui la motivazione non sia mancante o apparente. E' lo stesso ricorrente ad affermare correttamente che il GIP del Tribunale di Roma, nell'ordinanza genetica, aveva indicato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa anche in capo al ricorrente, seppure, secondo la difesa, "genericamente" e con riferimento all'intero nucleo familiare del Rubino. Tale richiamo è, però, da collegare - ed in tal senso si giustifica e prende corpo - a quell'intreccio economico-imprenditoriale tra molti componenti della famiglia di sangue del ricorrente (compresi il padre, la madre, la sorella Federica, lo zio Salvatore) con esponenti di Cosa Nostra tra i quali, in primo luogo, Maniscalco Francesco Paolo, ritenuto quale importante rappresentante e collettore di risorse economiche di "famiglie" palermitane di quella associazione criminale.

Ne consegue che l'ordinanza genetica non era affetta da un radicale vizio motivazionale a proposito della sussistenza dell'aggravante in parola ed il Tribunale del riesame aveva il potere di integrare la motivazione del primo giudice, così implicitamente rigettando l'eccezione difensiva, non fondata in diritto in quanto basata su presupposti di fatto non condivisibili in ragione di quanto detto.

2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale si è a lungo soffermato sul contesto delinquenziale di riferimento delle condotte del ricorrente, rimarcandone la gravità per il fatto che il Rubino Giuseppe si fosse adoperato "per favorire il reimpiego ed il riciclaggio di ingenti somme di danaro di provenienza delittuosa molto verosimilmente riconducibili ad organizzazioni mafiose". Tale passaggio argomentativo, contenuto a fg. 11 della ordinanza impugnata e non richiamato in ricorso, risulta decisivo se posto in relazione alla descrizione della piena consapevolezza del ricorrente che le vicende economiche della sua famiglia - all'interno delle quali andava ricompresa l'operazione illecita più .)/n direttamente a lui riferibile di cui al capo E - erano legate alle cointeressenze di Maniscalco Francesco Paolo, il soggetto mafioso di rango prima descritto.

Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto non significative, in punto di esigenze cautelari, le circostanze ancora ribadite in ricorso come sopra sintetizzate nella descrizione in fatto. Si tratta di un giudizio di merito privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, dovendosi, peraltro, aggiungere, con effetti sulla scelta della misura, già applicata in forma detentiva solo domiciliare, che il Tribunale ha sottolineato il fatto che le condotte del ricorrente fossero recenti e che la contestazione, in ragione di quanto detto, andava ad inserirsi in un ampio e grave contesto delinquenziale di tipo organizzato nel quale era compromessa pressoché l'intera famiglia di sangue del ricorrente.

A ciò si aggiunga, infine, che l'onere motivazionale del Tribunale deve ritenersi ampiamente assolto alla luce del principio di diritto, richiamato anche nel provvedimento impugnato, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112).

Tale principio, in tema di custodia cautelare in carcere, giustifica il richiamo del provvedimento impugnato al fatto che le istanze del ricorrente erano già state tenuto in debito conto dal primo giudice allorché aveva ritenuto di applicare la meno grave misura degli arresti domiciliari. Infine, il ricorrente non può dolersi di una presunta disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri coindagati, posto che, a parte la genericità dell'assunto, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in came