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Sentenza — n. 33531/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33531/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33531/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGROnel procedimento a carico di: FERRARA MELCHIORRE nato a SAPRI il 05/08/2000 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LAGONEGRO Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 21 maggio 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Giuseppina Casella Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il P.M. presso il Tribunale di Lagonegro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 23 febbraio 2021 con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale non convalidava il fermo eseguito a carico di FERRARA Melchiorre per fatti di estorsione aggravata e detenzione e porto di una pistola semiautomatica e di un tirapugni, pur applicando nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai predetti fatti di estorsione ed all'ulteriore delitto di rapina pluriaggravata, frutto di contestazione all'udienza di convalida, per la tutela delle esigenze cautelari di cui alle lett.

Regesto Legislator

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art. 384 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto precede si evince che, in buona sostanza, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, affinché possa legittimamente disporsi il fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen., rappresenta il portato di una valutazione "discrezionalmente vincolata", rimessa dapprima agli organi inquirenti e quindi al G.I.P., avente ad oggetto un giudizio prognostico circa la rilevante plausibilità, ancorata a specifici e concreti (ossia obiettivi, consistenti e non meramente congetturali) elementi di fatto, che l'indagato, se lasciato in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità, rendendo conseguentemente infruttuosa la pretesa di affermazione, nei suoi confronti, della giustizia.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga pericolo di fuga fermo di polizia motivo della detenzione rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. proc. pen
Premette il ricorrente che gli «specifici elementi» che devono, ai sensi dell'art. 384 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGROnel procedimento a carico di: FERRARA MELCHIORRE nato a SAPRI il 05/08/2000 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LAGONEGRO Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 21 maggio 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Giuseppina Casella Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il P.M. presso il Tribunale di Lagonegro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 23 febbraio 2021 con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale non convalidava il fermo eseguito a carico di FERRARA Melchiorre per fatti di estorsione aggravata e detenzione e porto di una pistola semiautomatica e di un tirapugni, pur applicando nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai predetti fatti di estorsione ed all'ulteriore delitto di rapina pluriaggravata, frutto di contestazione all'udienza di convalida, per la tutela delle esigenze cautelari di cui alle lett.

a) e c) dell'art.274 cod. proc. pen. Con un unico motivo denuncia il P.M. violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b), c) e d), cod. proc. pen. Premette il ricorrente che gli «specifici elementi» che devono, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen., far ritenere fondato il pericolo di fuga sono da verificare con valutazione ex ante: talché non è richiesta la constatazione di una fuga in essere, essendo sufficiente un giudizio prognostico pur non astratto, ma ancorato a presupposti di concretezza. Tanto premesso, e rammentato altresì che il pericolo di fuga non può evincersi esclusivamente dal titolo di reato per cui si procede, osserva il ricorrente che, nella specie, ricorrono convergenti elementi idonei a fondare il giudizio prognostico di cui si tratta.

Vengono in linea di conto, in particolare, la disponibilità, da parte del fermato, di una pluralità di domicili e la vastità del territorio di operatività (coincidente con il Vallo di Diano, un ambito territoriale di oltre 800 chilometri quadrati, ciò nondimeno ritenuto circoscritto dal G.I.P.). Afferma il ricorrente che si tratta di elementi da rapportarsi alla dichiarata volontà del fermato di sottrarsi alle ricerche dell'autorità, come evincibile dal RIT 16 progr. 16, nel corso del quale egli risulta aver detto: «Vado pure in galera. Ma mi devono prendere però».

Ad avviso del ricorrente, una tale espressione - che rivela ad un tempo la consapevolezza del rischio di detenzione e l'intento di sottrarsi alla cattura - conduce a manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla decisione di mancata convalida del fermo ed ineludibilmente ad erronea applicazione dell'art. 384 cod. proc. pen., per effetto del travisamento di un fondato elemento di fatto rilevante nell'apprezzamento dei presupposti della misura precautelare. Con requisitoria scritta datata 21 maggio 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Giuseppina Casella, conclude per il rigetto del ricorso, rilevando come il G.I.P., al fg. 11 dell'ordinanza impugnata, abbia dato conto delle ragioni della propria decisione, fondate sull'insussistenza di concreti e specifici elementi di fatto da cui evincere il pericolo di fuga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto. Costituisce giurisprudenza costante quella secondo cui, «ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete» (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-02). In particolare, ricorre, pur con diverse formulazioni linguistiche, la specificazione a termini della quale «non deve confondersi l'atto di chi si allontana dal luogo in cui è stato consumato il reato, con il "pericolo di fuga" che costituisce il presupposto della misura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tutti i casi in cui l'indiziato non è stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscito ad allontanarsi, mentre la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi "specifici", ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga [...], e "concreti", sicché non può essere meramente ipotizzato né ritenuto sulla sola base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, perché quest'ultimo elemento costituisce limite della esperibilità del fermo (in relazione alle pene edittali previste ed all'oggetto del reato), non elemento che di per sé configuri la probabilità di fuga» [Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997 (dep. 1998), P.M. in proc.

Beatobe, Rv. 209594-01]. Sotto altro profilo, nondimeno, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non può neppure pretendersi che l'indagato abbia già attuato, o cominciato ad attuare, la fuga, perché ciò priverebbe di significato la misura precautelare, essendo invece sufficiente la ragionevole probabilità che il medesimo, ove non si intervenisse, farebbe perdere le sue tracce (cfr., tra le al- tre, Sez. 1, n. 1396 del 23/03/1994, Spangher, Rv. 197214-01: «[...] gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga; infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari»).

Da quanto precede si evince che, in buona sostanza, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, affinché possa legittimamente disporsi il fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen., rappresenta il portato di una valutazione "discrezionalmente vincolata", rimessa dapprima agli organi inquirenti e quindi al G.I.P., avente ad oggetto un giudizio prognostico circa la rilevante plausibilità, ancorata a specifici e concreti (ossia obiettivi, consistenti e non meramente congetturali) elementi di fatto, che l'indagato, se lasciato in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità, rendendo conseguentemente infruttuosa la pretesa di affermazione, nei suoi confronti, della giustizia.

La natura discrezionalmente vincolata di tale valutazione comporta che il convincimento infine espresso dal G.I.P. nella decisione di convalida, o meno, del fermo sia insindacabile in cassazione a misura che il G.I.P. medesimo, esplicitati i superiori elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ne ricavi uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, alla stregua di un'interpretazione del significato da attribuire alle emergenze procedimentali, ricostruite in un quadro armonico, secondo canoni di ragionevolezza.Avuto riguardo alle superiori coordinate ermeneutiche, deve ritenersi, con riferimento al caso di specie, che il G.I.P. abbia fatto buon governo dei principi espressi da questa Suprema Corte e testé riassunti.

A p. 11 dell'ordinanza impugnata, infatti, il G.I.P. esclude la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, osservando come non sia «sufficiente a tal fine che l'indagato abbia di fatto più domicili, tutti ubicati in una zona circoscritta, grossomodo individuabile nel Vallo di Diano (Sanza, Val D'Agri, Polla, Buonabitacolo). La difesa in merito ha dedotto - condivisibilmente, stando alle attuali emergenze - che il Ferrara non ha né i mezzi, né i contatti per darsi ad una latitanza. Il pericolo di fuga non può poi ricavarsi dalla gravità dell'imputazione in sé e per sé considerata.

Si aggiunge che i CC sin dalle prime delazioni informali della p.o. hanno prontamente individuato e trovato l'odierno indagato presso la sua attuale residenza». La motivazione addotta dal G.I.P. è lineare e consequenziale nello svolgimento logico, dalle premesse di fatto da cui muove sino alla decisione di ritenere insussistente il pericolo di fuga, attraverso un'argomentazione puntuale, completa e giuridicamente corretta, in specie con riferimento all'impossibilità di ricavare il suddetto pericolo dalla mera gravità della contestazione provvisoria.

Più nel dettaglio, rileva il G.I.P. - dando congruamente un'anticipata risposta ai rilievi critici mossi dal ricorrente al provvedimento oggetto di impugnazione - che l'indagato disponeva bensì di vari domicili, tuttavia tutti noti e ubicati in un territorio circoscritto: talché - differentemente da quanto assume il ricorrente - il riferimento al territorio nell'ordinanza impugnata è da correlarsi ai domicili e non invece all'intero ambito spaziale in cui l'indagato sarebbe solito muoversi. Sotto altro profilo, evidenzia il G.I.P. - senza che il ricorrente nulla abbia osservato sul punto - come l'indagato, viepiù nell'attuale indisponibilità di risorse per sostenere una latitanza, sia stato subito reperito dalla p.g. sin dai primi contatti informali da questa intrattenuti con la persona offesa.Fermo quanto precede, il G.I.P. non prende esplicitamente in considerazione la conversazione ambientale che il ricorrente pone al centro delle sue doglianze.

Tuttavia, precisato che il ricorrente neppure si duole di tale omissione in sé considerata, non può comunque sostenersi che, a fronte di una solida moti- vazione espressa nel senso dell'insussistenza di un pericolo di fuga avente le evidenziate basi di concretezza, il G.I.P. dovesse farsi altresì specificamente carico della confutazione della suddetta conversazione come indice in ipotesi contrario alla decisione di non convalida del fermo. Il significato della conversazione in parola - che il ricorso oltretutto non contestualizza attraverso il richiamo del contesto captativo in cui è inserita - non è infatti univocamente indicativo dell'intento dell'indagato di darsi alla fuga.

È lo stesso ricorrente, del resto, a rilevare come le parole: «Vado pure in galera. Ma mi devono prendere però» siano anzitutto evocative della consapevolezza dell'indagato del rischio di detenzione connesso alla propria condotta illecita; da tali parole fa conseguire il ricorrente "altresì" l'esplicitazione della volontà dell'indagato di sottrarsi al procedimento: tuttavia questa rappresenta soltanto una possibile interpretazione avanzata dal ricorrente, il quale non si perita di porla a raffronto, al fine di dimostrarne la prevalenza, con i rilievi, obiettivamente inducenti ad escludere il pericolo di fuga, elencati dal G.I.P. nella parte di motivazione dell'ordinanza impugnata sopra riportata.

Di più, a voler essere precisi, il ricorrente neppure si perita di saggiare la congruenza di tale sua interpretazione con il rilievo, emergente alle pp. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, secondo cui l'indagato, dopo aver pronunciato le parole ricordate, è stato sottoposto ad un apparentemente casuale controllo di p.g., ad esito del quale, nonostante che sia stato ritrovato in possesso di un tirapugni e di un coltello, il primo dei quali impiegato per minacciare la persona offesa, risulta aver seguitato, con atteggiamento del tutto indifferente, nella condotta estorsiva già avviata in danno di quest'ultima, senza manifestare alcuna preoccupazione per il controllo, né men che meno paventare fughe od anche solo allontanamenti a cagione dello stesso.In definitiva, come condivisibilmente scrive il P.G. nella propria requisitoria, il tenore letterale della conversazione evocata dal ricorrente non dimostra un valore confutativo degli argomenti addotti dal G.I.P., né assurge, di per sé, ad indice concreto e specifico da cui inferire un rilevante pericolo di fuga.

Le superiori considerazioni votano il ricorso al rigetto.

P.Q.M.

Rigetta il ric