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Sentenza — n. 33535/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33535/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33535/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Gela, in sede di giudizio abbreviato, ha autorizzato il PM a formulare una modifica dell'imputazione consistente in contestazione alternativa a quella originariamente contestata di usura rispetto a cui, all'esito delle notifiche all'imputato e al difensore e alla concessione di termine a difesa, è stato successivamente revocato il provvedimento che disponeva procedersi con rito abbreviato ed è stato emanato decreto di rinvio a giudizio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 33535/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ulteriormente legittima è la successiva riqualificazione effettuata in sede di giudizio abbreviato posto che costituisce principio di diritto espresso dalle stesse sezioni unite di questa Corte (Sez. U - , sent. n. 5788 dei 18/04/2019 - dep. 13/02/2020 - Rv. 277706 — 01 Imp. Halan ) che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art.423 cod. proc. pen. ; limiti pienamente rispettati nel caso di specie.

Parole chiave

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modifica della sentenza revisione in materia penale modifica di misure cautelari modifica del diritto di visita impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FONTANELLA LUIGI nato a GELA il 13/09/1969 FONTANELLA GIUSEPPE nato a GELA il 06/06/1934 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Gela, in sede di giudizio abbreviato, ha autorizzato il PM a formulare una modifica dell'imputazione consistente in contestazione alternativa a quella originariamente contestata di usura rispetto a cui, all'esito delle notifiche all'imputato e al difensore e alla concessione di termine a difesa, è stato successivamente revocato il provvedimento che disponeva procedersi con rito abbreviato ed è stato emanato decreto di rinvio a giudizio.

2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando la abnormità strutturale e funzionale del provvedimento che revocava l'ammissione del giudizio abbreviato. Segnalava infatti • che l'imputato non aveva prestato il consenso alla modifica dell'imputazione; • che il decreto di rinvio a giudizio, nel quale vi è la ulteriore contestazione alternativa, risulterebbe abnorme non consentendo agli imputati di comprendere in maniera precisa da quali imputazione debbano effettivamente difendersi; • che, nell'autorizzare la contestazione ulteriore, il GIP non si sarebbe conformato al principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 5788 del 13 febbraio 2020 perché non potrebbe ritenersi che l'integrazione probatoria necessaria per la nuova contestazione possa essere costituita dall'acquisizione del fascicolo di altro procedimento civile, sia perché tali atti erano già in gran parte presenti nel fascicolo processuale, sia perché la decisione del giudice di ampliare il quadro probatorio non potrebbe costituire l'occasione per mutare ed adeguare il tenore dell'accusa rispetto a quanto già in atti risultando altrimenti una disparità di trattamento con le fattispecie in cui una integrazione probatoria non vi sia stata.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Paola Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria 22 giugno 2021, il difensore del ricorrente ha ulteriormente argomentato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che l'integrazione istruttoria svolta dal GIP risulta legittima posto che In tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thenna probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione, fermo restando che tale "thema probandum" non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti (Sez. 5, Sentenza n. 18264 del 29/01/2019 Rv. 276246 — 01).

3. Del tutto generica è poi la contestazione relativa al carattere meramente ripetitivo delle acquisizioni disposte dal GIP in tale occasione posto che non viene meno specificazione dettagliata del compendio acquisito rispetto a quanto già presente in atti.

4. Ulteriormente legittima è la successiva riqualificazione effettuata in sede di giudizio abbreviato posto che costituisce principio di diritto espresso dalle stesse sezioni unite di questa Corte (Sez. U - , sent. n. 5788 dei 18/04/2019 - dep. 13/02/2020 - Rv. 277706 — 01 Imp. Halan ) che nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art.423 cod. proc. pen. ; limiti pienamente rispettati nel caso di specie.

5. Deve quindi ribadirsi il principio di diritto già espresso da questa Corte per cui non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 18566 del 21/02/2019 Rv. 276099 - 01).

6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso Ron\ a, il 25 giugno 2021 /f Il Consi 'ere esteso (Vince o