Sentenza — n. 33530/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PAPA RAFFAELE nato a TRASACCO il 04/03/1953 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 23 aprile 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, in aggiunta, merita soltanto di osservare che il ricorrente non indica l'interesse a dedurre, in siffatti termini dubitativi, un tale rilievo, il quale peraltro - a fronte di un appello presentato solo dal Difensore del Papa - mostra di tenere in non cale l'espressa disposizione dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «l'ordinanza [di inammissibilità] è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore».
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PAPA RAFFAELE nato a TRASACCO il 04/03/1953 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 23 aprile 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Propone ricorso per cassazione il Difensore di fiducia, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, di PAPA Raffaele avverso l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila in data 4 marzo 2021 con cui veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Papa contro la sentenza del Tribunale di Teramo del 22 gennaio 2020 di condanna del medesimo a pena di giustizia per il delitto p. e p. dall'art. 642 cod. pen. Il ricorso si affida ad un unico, articolato motivo, non contrassegnato da rubrica. Deduce il ricorrente l'erroneità dell'ordinanza impugnata, non potendo ritenersi omesso l'onere di specifica indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'appello in considerazione del fatto che, seppur in forma stringata, con i motivi di gravame era stata richiesta l'assoluzione dell'imputato per difetto della prova della falsità del sinistro e comunque del dolo, nonché, subordinatamente, l'applicazione del minimo edittale.
Le argomentazioni introdotte in appello dovevano essere necessariamente approfondite nell'apposito scrutinio dibattimentale, senza poter essere liquidate come inammissibili in via preliminare con una motivazione sbrigativa ed illegittima. Non è consentito tacciare di aspecificità un appello che, seppur modesto, aveva tutti i requisiti formali e sostanziali per essere ammesso alla decisione di merito. È vero che, nella specie, le circostanze indicate nell'atto di appello erano già state dedotte in primo grado, ma è altrettanto vero che il Giudice di appello è chiamato per legge a riesaminare le corrispondenti argomentazioni difensive, al fine di esprimere un proprio autonomo convincimento, diverso o anche conforme a quello del primo Giudice, purché però all'esito di una precisa valutazione nella sede propria della discussione.Nel gravame si era esattamente dedotto un punto specifico della sentenza di primo grado della quale si chiedeva il riesame e tale devoluzione era sufficiente ad integrare il requisito formale dell'ammissibilità dell'appello.
Identicamente è dirsi per quanto riguarda la richiesta relativa alla riduzione della pena. Sotto altro profilo, non appare corretta la notificazione dell'ordinanza d'inammissibilità al solo difensore. Con requisitoria scritta in data 23 aprile 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Franca Zacco, ha concluso per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. L'ordinanza impugnata anzitutto rammenta essere stato il Papa condannato in primo grado «perché, al fine di conseguire ... l'indennizzo di una assicurazione ..., [aveva denunciato] un sinistro stradale ...», la cui dinamica, siccome riferita in sede di denuncia, si era rivelata, alla stregua delle successive perizie, tecnicamente incompatibile con i danni riportati dall'autovettura pretesamente coinvolta. Indi osserva, - in rapporto alle doglianze volte a dedurre che il fatto non costituisce reato per non essere stata dimostrata né la falsità del sinistro né il dolo specifico di trarre profitto dalla denuncia, che «l'appellante si limita a censurare in termini generici l'asserita incompletezza del quadro probatorio, omettendo di formulare critiche specifiche o ipotesi alternative alla precisa ricostruzione dei fatti fornita dal tribunale, e quindi di confrontarsi con le seguenti circostanze specificamente poste a fondamento della condanna, del tutto ignorate nell'atto di gravame:
a) le dichiarazioni testimoniali rese dal perito assicurativo, che aveva constatato la totale assenza di danni sul veicolo (un autocarro condotto da tale Ferri) che avrebbe tamponato la vettura condotta dal Papa, secondo quanto riferito nel CID dai due conducenti;
b) le dichiarazioni testimoniali del proprietario dell'autocarro, Lupinetti, il quale aveva riferito che il Ferri aveva noleggiato il veicolo il giorno stesso del preteso sinistro e lo aveva riconsegnato poche ore dopo senza alcun danno»; - in rapporto alla doglianza volta a dedurre l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che la stessa è aspecifica e totalmente priva di apparato motivazionale, «pur avendo il primo giudice spiegato le ragioni che gli imponevano di discostarsi dal minimo edittale». Trattasi di una motivazione sufficientemente diffusa, precisa e diretta, che - a mente degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen. - mette chiaramente in rilievo come, a fronte di una sentenza fattasi carico di render conto sia della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (attraverso la disamina in specie dei portati dichiarativi del perito assicurativo e del proprietario dell'autocarro indicato in denuncia come tamponante l'autovettura del Papa), sia delle ragioni inducenti ad una quantificazione della pena in termini non coincidenti con il minimo edittale, l'ap- pello non abbia assolto all'onere di articolare censure parallelamente specifiche e puntualmente conducenti ad una critica ancorata al percorso motivazionale seguito dal primo Giudice.
A fronte di ciò, il ricorso per cassazione a sua volta si presenta locutorio ed apodittico, in quanto, per un verso, non indica in forza di quali deduzioni ed allegazioni l'appello abbia articolato censure dotate di un minimo di specificità idonee a fondare una rivisitazione del quadro probatorio vagliato dal primo Giudice; per altro verso, non offre deduzioni ed allegazioni esse pure dotate di un minimo di specificità in diretto confronto con le riportate argomentazioni del- l'ordinanza impugnata. L'intero ricorso si avvita attorno all'affermazione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, sarebbe sufficiente che esso individui i punti della decisione oggetto di censura. 4 )21 Trattasi tuttavia di un'affermazione erronea, in quanto, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., «i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione» [lett. a)] costituiscono soltanto uno dei contenuti necessari dell'impugnazione soggiacenti all'onere di un'«enunciazione specifica, a pena di inammissibilità», cui distintamente si aggiungono i «motivi, con l'indicazione del- le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» [lett. d)].
Pertanto l'appello, per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità, non solo deve indicare i "capi" ed i "punti" che intende devolvere alla cognizione del giudice superiore attraverso enunciati di per sé (atteso, in particolare, il riferi- mento ai "punti") specificamente riferiti alla motivazione del provvedimento im- pugnato, ma deve altresì esplicitare i motivi, a loro volta articolati nelle pertinenti ragioni in fatto ed in diritto correlate alle richieste svolte, atti a giustificare sia il dissenso dalla decisione fatta segno di critica che la diversa deliberazione sollecitata con il gravame.
Con precipuo riferimento al secondo dei profili presi in considerazione, in termini analoghi, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, «ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01). D'altronde, più in generale, la necessaria osservanza, a pena d'inammissibilità, del requisito in sé della specificità dei motivi, in aggiunta alla mera indicazione dei capi e punti gravati, è stata sancita da questa Suprema Corte nella sua massima composizione allorquando ha affermato che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico del- l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» [Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, Rv. 268822-01]. In definitiva, nella specie, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, evidenziando come l'appellante, da un lato, avesse richiesto la riforma della sentenza del Tribunale limitandosi a dedurre un'acritica contestazione della completezza del quadro probatorio (circa la falsità del sinistro) e della sussistenza dell'elemento soggettivo, e, dall'altro, avesse apoditticamente lamentato la severità del trattamento sanzionatorio, senza nondimeno tenere in minima considerazione le pur articolate e puntuali argomentazioni spese in motivazione dal primo giudice.
Fermo quanto precede, con riferimento all'ulteriore affermazione, contenuta nella parte conclusiva del ricorso, secondo cui non sembrerebbe corretta la notificazione dell'ordinanza impugnata al solo difensore, essa pure, in quanto meramente svolta, viepiù in termini dubitativi («Peraltro neppure appare corretta la notificazione dell'ordinanza al solo difensore [...] dovendosi invece in ogni caso provvedere alla notifica personale all'appellante»), senza indicazione di alcuna pertinente richiesta, è del tutto generica e perciò inammissibile.
Al riguardo, in aggiunta, merita soltanto di osservare che il ricorrente non indica l'interesse a dedurre, in siffatti termini dubitativi, un tale rilievo, il quale peraltro - a fronte di un appello presentato solo dal Difensore del Papa - mostra di tenere in non cale l'espressa disposizione dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «l'ordinanza [di inammissibilità] è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore».
Talché l'assunto per cui l'imputato in ogni caso avrebbe diritto alla notificazione personale dell'ordinanza di inammissibilità è contraria alla lettera della legge. Né, ulteriormente, questa si espone a possibili censure d'incostituzionalità sub specie della violazione del canone di ragionevolezza o del diritto di difesa : invero, poiché «la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione proposta [...] assolve alla precisa funzione di dare notizia ai soggetti interessati della esistenza del provvedimento agli effetti della decorrenza del termine per presentare contro di esso ricorso per cassazione» (Sez. 4, n. 1589 del 28/10/1994, Carceo e al., Rv. 200399-01), non esorbita da logica e congruenza la scelta discrezionale del legislatore di limitare la notificazione al solo difensore dell'imputato che abbia proposto l'impugnazione, in guisa da porre il medesimo nella condizione di reagire ad una decisione potenzialmente pregiudizievole di una facoltà sua propria, esercitata ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., prevedendo invece, garantisticamente, che la notificazione debba essere effettuata anche al difensore o ai difensori del- l'imputato nel solo caso di impugnazione proposta personalmente da quest'ultimo, in quanto l'imputato, che non possiede cognizioni tecniche, deve comunque essere messo in grado di avvalersi del previsto rimedio del ricorso per cassazione per il tramite del medesimo o dei medesimi.
Da quanto precede, discende la totale inammissibilità del ricorso. Siffatta declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa