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Sentenza — n. 33533/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33533/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33533/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 2.5.2017, depositato in data 16.5.2017, il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca, nei confronti di Buttitta Salvatore, quale proposto, deceduto nelle more del procedimento, Giuseppa Avorio, moglie del proposto, Francesceo Buttitta, Gaetano Buttitta, Giuseppe Buttitta e Laura Buttitta, figli del proposto, di numerosi beni analiticamente indicati nel dispositivo ed oggetto di diversi provvedimenti di sequestro adottati nell'ambito di diversi riuniti procedimenti, e costituiti da beni immobili, imprese, società (e compendi aziendali), beni mobili registrati, rapporti bancari variamente intestati a Salvatore Buttitta ed ai suoi congiunti e ritenuti nella disponibilità del medesimo proposto;

Regesto Legislator

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artt. 125 comma 3 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 200 cod. pen, art. 416bis cod. pen, art. 530 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Su questo impianto normativo era intervenuta anche la giurisprudenza che, con le SS.UU., n. 28 del 1996 "Simonelli", aveva ritenuto possibile la adozione della misura della confisca dopo l'accertamento in primo grado della pericolosità del proposto che fosse nel frattempo deceduto in modo tale da non rendere possibile la adozione di un provvedimento definitivo sulla misura personale. Lo scioglimento del legame tra misura personale e misura patrimoniale era intervenuto infine con il DL 92 del 2008 convertito nella legge n. 125 del 2008 che aveva introdotto il comma 6bis nell'art. 2bis della legge 575 del 1965 (secondo cui "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento penale misura sostitutiva della detenzione riduzione della pena chiusura dell'istruzione penale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 125 comma 3 cod. proc. pen
Lg.vo 159 del 2011 in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 6 e 18 D.
art. 611 cod. proc. pen
Va rilevato che la stessa difesa, nella memoria depositata nei termini e prima dell'udienza ex art. 611 cod.
art. 200 cod. pen
575 del 1965, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche disgiuntamente da quelle personali, non fa mutare la natura giuridica della confisca di prevenzione, che non è sottoposta al principio di irretroattività, e che, ai sensi dell'art. 200 cod.
art. 416bis cod. pen
159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416bis cod.
art. 530 cod. proc. pen
Il Buttitta era stato assolto dal GUP di Palermo ai sensi dell'art. 530 cpv cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Avorio Giuseppa, nata a Bagheria il 18.2.1935, Buttitta Francesco, nato a Bagheria il 5.9.1935, Buttitta Gaetano, nato a Bagheria il 7.8.1963, Buttitta Giuseppe, nato a Palermo il 31.7.1972, Buttitta Laura, nata a Palermo il 5.12.1979, in proprio e quali eredi di Buttitta Salvatore, nato a Bagheria il 2.1.1925 ivi deceduto il 12.8.2008, contro il decreto della Corte di Appello di Palermo del 22.5-25.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per ...

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 2.5.2017, depositato in data 16.5.2017, il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca, nei confronti di Buttitta Salvatore, quale proposto, deceduto nelle more del procedimento, Giuseppa Avorio, moglie del proposto, Francesceo Buttitta, Gaetano Buttitta, Giuseppe Buttitta e Laura Buttitta, figli del proposto, di numerosi beni analiticamente indicati nel dispositivo ed oggetto di diversi provvedimenti di sequestro adottati nell'ambito di diversi riuniti procedimenti, e costituiti da beni immobili, imprese, società (e compendi aziendali), beni mobili registrati, rapporti bancari variamente intestati a Salvatore Buttitta ed ai suoi congiunti e ritenuti nella disponibilità del medesimo proposto;

2. con il provvedimento del 2.5-25.7.2020 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato il decreto del Tribunale impugnato dagli odierni ricorrenti in proprio e quali eredi di Salvatore Buttitta revocando la confisca del terreno sito in Santa Flavia di cui ha ordinato la restituzione all'avente diritto confermando nel resto il decreto impugnato e disponendo la confisca dei beni ivi analiticamente indicati e le correzioni pure ivi indicate relativamente al decreto impugnato ed al precedente decreto di sequestro;

3. ricorrono per cassazione Francesco Buttitta, Gaetano Buttitta, Giuseppe Buttitta, Laura Buttitta e Giuseppa Avorio in proprio e nella qualità di eredi di Salvatore Buttitta, deceduto in data 12.8.2008 lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 2ter della legge 31.5.1965 n. 575 come modificata dall'art. 24 comma 2, in relazione all'art. 27 comma 6, del D. Lg.vo 159 del 2011: rileva che nell'ambito del procedimento erano stati adottati diversi sequestri (in data 17, 26 e 30 luglio 2007, 12 febbraio, 15 maggio, 28 maggio, 15 settembre del 2008, 11 febbraio 2009, 12 maggio 2012 e 11 febbraio 2013) ed avviato l'iter procedimentale caratterizzato anche dalla assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia mentre nell'anno 2012 era intervenuta una nuova richiesta con la instaurazione di un diverso procedimento (39/12) riunito al primo; ripercorso l'iter anche del giudizio di appello osserva che la Corte aveva disposto la sospensione del termine di efficacia del sequestro solo limitatamente alla proposta del 17.2.2012 in quanto avanzata successivamente alla entrata in vigore del D.

Lg.vo 159 del 2011; richiama, ancora, il testo dell'art. 2ter della legge del 1965 oggi sostituito dal comma 2 dell'art. 24 del D. Lg.vo 159 del 2011; rileva pertanto che i sequestri erano tutti divenuti inefficaci avendo il Tribunale emesso il provvedimento di confisca dopo dieci anni dalla formulazione ed il deposito della proposta e la Corte di Appello emesso il decreto di citazione in data 22.1.2018 e deciso sul gravame dopo tre anni; 3.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 10, comma 3, 27 D. Lg.vo 159 del 2011 in relazione all'art. 24 comma 2: rileva che secondo la Corte di Appello le misure di prevenzione sono equiparabili alle misure sicurezza quanto alla inapplicabilità del principio di irretroattività invocato dalla difesa con riferimento all'art. 2ter della legge 575 del 1965; segnala, invece, come nel tempo si sia affermato il principio del carattere sanzionatorio delle misure di sicurezza sottolineato sin dalle SS.UU. 2008 in ordine alla confisca per equivalente che impone un generale ripensamento di questa impostazione suscettibile di trovare un aggancio normativo nell'art. 3 del D.

Lg.vo 231 del 2001 che esclude il carattere retroattivo della confisca per gli enti; né, aggiunge, possono utilmente richiamarsi le considerazioni svolte da Corte Cost. n. 24 del 2019 considerato come la confisca di prevenzione deve necessariamente avere come presupposto una condotta di "appartenenza" rispetto alla quale l'ordinamento appresta una reazione che non può, tuttavia, sfuggire alle garanzie proprie dell'ordinamento penale anche alla luce di una lettura convenzionale del sistema; 3.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 10, comma 3 e 27 D.

Lg.vo 159 del 2011 in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 6 e 18 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato, nonostante la sua ampiezza, sia meramente apparente; segnala, infatti, che la Corte non si è confrontata con il presupposto della pericolosità sociale e della sua attualità e con la valenza del giudicato penale nell'ambito del procedimento di prevenzione preferendo affidarsi alle propalazioni dei collaboratori per qualificazione come "mafiosa" l'impresa del Buttitta disponendo perciò la confisca dell'intero compendio; osserva che in data 16.2.2006 il Buttitta era stato tratto in arresto per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso con l'accusa di aver strumentalizzato i rapporti con le famiglie mafiose del luogo per sviluppare la propria attività imprenditoriale analoga essendo la ipotesi su cui erano state fondate le proposte di applicazione della misura di prevenzione segnalando che, tuttavia, il medesimo era stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza confermata in appello successivamente al decesso dell'imputato intervenuto in data 12.8.2008; segnala, quanto al giudizio di prevenzione, che il decreto del Tribunale con cui era stata definita la richiesta di applicazione della misura personale, reso in data 17.4.2008, era stato annullato dalla Corte di Appello in data 25.9.2009 venendo così meno il giudizio di pericolosità sociale, circostanza del tutto pretermessa dal Tribunale nel provvedimento di primo grado; la pericolosità sociale e la sua attualità: segnala che la questione era stata evidenziata dalla difesa con l'atto di appello e richiama le considerazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto di poter superare la decisione sulla misura di natura personale: in particolare sottolinea l'erroneità della affermazione secondo cui il giudizio di pericolosità sarebbe stato formulato mediante rinvio al decreto del Tribunale ed operando una valutazione di natura incidentale consentita dalla possibilità di applicazione disgiunta delle misure sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti in assenza, tuttavia, di un loro esame critico, che ha portato alla adozione di una misura patrimoniale dopo dieci anni dalla proposta ed in difetto di attualità;il valore del giudicato penale: segnala che, pur nella autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, non è possibile ignorare il valore del giudicato di merito che riguarda la medesima condotta che, peraltro, si sarebbe protratta sino al 2002, quattro anni prima dell'arresto avvenuto nel 2006; di qui, secondo la difesa, la violazione perpetrata dalla Corte di Appello nel non dar conto del giudicato penale e nell'ignorare la data di cessazione della condotta al 2002 a fronte della adozione della misura patrimoniale intervenuta soltanto nel 2017; la perimetrazione della condotta di appartenenza: rileva che la Corte ha affrontato il problema in termini non condivisibili anche in relazione al contenuto, non sempre lineare, delle dichiarazioni dei collaboranti; violazione degli artt. 4, 6 e 24 del D.

Lg.vo 159 del 2011 e vizi della motivazione: richiama, in primo luogo, l'art. 24 dl D. Lg.vo 159 del 2011 e gli artt. 4 e 6 D. cit. segnalando che il decreto ha qualificato "mafioso" l'imprenditore Buttitta e tale la sua impresa a fronte della assenza di elementi in grado di supportare siffatta ricostruzione fondata sulle non verificate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia aggiungendo che i giudici della Corte di Appello hanno tacciato come improprie ed incomplete le considerazioni contenute nella relazione del dr. Badagliacca dove, tuttavia, era stata allegata la prova del loro mendacio; rileva che il decreto impugnato riporta le dichiarazioni dei collaboranti concludendo per la esistenza di un loro "comune punto essenziale e nodale" ignorando le memorie del dr. Badagliacca su punti specifici che indica (cfr., pagg. 21-22) con particolare riferimento alle propalazioni del Siino e del Greco la cui attendibilità è stata vagliata dalla Corte con considerazioni del tutto generiche ed incontrollabili; richiama le dichiarazioni del Siino quanto all'inizio della sua conoscenza del Buttitta oltre che sulla vicenda del c.d. "raid" di Altofonte (cfr., pagg. 25-26), sul suo rapporto con il Provenzano (cfr., pagg. 26- 27), sulla attività di commercio di autocarri (cfr., pag. 27 e pag. 29); segnala, quindi, la inadeguatezza delle risposte fornite dalla Corte di Appello ai rilievi difensivi; analoghe considerazioni svolge con riguardo alla valutazione operata dalla Corte circa le dichiarazioni di Giuffré quanto, ad esempio, alla esistenza di un rapporto "societario" con Leonardo Greco e Nino Gargano oltre che al rapporto tra il Buttitta ed il Provenzano sottolineando il carattere congetturale delle affermazioni del collaborante il quale non era stato in grado di indicare un solo episodio in cui il proposto era stato favorito salvo per quanto concerne la fornitura di frangiflutti smentito tuttavia sul punto dall'ing.

Castagna; stigmatizza, inoltre, le dichiarazioni di Giacomo Greco mero esecutore di danneggiamenti finalizzati ad attività estorsiva con particolare riferimento alle somme di denaro recapitate settimanalmente dal Buttitta al Provenzano e sul "titolo" di tali pagamenti;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti in materia di prevenzione, rileva in primo luogo la infondatezza del primo motivo sul rilievo secondo cui l'intervenuta confisca rende ormai irrilevante la violazione del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D. Lg.vo 159 del 2011; sottolinea la manifesta infondatezza del secondo motivo alla luce della costante giurisprudenza della Corte e, con riferimento al terzo motivo, ribadisce il principio della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di merito soprattutto con riguardo alla pericolosità qualificata; rileva che il ricorso tende in realtà a censurare la motivazione del provvedimento impugnato che, al contrario, è ampia, aderenti ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza della Corte;

4. in data 17.6.2021 la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del PG ed in cui insiste, in particolare, sul primo motivo del ricorso sottolineando come dall'assetto normativo derivante dai plurimi interventi del legislatore del 2011 e del 2012, risulta pacifico non soltanto il carattere perentorio dei termini di cui agli artt. 24 e 27 del D. Lg.vo 159 del 2011 ma, anche, quanto ne consegue in termini di sopravvenuta improcedibilità del processo con conseguente necessità, nel caso di specie, di prenderne atto disponendo per l'annullamento del decreto senza rinvio; quanto al terzo motivo, segnala che le censure articolate con il ricorso non attengono ad un vizio della motivazione ma la carenza dell'indispensabile requisito della pericolosità sociale del proposto erroneamente affermata dal Tribunale sulla scorta del provvedimento del 2008 che era stato tuttavia dichiarato nullo dalla Corte di Appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Tale è, innanzitutto, il primo motivo con cui, in definitiva, la difesa rileva come la confisca fosse stata adottata con decreto del Tribunale di Palermo intervenuto a circa dieci anni dalla (prima) proposta formulata nei confronti del Buttitta mentre il decreto della Corte di Appello è stato adottato ad oltre tre anni dalla proposizione del gravame. Partendo dal primo aspetto, relativo alla adozione del provvedimento di primo grado oltre il termine stabilito dall'art. 2ter della legge 575 del 1975, è necessario, in primo luogo, ripercorrere brevemente la cronologia del procedimento nelle sue varie fasi.Nei confronti di Salvatore Buttitta era stata avanzata una proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e contestuale richiesta di confisca dei beni che, secondo la impostazione accusatoria, erano stati oggetto di accumulazione grazie alla contiguità del predetto con la articolazione locale della associazione di stampo mafioso Cosa Nostra grazie alla quale la sua attività imprenditoriale aveva potuto essere avviata, svilupparsi e progressivamente ingrandirsi sino a consentire la acquisizione di beni mobili, immobili, mobili registrati intestati sia al proposto che ai suoi familiari ma a lui direttamente riconducibili e nella sua sostanziale disponibilità.

Erano stati quindi adottati una serie di sequestri funzionali, per l'appunto, alla finale adozione della misura di sicurezza patrimoniale; instaurato il contraddittorio all'udienza dell'8.11.2007, il Tribunale — come consentito dal comma 3 dell'art. 2ter della legge 575 del 1965 - aveva peraltro deciso di procedere separatamente sulla misura personale rispetto a quella patrimoniale "... a causa della complessità degli accertamenti patrimoniali ..." (cfr., pag. 45 del decreto del Tribunale) pervenendosi, perciò, in data 22.4.2008, alla adozione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno sulla scorta della ritenuta fondatezza della diagnosi di pericolosità "qualificata" delineata nella proposta mentre era proseguito il procedimento per la applicazione della misura patrimoniale nel corso della quale, peraltro, erano stati adottati ulteriori provvedimenti di sequestro.

Il Buttitta, nel contempo, aveva proposto appello contro il provvedimento di applicazione della misura personale ma, in data 12.8.2008, egli decedeva impedendo in tal modo ai giudici di sentirlo come peraltro era stato ripetutamente richiesto e mai consentito nel procedimento di primo grado; la Corte di Appello, decidendo sul gravame interposto nell'interesse del predetto, pur prendendo atto del suo decesso, aveva dunque dichiarato la nullità del decreto del 22.4.2008 per violazione del contraddittorio non avendo i giudici di primo grado mai dato séguito alla reiterata richiesta del Buttitta di essere sentito personalmente.

Ebbene, tanto premesso, va rilevato che nell'impianto normativo originario la misura di sicurezza patrimoniale (introdotta nel 1982) era prevista e disciplinata come necessariamente accessoria e conseguente alla misura di natura personale potendo essere adottata soltanto previo accertamento della pericolosità della persona indiziata di appartenenza al sodalizio di stampo mafioso ed insuscettibile di essere adottata nel momento in cui il proposto non fosse stato dichiarato pericoloso con la applicazione, nei suoi confronti, di una misura personale.Una prima "cesura" tra la misura personale e quella patrimoniale era stata introdotta per via legislativa con la legge n. 55 del 1990 che aveva previsto la applicazione "disgiunta" (ovvero indipendente ed autonoma dalla adozione della misura personale) delle misure patrimoniali nei confronti di due specifiche categorie di soggetti: coloro che fossero sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata per i quali non era consentita la applicazione della misura di prevenzione personale; le persone assenti, residenti o dimoranti all'estero, per i quali si era per l'appunta contemplato l'accertamento in via incidentale della pericolosità sociale.

Su questo impianto normativo era intervenuta anche la giurisprudenza che, con le SS.UU., n. 28 del 1996 "Simonelli", aveva ritenuto possibile la adozione della misura della confisca dopo l'accertamento in primo grado della pericolosità del proposto che fosse nel frattempo deceduto in modo tale da non rendere possibile la adozione di un provvedimento definitivo sulla misura personale. Lo scioglimento del legame tra misura personale e misura patrimoniale era intervenuto infine con il DL 92 del 2008 convertito nella legge n. 125 del 2008 che aveva introdotto il comma 6bis nell'art. 2bis della legge 575 del 1965 (secondo cui "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente.

Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso di morte sopraggiunta nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa)"; nel medesimo art. 2bis era stato contestualmente inserito il comma 11 secondo cui "la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso"; la legge 94 del 2009 aveva inoltre modificato il primo periodo del richiamato comma 6bis stabilendo che "le misure di sicurezza personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta di della misura di prevenzione".

Con il D. Lg.vo 159 del 2011, infine, il principio della applicazione "disgiunta" della misura patrimoniale rispetto a quella personale, con valutazione incidentale dei relativi presupposti, è stata definitivamente sancita in via generale (cfr., inoltre, per le ipotesi invece espressamente disciplinate, quanto previsto dall'art. 18 del D. Lg.vo cit.). Con il secondo motivo di ricorso sarà affrontata la questione, pure sollevata dalla difesa dei ricorrenti, della "retroattività" della disciplina in materia di applicazione "disgiunta" della misura patrimoniale rispetto a proposte avanzate in precedenza quando, come si è visto, vigeva il principio della stretta accessorietà di questa rispetto alla misura personale ed all'accertamento "diretto" della pericolosità sociale.

Rimanendo, invece, al profilo di violazione di legge dedotto dalla difesa con il primo motivo, va ribadito che, nel sistema delineato dalla legge del 1965, la previsione di un termine per la adozione della misura patrimoniale era stabilito dal comma 3 dell'art. 2ter, ed era legata all'unica ipotesi originariamente disciplinata di applicazione - non disgiunta ma autonoma - consentita nel caso di "indagini complesse" che permetteva al giudice di decidere intanto sulla misura personale e, per l'appunto (non disgiuntamente ma) "separatamente", sulla misura patrimoniale pur necessariamente sollecitata contestualmente rispetto alla prima.

Tornando al problema, posto dalla difesa, del(le conseguenze della violazione del) "termine" per la adozione della misura patrimoniale, è noto che, attualmente, l'art. 24, comma 2 del D. Lg.vo 159 del 2011, stabilisce che "Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.

Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili". L'art. 27, comma 6, del medesimo D. Lg.vo stabilisce, a sua volta, che "In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso". Le predette disposizioni hanno in effetti generalizzato il principio della temporaneità del sequestro estendendo a tutte le ipotesi di confisca (anche disgiunta) la previsione di un termine di efficacia che era stato in precedenza stabilito, per l'appunto, dal comma 3 dell'art. 2ter della legge del 1965 con esclusivo riferimento alla proposta "congiunta".

Quest'ultima disposizione era stata infatti introdotta quando, come si è visto, operava il principio di stretta accessorietà tra misura personale e misura patrimoniale ed è questa la ragione per la quale la giurisprudenza di questa Corte, anche nel suo massimo consesso, aveva ritenuto che detto termine operasse solo nel caso - limitato - di misura patrimoniale adottata "successivamente" (ma non disgiuntamente) rispetto a quella personale (cfr., Cass. SS.UU., 13.12.2000 n. 36, Madonia). Ed in effetti, è stata ricorrente la affermazione secondo cui il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965 n. 575, dovendo tale termine essere osservato soltanto nel caso in cui trattisi di confisca disposta "successivamente", e cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 3, 16.2.2006 n. 7.616, Catalano ed altri; Cass. Pen., 6, 20.11.2008 n. 48.456, Di Gaetano ed altri; Cass. Pen., 1, 4.6.2009 n. 26.762, Mancuso ed altri; Cass. Pen., 5, 22.3.2013 n. 3.538, Zagaria ed altri; Cass. Pen., 2, 24.3.2017 n. 16.191, Ferraro ed altri). Quando, invece, la misura della confisca venga adottata contestualmente alla applicazione della misura personale non è previsto alcun termine di (in)efficacia del sequestro che rimane in vita per tutto il tempo del procedimento avendo il legislatore "... ritenuto di introdurre un termine di efficacia del sequestro, quale istituto dettato da finalità acceleratorie volto a circoscrivere la possibilità di emettere sine die un provvedimento patrimoniale ablatorie, ma destinato per sua stessa natura ad operare soltanto nel caso in cui, per ragioni inerenti la complessità delle indagini, tale provvedimento venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale" (cfr., Cass.

Pen., 6, 20.11.2008, cit.). Nel caso in esame, l'esame della vicenda processuale, come sopra riassunta, consente di ritenere che, pur essendo partiti da una proposta inizialmente "congiunta", i giudici di merito hanno infine adottato una misura patrimoniale che deve essere ritenuta necessariamente "disgiunta" rispetto a quella personale vuoi per effetto del sopravvenuto decesso del Buttitta ma, anche e soprattutto, in considerazione della venuta meno della misura personale conseguente alla declaratoria di nullità del provvedimento del Tribunale.

Consegue, perciò, che il termine di (in)efficacia del sequestro, previsto dall'art. 2ter, proprio in quanto normativamente limitato alla ipotesi della applicazione "congiunta" (ancorché, ancora una volta, "separata" temporalmente) della misura patrimoniale e di quella personale, non era applicabile al caso di specie.Diverso, invece, il quadro normativo delineato dal D. Lg.vo 159 del 2011 nella vigenza del quale era stata avanzata una nuova proposta di natura patrimoniale intervenuta nel 2012 e che aveva dato vita ad un autonomo procedimento di prevenzione (n. RG 39/2012) che, in data 12.12.2012, era stato riunito al precedente "pur mantenendosi ferma l'applicazione, per quest'ultimo, della normativa di cui al D.

L.vo n. 159 del 2011 nel frattempo entrata in vigore" (cfr., pag. 45 del decreto di primo grado). Il procedimento era stato quindi posto in decisione il 26.11.2014 e rimesso sul ruolo per l'udienza del 10.12.2015; in data 13.7.2016 era iniziata la discussione che, previa modifica della composizione del collegio giudicante, si era conclusa il 2.5.2017 con la adozione del provvedimento depositato nel luglio di quell'anno. Prendendo perciò atto del decorso del termine di cui all'art. 24 comma 2 del D. Lg.vo 159 del 2011, il Tribunale aveva perciò dichiarato la sopravvenuta inefficacia del sequestro (del 2012) con la conseguenza per cui "... i beni in esso indicati - di cui si dispone tuttavia confisca insieme a tutti quelli che compongono l'intero patrimonio del Buttitta e dei suoi più stretti congiunti - devono essere, dunque, restituiti agli aventi diritto" (cfr., ancora, pag. 46 del decreto di primo grado).

Va rilevato che la stessa difesa, nella memoria depositata nei termini e prima dell'udienza ex art. 611 cod. proc. pen., ha concentrato la sua attenzione alle conseguenze della violazione dei termini stabiliti dalla normativa del 2011 e, in definitiva, non insistendo sulla censura che era stata articolata con il primo motivo del ricorso con riferimento al termine indicato al comma 3 dell'art. 2ter della legge 575 del 1965. Posto che, diversamente da quanto si è detto con riguardo alla disciplina previgente, quella attuale stabilisce dei termini per la adozione di tutti i provvedimenti di natura patrimoniale, si tratta, allora, e con riferimento a quelli adottati nella vigenza della normativa attuale, di affrontare il problema delle implicazioni della violazione di quelli stabiliti dagli artt. 24 e 27 del D.

Lg.vo del 2011; la questione è stata in effetti esaminata dalla dottrina che ha offerto varie soluzioni a partire dalla considerazione del termine di efficacia del sequestro come termine per la adozione del provvedimento di confisca che, successivamente al suo decorso, sarebbe altrimenti precluso; sino a chi ha invece valorizzato la qualificazione del termine come di "inefficacia" del (solo) sequestro perciò non automaticamente in grado di riflettersi sulla vicenda "di merito" concernente la adozione della confisca. lo Quest'ultima interpretazione è stata in particolare sostenuta alla luce di una lettura comparata del decreto legislativo rispetto al tenore letterale della legge delega n. 136 del 2010 che, all'art. 1, terzo comma, prevedeva che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, ... aggiornandola e modificandola secondo principi e criteri direttivi" enunciati appresso.

Tra questi era parso rilevante in particolare quanto stabilito al punto 8.2) dove si prevedeva "... che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso". Si è quindi sostenuto che la nuova disciplina non si è limitata ad una mera trasposizione della precedente in quanto, con specifico riferimento alle vicende estintive del sequestro, ne ha esteso la portata a tutti i procedimenti di prevenzione patrimoniale, anche in appello.

Di qui, dunque, la impossibilità di ritenere tali disposizioni meramente "ricognitive" di quella precedente e la necessità, invece, di affermarne la portata innovativa caratterizzata da una terminologia che, inequivocabilmente, fa riferimento e presta attenzione a limitare gli effetti del mancato rispetto del termine per la decisione con specifico e limitato riferimento alla vicenda cautelare, non influente sul merito. In altri termini, si è ritenuto che il legislatore avesse inteso estendere la portata della disciplina dei termini della decisione a tutte le ipotesi di proposte di natura patrimoniale nel contempo, però, attenuando le conseguenze drastiche stabilite dalla normativa precedente come intesa dalle SS.UU. "Madonia"; in tal modo, una interpretazione della norma conforme alla delega non avrebbe potuto portare a trasformare, se non violando la delega stessa, una vicenda cautelare in una questione di merito, attinente cioè i presupposti della confisca.

In tal senso, a ben guardare, si è mossa la giurisprudenza di questa Corte che, con decisioni anche recenti, ha infatti costantemente ribadito la autonomia delle sorti del sequestro rispetto alla possibilità di disporre la confisca.Si è per l'appunto affermato, da questa Corte, che "il principio di ragionevole durata del processo, nella specifica declinazione del procedimento di prevenzione, nonché gli interessi costituzionalmente e convenzionalmente protetti del diritto di proprietà e di iniziativa economica, sono stati salvaguardati dal legislatore mediante la (sola) sanzione endoprocedimentale della inefficacia sopravvenuta del sequestro e cioè della misura strumentale alla confisca ..." (cfr., Cass.

Pen., 6, 26.6.2019 n. 41.735, Verterano ed altri, in motivazione). Le stesse SS.UU."Yang Xinjao" n. 20.215 del 23.2.2017, con riguardo alla normativa dettata dal "Codice Antimafia" del 2011, avevano in realtà "sciolto" il nesso (ritenuto invece "necessario" dalle SS.UU. "Madonia" nel vigore della disciplina del 1965) chiarendo che è "... ben possibile e legittimo, secondo il sistema normativo ed i principi giurisprudenziali affermati sul punto e correttamente individuati, che la richiesta di confisca sia proposta con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento; e che, di conseguenza, il rigetto della richiesta non richieda e, comunque, non implichi un contestuale provvedimento di revoca del sequestro" (cfr., pag. 9 della motivazione).

Per questa ragione, si è perciò osservato che "se il sequestro ... non costituisce condizione per l'applicazione della misura ablatoria definitiva, la circostanza che esso perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali espressamente previste dal legislatore non impedisce che la confisca possa essere autonomamente disposta" tenuto anche conto che "... non è revocabile in dubbio che la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro derivante dall'inosservanza del termine di natura perentoria - in quanto sanzione di natura squisitamente processuale che colpisce l'atto posto a base dell'ablazione - non vanifica i presupposti sostanziali della misura (qualifica soggettiva del proposto, pericolosità sociale, ecc.), che rimangono di per sé indifferenti alla vicenda cautelare conclusasi con la caducazione del titolo reale" (cfr., così, Cass.

Pen., 5, 11.9.2019 n. 49.149, Strano ed altri). In definitiva deve essere qui ribadito che "se il sequestro ... non costituisce condizione per l'applicazione della misura ablatoria definitiva, anche ove esso perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali, ciò non impedisce che la confisca possa essere autonomamente disposta ..." (cfr., Cass. Pen., 6, 11.4.2019 n. 30.752, Calì ed altri). Nel caso in esame, peraltro, sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno correttamente preso atto del fatto che la pronuncia del Tribunale era intervenuta oltre il termine di cui all'art. 24 comma 2 D.

Lg.vo 159 del 2011 P dichiarando perciò la inefficacia del sequestro e disponendo per la restituzione dei beni con specifico e limitato riferimento a quelli attinti con il sequestro del 2012 adottato a séguito della nuova proposta inoltrata nel vigore della disciplina del 2011 ma di cui, tuttavia, non era impedita ovvero preclusa la confisca. Diversamente deve ritenersi per quanto concerne, invece, lo svolgimento del procedimento in appello che si è sviluppato nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 27 cod. ant.. Il gravame era stato infatti proposto in data 6.6.2017 e l'udienza fissata per il giorno 25.6.2018: si erano quindi celebrate 17 udienze in alcune delle quali la Corte aveva disposto per la sospensione dei termini di efficacia del sequestro in quanto il differimento alla udienza successiva era stato imposto dalla adesione del difensore alla astensione dei legali dalla partecipazione alle udienze; erano stati inoltre adottati due provvedimenti di proroga di sei mesi ciascuno alle udienze del 16.1.2019 e del 28.2.2020 di modo che la durata complessiva del procedimento in appello, a partire dalla data di deposito del gravame, non aveva ecceduto il termine massimo stabilito, per l'appunto, dall'art. 27 D.

Lg.vo 159 del 2011. Va anche sottolineato che il superamento dei termini di efficacia del sequestro, quali stabiliti con riferimento alla proposta del 2012, era intervenuto già nel corso del procedimento di primo grado tanto che, come si è visto, il Tribunale ne aveva dato atto ritenendo tuttavia di poter disporre la misura della confisca. Sul punto, tuttavia, l'appello interposto nell'interesse degli odierni ricorrenti era rimasto del tutto silente; non è perciò del tutto inutile, allora, ribadire ancora in questa occasione che la regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello si applica anche al procedimento di prevenzione, sicché in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame, salve le questioni rilevabili d'ufficio, ha cognizione limitata ai punti delle decisioni di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 2, 7.2.2018 n. 9.517, Barisevic ed altri; conf., Cass. Pen., 5, 17.11.2017 n. 8.763, Principato ed altri; Cass. Pen., 6, 17.5.2018 n. 51.366, Trovato ed altri).

2. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso con il quale la difesa denunzia violazione di legge con riguardo al carattere "retroattivo" (ovvero alla applicazione della normativa sopravvenuta ai procedimenti attivati da proposte intervenute e formalizzate prima della entrata in vigore della nuova disciplina) delle norme che, come si è visto, avevano introdotto la possibilità di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale "disgiuntamente" rispetto a quella di natura personale. Il collegio, invero, non ravvisa ragioni valide per discostarsi dall'orientamento costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la previsione contenuta nell'art. 2bis, comma sesto bis, della legge n. 575 del 1965, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche disgiuntamente da quelle personali, non fa mutare la natura giuridica della confisca di prevenzione, che non è sottoposta al principio di irretroattività, e che, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., può essere applicata anche ai fatti precedenti alla entrata in vigore della legge citata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass.

Pen., 6, 15.1.2013 n. 24.272, PG in proc. Pascali ed altri; Cass. Pen., 1, 17.5.2013 n. 39.204, Ferrara ed altro; Cass. Pen., 1, 18.7.2013 n. 44.227, Gabriele ed altri; Cass. Pen., 5, 17.12.2013 n. 18.848, Verolla ed altro; cfr., in tal senso, anche Cass. SS.UU., 26.6.2014 n. 4.880, Spinelli e, successivamente, Cass. Pen., 2, 10.6.2015 n. 30.938, Annunziata ed altro, che ha confermato che deve ritenersi "convenzionalmente" legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU; conf., tra le più recenti, non massimate, Cass.

Pen., 3, 30.1.2020 n. 23.435, Scarano; Cass. Pen., 1, 28.2.2020 n. 12.710, Muliere ed altri; Cass. Pen., 1, 20.1.2018 n. 30.710, Saetta ed altri; Cass. Pen., 1, 13.7.2017 n. 54.285, Moceri; Cass. Pen., 1, 10.4.2017 n. 36.853, Bassano; Cass. Pen., 2, 24.2.2017 n. 32.059, Balducci; Cass. Pen., 2, 9.12.2015 n. 4.425, Iannuzzi ed altri). È opportuno, peraltro, precisare che la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme introdotte dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha inserito nel nostro ordinamento una "actio in renn", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene (cfr., in tal senso, Cass.

SS.UU., 26.6.2014 n. 4.880, cit.). 3.1 Prima di passare all'esame del terzo motivo è opportuno ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., po.tendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, così, tra le tante, Cass.

SS.UU., 29.5.2014 n. 33.451, Repaci che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino in ogni caso assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; conf., Cass. Pen., 1, 7.1.2016 n. 6.636 Pandico; Cass. Pen., 6, 15.6.2016 n. 33.705, Caliendo). 3.2 Tra le questioni sollevate dalla difesa con il terzo motivo di ricorso e suscettibili di essere ricondotte nell'alveo del vizio, deducibile in questa sede, di violazione di legge, vi sono, in primo luogo, quelle concernenti il rapporto tra la misura patrimoniale adottata nei confronti del Buttitta e la assoluzione che questi aveva meritato in primo ed in secondo grado rispetto al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. 3.2.1 E' consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa (cfr., Cass.

Pen., 1, 21.10.1999 n. 5.786, PG in proc. Castelluccia; cfr., anche, Cass. Pen., 1, 3.11.1995 n. 5.522, Repaci, in cui si è ribadito che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, perché nel primo si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale; nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità. Nel procedimento di prevenzione, tuttavia, il giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale il giudice è pervenuto facendosi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti accertate in sede penale, e rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione).

Altrettanto pacifico è che non sussiste alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale e quello di prevenzione ed è dunque possibile utilizzare in quest'ultimo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del proposto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi (cfr., Cass. Pen., 1, 6.11.2008 n. 47.764, Mendicino) atteso che, in assenza di giudicato penale, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti (cfr., Cass.

Pen., 1, 24.3.2015 n. 31.209, Scagliarini). Nel procedimento di prevenzione, insomma, il giudice può valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (cfr., Cass. Pen., 2, 30.4.2013 n. 26.774, Chianese; Cass. Pen., 6, 8.1.2013 n. 4.668, Parmigiano; Cass. Pen., 1, 29.4.2011 n. 20.160, Bagalà). Più specificamente, si è chiarito che il giudice della prevenzione è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett.

a) dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416bis cod. pen.; si è precisato, tuttavia, che, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora si tratti di sentenza non definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamarne la portata decisoria, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (cfr., Cass.

Pen., 5, 17.12.2015 n. 1.831, Mannina). 3.2.2 Nel caso di specie, risulta pacifico che Salvatore Buttitta era stato tratto a giudizio con la imputazione di concorso esterno in associazione di stampo mafioso (cfr., capo 6 della imputazione) in quanto, secondo il capo di incolpazione, avrebbe concretamente contribuito al rafforzamento della articolazione territoriale di Cosa Nostra operante nei Comuni di Trabia e Bagheria e, nel contempo, utilizzato i legami con esponenti anche apicali del sodalizio per realizzare profitti e vantaggi ingiusti nell'ambito della sua attività imprenditoriale nel settore estrattivo con la imposizione di forniture a terzi.

Il Buttitta era stato assolto dal GUP di Palermo ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen. sul rilievo secondo cui gli elementi acquisiti e, in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori Giuffré, Vara e Siino, oltre al contenuto di intercettazioni telefoniche, aveva dato conto "della notevole contiguità del Buttitta all'ambiente criminale mafioso della zona in cui operano le sue imprese" ritenendo che "il materiale probatorio raccolto sia illuminante in ordine alla condotta dell'imputato, volta a barcamenarsi in un contesto ad alta densità mafiosa, appoggiandosi il Buttitta ora a questo ora a quel soggetto, identificati dal medesimo quali esponenti qualificati della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 283 sent.

GUP). Ritiene il collegio che proprio il principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenti il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 2, 6.6.2019 n. 31.549, Simply soc. coop.; Cass. Pen., 6, 18.9.2014 n. 50.946, Catalano, in cui la Corte ha spiegato che l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione; conf., sul punto, Cass. Pen., 1, 7.1.2016 n. 6.636, Pandico ed altro; cfr., ancora, recentemente, anche Cass.

Pen., 2, 17.7.2020 n. 23.813, Greco in cui la Corte ha nuovamente insistito sulla necessità di tener conto del principio di non contraddizione che informa l'ordinamento e "... che impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un 'incidente' giudicato penale di assoluzione"). Come condivisibilmente affermato in più occasioni, dunque, la possibilità di una autonoma valutazione del giudice della prevenzione non è perciò e di per sé preclusa dalla esistenza di una decisione assolutoria "... nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione ..." (cfr., Cass.

Pen., 2, 17.7.2020 n. 23.183, cit.) purché il giudice della prevenzione si faccia carico di motivare in maniera specifica proprio sulla diversità di apprezzamento e delle diverse implicazioni dei due ambiti (cfr., anche, Cass. Pen., 1, 1.2.2018 n. 24.707, Oliveri). In definitiva, dunque, poiché il giudicato assolutorio non può essere considerato un dato di per sé ed assolutamente "insuperabile", la verifica suscettibile di essere operata in sede di legittimità non involge tanto un profilo di violazione di legge quanto, piuttosto, un problema di motivazione: ed è per l'appunto su questo aspetto e sotto questo profilo che va verificato il provvedimento in esame al fine di valutare non tanto, ovviamente, la esistenza di vizi motivazionali di illogicità o inadeguatezza ma, alla luce dei limiti di ricorribilità in questa sede dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione quali sopra richiamati, piuttosto la sostanziale assenza (ovvero la mera "apparenza") della motivazione tale da risolversi, di per sé, in un vizio di violazione di legge scrutinabile in questa sede. 3.2.3 Posta questa premessa e tornando al caso di specie, ritiene il collegio che la Corte di Appello non si sia sottratta al dovere di argomentare in maniera specifica sulla esistenza di un giudicato assolutorio e sulla possibilità, ciò non di meno, di adottare un provvedimento di prevenzione sul presupposto della valutazione incidentale di pericolosità sociale del Buttitta.

Il GUP, nella decisione "di merito", aveva considerato che "il Buttitta si muove in un contesto ove tutte le scelte imprenditoriali devono tener conto degli interessi di cosa nostra in termini di pagamento di pizzo, individuazione dei fornitori da privilegiare, nonché di acquirenti dei materiali con cui poter entrare in affari, nel rispetto degli equilibri dettati dalle regole mafiose, tenuto anche conto della interferenza di diverse famiglie operanti su territori posti al confine della sfera di influenza di distinte congreghe mafiose"; il Buttitta, in definitiva, si era dimostrato abile nell'"interesse relazioni ora con l'uno ora con l'altro, al fine di tutelare nel miglior modo i propri interessi economici, mettendosi sotto l'ala protettrice di chi, nei diversi momenti, riteneva essere il soggetto più idoneo a fornirgli le migliori garanzie" (cfr., così, a pag. 284 della sentenza di primo grado).

Era stata invece ritenuta insufficiente la prova della esistenza di un interesse diretto di Provenzano nelle cave del Buttitta il quale, secondo il GUP, non aveva difficoltà a rapportarsi con mafiosi per reclamare quanto dovuto da debitori insolventi anche vicini ad esponenti mafiosi di rango spiegando che la stessa pubblica accusa si era orientata per l'ipotesi del concorso "esterno" in quanto "manca in sostanza la dimostrazione della comunanza di interessi mafiosi tra il Buttitta ed i suoi interlocutori, nonché la dimostrazione di quel grado di compenetrazione tale da rendere intraneus alla consorteria criminale il medesimo giacché quel che sembra maggiormente emergere è piuttosto l'interesse del Buttitta a mantenere buoni rapporti con gli esponenti mafiosi di prim'ordine della zona, al fine di trarre vantaggi per la propria impresa o di evitare possibili danni" (cfr., ivi, pag. 285).

E, tuttavia, secondo il GUP, gli elementi acquisiti non erano stati in grado di dimostrare i presupposti del concorso "esterno" che si connota per un contributo dell' "extraneus" il quale deve essere apprezzato come "... idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, escludendosi la sola 'contiguità compiacente' o 'vicinanza' o 'disponibilità' nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili, secondo i parametri in precedenza accennati, di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento dell'associazione o anche su un suo particolare settore.

Occorre, in altre parole, il compimento di specifici interventi indirizzati a questo fine" (cfr., ivi, pag. 288). La sentenza del GUP, che aveva assolto il Buttitta ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc. pen., era stata impugnata dal PM ma confermata dalla Corte di Appello nonostante il sopravvenuto decesso dell'imputato intervenuto nelle more: a tal fine i giudici del gravame avevano ripercorso le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa il fatto che gli elementi acquisiti avevano consentito di concludere nel senso che "... il Buttitta si era sostanzialmente destreggiato tra richieste di pizzo anche provenienti da più parti mafiose non emergendo mai tuttavia in maniera chiara quella prova dell'a ffectio societatis o delle necessarie cointeressenze che consentono di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen." (cfr., pag. 37).

La Corte di Appello aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il GUP circa la insufficienza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che erano stati sentiti nel corso delle indagini e che, con riguardo ad Angelo Siino e ad Antonino Giuffré, sarebbero stati gli stessi le cui propalazioni erano state (ri)valutate in sede di prevenzione.3.2.4 Così riassunte le decisioni dei giudici del "merito", si deve convenire sul fatto che costoro non avevano fondato le loro conclusioni su un apprezzamento in termini di di inattendibilità dei dichiaranti quanto, piuttosto, sulla 'ritenuta inadeguatezza "oggettiva" del loro contributo ritenendo di volta in volta che si trattasse di conoscenze acquisite da terzi oppure di affermazioni giudicate infine prive di riscontri: con particolare riferimento alle dichiarazioni di Antonino Giuffré, la Corte di Appello aveva fatto presente che "anche le pur articolate indicazioni di Giuffré Antonino riguardo ai pretesi ma non dimostrati collegamenti tra il Buttitta ed il vertice della famiglia mafiosa di Bagheria non hanno comunque consentito di individuare specifici elementi e/o fatti concreti idonei a comprovare l'apporto di quel necessario contributo ad externo alla realizzazione degli scopi del sodalizio ed al suo rafforzamento occorrenti per la configurabilità del reato ex art. 110 e 416bis c.p. ascritto all'imputato" (cfr., pag.

38) aggiungendo che "non vi è prova peraltro che gli incontri con Bernardo Provenzano di cui ha parlato il Giuffré, avvenuti in zone contigue alle cave del Buttitta, che il collaborante mai ha visto comunque incontrarsi con il Provenzano sostanzialmente ammettendo che l'esistenza di rapporti anche asseritamente societari tra i due costituisce solo una sua deduzione, si siano svolti con la complicità e consapevolezza dell'imputato" (cfr., ivi, pagg. 38-39); quanto alle dichiarazioni del Siino (cfr., ivi, pag. 38), aveva sottolineato che il medesimo aveva escluso che "...

Buttitta fosse uomo d'onore, ha riferito solo circostanze apprese de relato - da Lipari Giuseppe e Madonia Giuseppe inteso Piddu - riguardo ai pretesi rapporti anche societari tra l'imputato ed i vertici di cosa nostra (in particolare Provenzano Bernardo), senza che le sue indicazioni siano state adeguatamente riscontrate ed a fronte ben altre propalazioni secondo le quali, ad onta del preteso rapporto societario con il vertice più alto del sodalizio mafioso, al Buttitta era stato imposto di pagare il pizzo" (cfr., pag. 38 della sentenza). 3.2.5 Tanto premesso, ribadisce il collegio che la Corte di Appello, nel decreto qui impugnato, ha fornito una motivazione tutt'altro che "apparente" sul giudizio di pericolosità autonomamente operato in via incidentale nei confronti del Buttitta ai fini della adozione della misura patrimoniale non mancando di dar conto, in particolare, dell'esito assolutorio del processo penale ma, per contro, evidenziando gli elementi acquisiti in questa sede e non coincidenti con quelli esaminati dai giudici del merito nei due gradi di quel giudizio e che ha autonomamente valutato come idonei o meno a configurare una "appartenenza" (cfr., pag. 9 del decreto in verifica).Ha spiegato che la condotta di "appartenenza" è diversa da quella di "partecipazione" e che a tal fine il giudice può valutare elementi indizi di pericolosità quand'anche essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria osservando che "tra gli elementi indiziari predetti vanno annoverati anche le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, in esso non applicandosi l'art. 192 cpp" (cfr., ivi, pag. 10).

Ha richiamato la contestazione che era stata mossa nei confronti del Buttitta nel parallelo procedimento penale e, per l'appunto, le considerazioni svolte dal GUP in merito alla attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni, che pure aveva stimato credibili, aveva giudicato non in grado di sostenere l'accusa di concorso esterno. Il decreto impugnato ha segnalato, tuttavia, che nel corso del procedimento di prevenzione "... sono stati infatti nuovamente esaminati alcuni collaboratori, segnatamente Siino Angelo e Giuffré Antonino (escusso anche nel presente grado del giudizio) ed è stato altresì esaminato Greco Giacomo, del quale sono state pure acquisite le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio da lui reso dinanzi la Pubblico Ministero in data 19 agosto 2008" (cfr., ivi, ancora, pag.

11) e le cui propalazioni sono state valutate unitamente e sulla scorta di una lettura sinergica con quelle degli altri dichiaranti. La Corte di Appello, infatti, ha passato in rassegna le dichiarazioni di Angelo Siino (cfr., pagg. 11-13 quanto alle dichiarazioni rese il 26.3.2002 ed in precedenza richiamate dal GUP; cfr., invece, pagg. 13-15 quanto alle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento all'udienza del 13.12.2008) nelle quali il collaborante aveva riferito della attività di anticipazione delle fatture ("u suggitore") che sarebbe stata svolta dal Buttitta con risorse contanti messegli a disposizione da Provenzano e dei rapporti tra mafioso ed imprenditore segnalando di aver sempre saputo che il Buttitta "equivaleva" a Provenzano (cfr., pagg. 14-15).

Il Siino aveva spiegato che il rapporto di "cointeressenza" del Provenzano rispetto alla attività del Buttitta, pur essendo circostanza nota, non aveva potuto essere da lui appurato personalmente ("... non potevo né io addentrarmi né me lo dicevano") risultandogli da quanto appreso da Pino Madonia ed alla luce di quello che lui stesso sapeva accadere di norma quando un esponente di livello della consorteria criminale si "insediava" in una zona ove operavano imprenditori nelle cui attività, ineluttabilmente, finiva per intromettersi. La Corte palermitana ha dato conto delle dichiarazioni di Antonino Giuffré (cfr., pagg. 16-17 quanto a quelle rese in data 6 e 7 luglio del 2002 richiamate dal GUP ma, anche, alle pagg. 17-18, quelle rese nel corso del procedimento quando era stato sentito in data 27.8.2008 e, ancora, alle pagg. 18-20, quelle rese nel corso dello stesso giudizio di appello quando era stato nuovamente sentito dai giudici della prevenzione).

Come accennato, è stato sentito anche tale Giacomo Greco, genero di "Ciccio" Pistoia (cfr., pagg. 20-21 quanto all'interrogatorio del 19.8.2008; pagg. 21-23 quanto all'udienza del 13.12.2008). La Corte di Appello ha spiegato che il Greco aveva riferito di avere appreso dal suocero, di fatto convivente, che Buttitta era "una persona molto vicina a Provenzano" che "interessava a Provenzano" perché avevano interessi comuni; di aver accompagnato più volte il suocero presso la cava dove era presente Gaetano Buttitta raccontando inoltre dell'incontro che era avvenuto nel 96/97 con il Provenzano proprio nella cava di Bagheria per la consegna di due radio della polizia; nel 89/90, sempre secondo il racconto del Greco come ripercorso dalla Corte di Appello, vi era stato un incontro presso la cava di Altofonte ove erano presenti il suocero Ciccio Pistoia ed il Provenzano; nell'occasione, aveva riferito il Greco, non era presente personalmente il Buttitta ma il figlio Gaetano e l'incontro si era svolto dentro l'ufficio del Buttitta (cfr., ivi, pag. 22).

Precisando che egli stesso — al contrario per l'appunto del suocero - non era ritualmente affiliato, il Greco aveva riferito di aver conosciuto il Buttitta nel 1989 tanto che questi aveva partecipato al suo matrimonio ed aveva spiegato che il Pistoia aveva rapporti con altri esponenti mafiosi che incontrava anche presso un ristorante ubicato sotto la cava di Bagheria, distante circa un chilometro; a questi incontri, aveva chiarito, partecipavano Buttitta, Nino Gargano e Nicola Eucaliptus. All'udienza del 13.12.2008 il Greco aveva affermato che nella cava del Buttitta "loro" (ovvero gli esponenti della criminalità di cui il suocero era un elemento non secondario) erano "i padroni"; aveva fatto presente che, accompagnando il suocero e, dopo l'arresto di costui, il cognato Pietro Pistoia e Giuseppe Vaglica presso la cava, aveva potuto apprendere che, tramite il suo ragioniere, "ogni settimana Buttitta faceva avere il denaro a Provenzano" (cfr., ivi, pag. 22), denaro che veniva riposto all'interno di una busta che il venerdì veniva consegnata al Vaglica e che il sabato il Vaglica avrebbe recapitato al Provenzano (cfr., ivi); il Greco aveva affermato di aver visto in una occasione una busta contenente 10 milioni di lire da portare al Provenzano sottolineando che non si trattava certamente di pizzo (cfr., ivi, pag. 20).

La Corte di Appello non si è inoltre sottratta dal vagliare essa stessa, alla luce dei rilievi difensivi, la attendibilità dei dichiaranti esaminando, da questo punto di vista, la posizione di Angelo Siino (cfr., pagg. 25-26) di cui ha riepilogato il contributo dichiarativo ribadendone la complessiva linearità, coerenza ed sostanziale affidabilità ed affrontando le criticità evidenziate dalla difesa nell'atto di appello (cfr., in particolare, pagg. 27-29 con analitica considerazione di tutti i rilievi difensivi e specifico riferimento alle singole contestazioni critiche).

Analogamente analitica è stata la considerazione che la Corte ha operato circa la posizione e le dichiarazioni di Antonino Giuffré (cfr., pagg. 29-31) sottolineando come il dichiarante non avesse mai inteso "aggravare" la posizione del Buttitta che non era stato indicato come uomo d'onore ed avendo egli avuto persino cura di escludere di avere incontrato il Provenzano presso la cava e di aver riferito al Buttitta dove egli si recasse dopo aver lasciato la macchina presso la cava pur presumendo che il proposto lo sapesse; ha chiarito come fosse irrilevante che della cava del Buttitta come luogo di appuntamento con l'Eucaliptus il Giuffré non avesse parlato nel processo di fronte al Tribunale di Termini Imerese (cfr., pag.

31) ed ha insistito, invece, sulla rilevanza della scelta di quel luogo per incontri di quel genere. La Corte di Appello ha inoltre vagliato in termini specifici anche la posizione di Giacomo Greco (cfr., pagg. 32-33) il quale, secondo la Corte, aveva sempre avuto cura di "puntualizzare" la propria posizione ed i propri compiti di natura "gregaria" (senza, cioè, tentare di enfatizzare il proprio ruolo anche al fine di accreditarsi come fonte più o meno autorevole) ed aveva sempre distinto i fatti appresi dal suocero da quelli cui aveva assistito e su cui aveva perciò la possibilità di riferire direttamente. 3.2.6 L'esame complessivo degli elementi acquisiti ha consentito alla Corte di concludere nel senso che "... proprio nel ... rapporto di alleanza economica stretto da Buttitta con i massimi esponenti dell'associazione mafiosa (...) che è appunto ravvisabile ... quel comportamento funzionale agli interessi della consorteria mafiosa e quel nesso di sinallagmaticità tra la medesima consorteria e gli interessi del provato che costituiscono, come detto l'elemento coessenziale alla nozione di 'appartenenza' ad associazione mafiosa nel senso espresso dalla disposizione di cui allO'art. 4 comma 1 lett. a), D.

Lg.vo 159/2011" (cfr., pag. 36). In definitiva, secondo la Corte, "... proprio tale comunanza di interessi nel settore imprenditoriale con boss mafiosi di assoluto rilievo ha comportato ... per il proposto, la possibilità di godere della protezione mafiosa assicuratagli dagli esponenti di vertice del sodalizio nell'esercizio dell'attività di impresa, con tutti conseguenti benefici derivanti sia dal loro interessamento nell'assegnazione delle forniture (...) sia dall'utilizzo di capitali illeciti (...) e ... per Leonardo e Bernardo Provenzano, l'accesso al lucroso e strategico settore economico dell'attività estrattiva (...) utile a consentire l'espansione dei loro interessi coincidenti, in quanto capi mafia, con quelli dell'organismo mafioso di appartenenza" (cfr., ivi, pag. 37).

I giudici palermitani hanno in sostanza concluso nel senso che "... lo stretto ed illecito legame fiduciario continuativamente intercorso, nell'attività di impresa, tra Buttitta Salvatore ed esponenti mafiosi apicali (Leonardo Greco e - addirittura - Bernardo Provenzano, indiscusso capo storico di cosa nostra), legame atteggiatosi a vero e proprio rapporto societario con gli stessi, radica dunque in capo al medesimo Buttitta una condizione soggettiva di "appartenenza" alla associazione mafiosa" (cfr., ancora, pag. 37 del decreto impugnato). In definitiva, dunque, la diagnosi operata dalla Corte di Appello nel giudizio di prevenzione ha potuto avvalersi di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli - rappresentati dalla dichiarazioni del Siino e del Giuffré - valutate nei giudici di merito che, pur senza mettere in dubbio la attendibilità delle "fonti", erano state giudicate insufficienti a delineare la posizione del proposto in termini di "concorrente esterno" avendo potuto concludere, anche alla luce dell'apporto ulteriore fornito dal Greco, nel senso che il Buttitta era sostanzialmente socio di Provenzano e come il loro rapporto fosse caratterizzato da cointeressanza economica con reciproci vantaggi evidenziando, peraltro, gli aspetti propri del "collateralismo" mafioso di cui aveva beneficiato negli anni il Buttitta. 3.3 Così riepilogati i termini del provvedimento impugnato, si deve prendere atto che le censure articolate con il terzo motivo del ricorso, concernente, in particolare, la valutazione degli apporti dichiarativi dei collaboratori, denunciano formalmente il vizio di "violazione di legge", ma sostanzialmente finiscono con il censurare il provvedimento in relazione alla logicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di (in)attendibilità dei dichiaranti.

Ripercorrendo quanto sopra esposto non può certamente parlarsi di motivazione meramente "apparente" avendo la Corte non soltanto vagliato le considerazioni difensive articolate con riguardo a ciascuno dei collaboratori ma, anche, quelle mosse dal consulente tecnico della difesa, dr. Badagliacca di cui, pure, ha evidenziato la improprietà avendo il professionista proceduto in tal modo "... palesemente esorbitando dai suoi compiti, aventi natura squisitamente tecnica ..." (cfr., ivi, pag. 24). Nonostante questa premessa, infatti, la Corte di Appello non ha omesso di valutare le osservazioni svolte dal consulente della difesa sia per quanto gli aspetti più prettamente contabili (cfr., pag.

24) sia, anche, per quelli, attinenti la valutazione di attendibilità dei dichiaranti, che concernono profili valutativi della prova più prettamente riservati al difensore (cfr., ad esempio, pag. 28 con riguardo alle dichiarazioni del Siino e pagg. 30-31 per quanto concerne i rilievi del consulente sulle dichiarazioni del Giuffré). 3.4 Del tutto generica e, in realtà, articolata in termini non consentiti, è la censura relativa alla "perimetrazione" temporale della condotta di "appartenenza" ritenuta a carico del Buttitta; la difesa, infatti, rileva che la Corte di Appello ha affrontato il problema in termini non condivisibili considerando anche il contenuto, non sempre lineare, delle dichiarazioni dei collaboranti; si tratta, perciò, di argomenti che, lungi dall'evidenziare un profilo di violazione di legge, si risolvono nella contestazione del risultato della valutazione degli elementi acquisiti e, come tale, non suscettibile di essere avanzata in sede di legittimità.

In ogni caso, la Corte ha esaustivamente motivato circa il fatto che la ritenuta collateralità rispetto al sodalizio criminale operante sul posto abbia caratterizzato la vita imprenditoriale del Buttitta sin dagli inizi degli anni '60 quando egli aveva avviato la attività estrattiva presso la cava Consona di Bagheria con progressiva espansione in altre cave ed in altri settori quali il trasporto degli inerti e la officina meccanica; ha spiegato che nel corso del tempo erano quindi sorte tutte le società e le imprese come descritte nella consulenza del dr. Badagliacca ed oggetto di ablazione e che la operatività del proposto si era sviluppata anche in campo immobiliare con la acquisizione di terreni sempre finalizzata all'implementazione della cava Consona ed alla attivazione di altre cave in Altofonte e Termini Imerese.

Ha spiegato che dalla stessa consulenza tecnica della difesa emerge che la maggior parte del patrimonio del proposto e dei suoi familiari è formato da beni strumentali alla attività di impresa ("intestati non solo alle società ma anche direttamente al proposto ed ai suoi familiari") "e solo in via assolutamente residuale da pochi beni personali (acquisiti a partire dal 1976)" (cfr., ancora, pag. 39); ed ha richiamato la consulenza tecnica sottolineando che "... il proposto aveva svolto la sua attività imprenditoriale con ditte individuali, con società di fatto e in nome collettivo - di cui avevano fatto parte solo ed esclusivamente la moglie e i figli - e che la gestione di dette imprese, anche quando delegata ai figli, si era svolta sempre con la sua supervisione, con ciò dunque ribadendo la riconducibilità al proposto di tutte le intraprese imprenditoriali, sia in forma individuale sia in forma societaria, e dunque la riconducibilità allo stesso di tutte le società oggetto di ablazione di cui egli era, dunque, l'effettivo 'dominus' ed il fulcro decisionale" (cfr., ivi, ancora, pag. 39).Ha aggiunto che "il proposto ha investito le risorse prodotte dalla sua attività di impresa nell'acquisto di terreni e nelle società, in nome proprio o dei suoi familiari (...) e che, in particolare, l'intestazione di beni ai figli è stata fatta sin dalla loro giovane età" (cfr., pag. 40).

Ha nuovamente richiamato le dichiarazioni di Siino e Greco anche con riferimento alla risalenza del rapporto di cointeressenza tra il Buttitta ed il Provenzano ed altri esponenti mafiosi (cfr., pag.

42) spiegando che "tale condotta e la connessa connotazione illecita del suo intero percorso imprenditoriale (...) hanno conseguentemente inciso sul reddito del proposto (...) e, correlativamente, sulla consistenza di tutto il patrimonio oggetto di confisca (come prima detto, a lui interamente riferibile, benché intestato in parte anche ai suoi più stretti familiari) vale a dire sia le imprese (individuali e societarie) comunque connesse al settore estrattivo (...) e i beni (...) facenti parte del loro patrimonio aziendale o comunque strumentali alle stesse (...) sia i beni strettamente personali, l'impresa agricola Torrazza (...) le giacenze sui conti" (cfr., pag. 42). Il rapporto con la criminalità locale, in definitiva, secondo la Corte di Appello, ha "inquinato" l'intero patrimonio del proposto non rilevando il dato "formale" evidenziato dal consulente della difesa della mancanza di intestazioni a terzi (cfr., pag.

43) ed il fatto che l'espansione fosse avvenuta mediante autofinanziamento (cfr., pag. 44). Le conclusioni della Corte di Appello oltre che sorrette da una motivazione del tutto adeguata e lineare, sono inoltre coerenti con i principi posti dalle SS.UU. "Spinelli" che, come è noto, in tema di "perimetrazione temporale" della misura patrimoniale aveva correttamente distinto tra la c.d. pericolosità generica, in relazione alla quale sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, rispetto alla c.d. pericolosità qualificata, per la quale il giudice deve accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni rico