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Ordinanza — n. 33529/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring pre-warning residence selection null for missing one charge as non-abnormal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33529/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court ruling that declared a residence selection null because it omitted one of three charges. The prosecution argued this created a functional abnormality by halting the proceedings. The court rejected this, ruling the decision was not abnormal as it did not prevent the trial from restarting through renewed notifications.

Regesto Legislator

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Art. 122 c.p.p.; Art. 415-bis c.p.p.: A judicial decision declaring a residence selection null for omitting a supplementary charge is not considered an abnormality if the proceedings can be resumed without stasis.

Parole chiave

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procedural abnormality residence selection nullity supplementary charges procedural stasis Corte di Cassazione domicilio eletto nullità di una elezione domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 122 c.p.p.
Art. 415-bis c.p.p.
Il Tribunale di Belluno dichiarava la nullità dell'elezione di domicilio effettuata prima dell'avviso ex art. 415 bis cod.
art. 415 bis cod. proc. pen
Il Tribunale di Belluno dichiarava la nullità dell'elezione di domicilio effettuata prima dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.
art. 635 cod. pen
nell'atto non era stato indicato reato previsto dall'art. 635 cod. pen., ma solo gli altri due reati per i quali si procedeva (ovvero le condotte inquadrate nell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009
Sez. 2, Sentenza n. 36103 del 21/05/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIBELLUNO nei confronti di: CONTE FRANCESCO nato a PIEVE DI CADORE il 22/05/1963 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG M. Francesca Loy che instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Belluno dichiarava la nullità dell'elezione di domicilio effettuata prima dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. perché. nell'atto non era stato indicato reato previsto dall'art. 635 cod. pen., ma solo gli altri due reati per i quali si procedeva (ovvero le condotte inquadrate nell'art. 75 del D.Igs n. 159 del 2011) e, pertanto, trasmetteva gli atti al pubblico ministero implicitamente ritenendo la nullità anche degli atti susseguenti all'elezione di domicilio, ovvero dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen e del decreto che dispone il giudizio 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Belluno che deduceva che si si verteva in un caso di abnormità "funzionale", in quanto contrariamente a quanto ritenuto, l'atto di elezione di domicilio non doveva indicare tutti i reati per i quali si procede, sicché la dichiarazione di nullità aveva comportato una abnorme regressione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto l'atto impugnato non può qualificarsi come "abnorme" 1.1. Il collegio ribadisce che non è abnorme il provvedimento che (a) non è avulso dal sistema, in quanto è espressione dei poteri di valutazione riconosciuti al giudice dall'ordinamento, (b) non determina la stasi del procedimento in quanto, nonostante produca una indebita regressione, non ostacola il riavvio del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc., dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590) Nel caso in esame, la dichiarazione di nullità della elezione di domicilio e degli atti conseguenti non è legittima: si ribadisce infatti che l'elezione o dichiarazione di domicilio, dispiega i propri effetti anche in relazione ad altri reati oggetto di contestazione suppletiva successivamente all'elezione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 36103 del 21/05/2014 Ud. (dep. 25/08/2014 ) Rv. 260811 - 01) Tuttavia tale esercizio illegittimo dei poteri assegnati al giudice del dibattimento non determina alcuna stasi del procedimento, che può agevolmente essere riavviato attraverso la rinnovazione delle notifiche erroneamente dichiarate nulle.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Rom