Sentenza — n. 33536/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di revisione proposta dall'odierno ricorrente della sentenza 12 maggio 2014 n. 380 del Tribunale di Campobasso. A fondamento della decisione, la considerazione che non poteva ritenersi sussistente alcun conflitto tra giudicati in conseguenza del fatto che le pronunce asseritamente confliggenti riguardavano fatti diversi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve preliminarmente rilevarsi che in atti non è presente alcuna procura speciale conferita al difensore. Va infatti ribadito il principio già espresso da questa Corte per cui, in tema di revisione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (Sez. 6, sent. N. 27720 del 03/04/2019 Rv. 276223 - 01 ).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORNESI FABRIZIO nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 10/04/1970 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di revisione proposta dall'odierno ricorrente della sentenza 12 maggio 2014 n. 380 del Tribunale di Campobasso. A fondamento della decisione, la considerazione che non poteva ritenersi sussistente alcun conflitto tra giudicati in conseguenza del fatto che le pronunce asseritamente confliggenti riguardavano fatti diversi.
2. Propone ricorso per cassazione il condannato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione al fatto che il provvedimento con cui la Corte si è pronunciata risulta essere un'ordinanza, preceduta da un decreto di fissazione dell'udienza per deliberare in camera di consiglio da cui sarebbe possibile desumere la ritenuta ammissibilità dell'istanza e quindi la necessità di provvedere con sentenza. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione nella parte in cui non è stato ritenuto sussistente il conflitto tra giudicati dovendosi distinguere le fattispecie in cui vi sia un duplice giudizio in relazione alla medesima fattispecie e i casi in cui sia ammessa la revisione.
3. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che in atti non è presente alcuna procura speciale conferita al difensore. Va infatti ribadito il principio già espresso da questa Corte per cui, in tema di revisione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (Sez. 6, sent. N. 27720 del 03/04/2019 Rv. 276223 - 01 ).
2. Il primo motivo di ricorso risulta comunque manifestamente infondato dovendosi ribadire che, ove - in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale - il provvedimento conclusivo sia stato erroneamente qualificato come ordinanza, non sussiste alcuna nullità, purché - come nel caso di specie - esso contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 16111 del 18/01/2011 Rv. 250321 - 01).
3. Il secondo motivo di ricorso risulta ulteriormente manifestamente infondato posto che l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell'imputazione siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro (Sez. 2, Sentenza n. 18209 del 26/02/2020 Rv. 279446 - 01); situazione che nel caso di specie non ricorre in quanto il vizio azionato atteneva alla valutazione dei fatti diversi quando la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 07/11/2019 Rv. 277902 - 01) e comunque tale giudizio deve avere ad oggetto il medesimo fatto.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in i2oma, il 25 giugno 2021 ,,/ Il Consi Here estensore Il Preside (