Sentenza — n. 33534/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20.11.2020 la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione che era stata presentata nell'interesse di Bhuiyan Md Jalal Uddin, condannato con sentenza irrevocabile per fatti di estorsione, rapina e lesioni personali in danno di Byjoy Miha, Islam Monul e Mojibur Miah ed ha condannato l'istante al pagamento delle spese del procedimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 634 cod. proc. pen, art. 636 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Prescindendo dal difetto di legittimazione del difensore, deve comunque prendersi atto della manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso a fronte della costante affermazione di questa Corte secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 20.11.2013 n. 4.652, Accordi;Cass. Pen., 3, 30.9.2014 n. 43.573, G. ed altro; Cass. Pen., 2, 17.5.2018 n. 34.773, Turrà; Cass. Pen., 3, 13.5.2008 n. 23.087, Galli).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Bhuiyan Md Jalal Uddin, nato a Brahmambaria 1'1.5.1979, contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 20.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.11.2020 la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione che era stata presentata nell'interesse di Bhuiyan Md Jalal Uddin, condannato con sentenza irrevocabile per fatti di estorsione, rapina e lesioni personali in danno di Byjoy Miha, Islam Monul e Mojibur Miah ed ha condannato l'istante al pagamento delle spese del procedimento;
2. ricorre per cassazione Bhuiyan Md Jalal Uddin tramite il difensore lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 125, 546, 630 e 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva che, in data 17.7.2020 era stata presentata l'istanza di revisione e che, dopo aver respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione, la Corte di Appello aveva emesso il decreto di citazione per l'udienza del 20.11.2020 sicché la difesa aveva depositato la propria lista testi comprendente un consulente medico legale ed aveva interpellato il Presidente della Corte sulla necessità di procedere alla loro citazione per quella stessa udienza, ricevendo risposta negativa; aggiunge che, in apertura dell'udienza, data la parola al PG, questi aveva concluso per la inammissibilità dell'istanza di revisione che è stata ritenuta tale senza assumere alcuna delle prove che erano state indicate dalla difesa; contesta, perciò, la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. in quanto, una volta fissata l'udienza, la Corte avrebbe dovuto procedere alla assunzione delle prove che non erano state giudicate ictu ocu/i inconferenti ed inaffidabili; sottolinea come la valutazione circa il difetto del necessario requisito della decisività, di cui alle decisioni della S.C., invocate dai giudici della revisione, non coincida con la affidabilità e la conferenza evidenziando la peculiarità della fattispecie esaminata dai giudici di legittimità rispetto a quella in esame; 2.2 difetto di motivazione risultante dagli atti del processo e per illogicità manifesta: segnala che la sentenza impugnata ha riconosciuto che quella oggetto della domanda di revisione si fonda sulle deposizioni delle pp.00., sulle individuazioni fotografiche, sul "modus operandi", sul tracciamento delle utenze telefoniche avendo altresì dato atto che la "prova nuova" aveva consentito di appurare l'esistenza di un precedente litigio violento tra le "opposte parti" e che le pp.00. dei capi da A) a F) sono proprio i protagonisti del litigio e del susseguente tentativo di ricomporre la questione; richiama il contenuto delle deposizioni acquisite ai sensi degli artt. 391bis e ssgg. cod. proc. pen. da parte di Khuda, Md Helal, Md Rashedul contestando quanto affermato dalla Corte di Appello di Ancona circa il fatto che nessuno dei testi "nuovi" avrebbe potuto riferire sulla base di elementi di conoscenza diretta; rileva la contraddittorietà della decisione che, dando atto della esistenza di un movente ritorsivo, ha tuttavia ritenuto che esso non implichi la mendacità delle dichiarazioni testimoniali, replicando in tal modo l'errore che aveva caratterizzato le due sentenze di condanna nell'aver omesso ogni verifica sulla attendibilità delle persone offese;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che la condanna era stata fondata su una serie di elementi rispetto ai quali le prove nuove, testimoniando l'esistenza di un rapporto conflittuale tra le parti, non potevano comunque ritenersi decisive per scardinare l'impianto della decisione; segnala che correttamente il giudice della revisione ha operato una valutazione preliminare della idoneità delle prove nuove ad incidere sul giudicato alla luce, anche, degli elementi acquisiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.1. Va infatti ed in primo luogo rilevato il difetto di procura speciale rilasciata all'Avv. Plastina per proporre ricorso in cassazione contro la decisione della Corte di Appello. Agli atti risulta la procura speciale conferita dal Bhuiyan al medesimo Avv. Plastina che era stato nominato per proporre istanza di revisione di fronte alla Corte di Appello di Ancona contro la sentenza con cui era stato condannato irrevocabilmente per fatti di estorsione continuata, tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni personali volontarie.
Non è rinvenibile, al contrario, alcuna procura speciale per ricorrere in cassazione e che, come va qui precisato, non può ritenersi "implicita" in quella appena richiamata. In realtà, già nel luglio del 2020, il tentativo di notificare al Bhuiyan il decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di revisione era risultato infruttuoso per essere il ricorrente divenuto irreperibile e,V-questa ragione, evidentemente, non essendo stato in grado di conferire la procura speciale al difensore,\ipr difetto dalla qua-le) il ricorso proposto in questa sede deve essere dichiarato inammissibile essendo la procura speciale condizione di legittimazione del difensore a proporre ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato (cfr., in tal senso, Cass.
Pen., 3, 8.1.2019 n. 18.016, Eduardo Morejon secondo cui "il principio de quo è ricavabile dal tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il 'difensore dell'imputato' e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato (...)" non potendo rilevare la circostanza che "... il difensore ... fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica 'specialità' della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata").
2. Prescindendo dal difetto di legittimazione del difensore, deve comunque prendersi atto della manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso a fronte della costante affermazione di questa Corte secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 20.11.2013 n. 4.652, Accordi;Cass. Pen., 3, 30.9.2014 n. 43.573, G. ed altro; Cass. Pen., 2, 17.5.2018 n. 34.773, Turrà; Cass. Pen., 3, 13.5.2008 n. 23.087, Galli).
3. Altrettanto dicasi per il terzo motivo. 3.1 La Corte di Appello di Ancona ha riassunto le prove "nuove" dedotte nella istanza difensiva ed ha spiegato che le due sentenze di condanna si fondano "principalmente (ma non solo) ..." sulle deposizioni delle pp.00., sulle ripetute individuazioni fotografiche, sui referti medici attestanti le lesioni patite da Islam Imonul e da Miah Mojibur nonché sulle localizzazioni del cellulare dell'imputato "che dimostravano la presenza dei prevenuti nelle zone di commissione di questi ultimi, benché distanti e diverse da quelle di loro residenza, essendo, peraltro, l'aggressione posta in essere ai danni di Islam Imonul stata commessa in piena notte"; ha inoltre richiamato le conferme testimoniali circa i danneggiamenti che erano stati commessi nella lavanderia di Mojibur Miah.
Ha dato atto delle deposizioni acquisite dalla difesa sostenendo che si tratta di dichiarazioni da cui risulta, al più, il litigio occorso il 26.12.2012 che aveva visto coinvolti, da un lato, i fratelli Bhuiyan e, dall'altro, Hosen Alonngir (alias Bijoy Miha), Miha Daru (alias Imonul Islam), Ripon ed altri sostenitori dell'avverso "partito". Ne ha comunque riportato il contenuto ritenendo che, con esse, fossero stati addotti elementi che non potevano ritenersi in insanabile contrasto con quelli acquisiti nei due giudizi di merito in quanto non in grado di dimostrare la falsità delle denunce formalizzate dalle pp.00. per fatti avvenuti, peraltro, dopo quasi un anno dalle vicende pregresse.
Ha sottolineato, inoltre, che l'esistenza di un possibile movente ritorsivo non poteva riguardare comunque i fatti di cui era stato vittima Mojibur Miah e di cui ai capi g), h) e i), che non era tra i protagonisti della aggressione del 26.12.2012 e per il qulae l'elemento di "novità" era rappresentato da null'altro che da "voci di popolo" circa il fatto che costui fosse un "ubriacone" e che aveva denunciato Bhuiyan solo perché amico degli altri correi. 3.2 La decisione impugnata è motivata in coerenza con i principi più volte ribaditi in questa sede.
Va qui opportunamente ribadito che per prove "nuove", rilevanti a norma dell'art. 630 lett.
c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (cfr., Cass.
SS.UU., 26.9.2001 n. 624, P.G. e P.C. in proc. Pisano). Per altro verso, questa Corte ha già più volte chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve essere inoltre articolato in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (cfr., Cass.
Pen., 1, 27.6.2012 n. 34.928, Conti Mica, che ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi; conf., Cass. Pen., 5, 4.5.2017 n. 36.718, Aurichella; Cass. Pen., 2, 13.3.2018 n. 18.765, Buscaglia). In altri termini, la Corte di Appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (cfr., Cass.
Pen., 6, 30.1.2014 n. 20.022, Di Piazza).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cass