Sentenza — n. 33528/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BRATEANU MARCEL nato il 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 10 maggio 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 485 c.p, art. 96 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso ed osservato, con un unico motivo di ricorso per cassazione, denuncia il ricorrente: - violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 96 cod. proc. pen. e dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione ai predetti atti di nomina del difensore di fiducia, travisati nel loro contenuto. Argomenta il ricorrente che, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., non è necessario specifico mandato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BRATEANU MARCEL nato il 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 10 maggio 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di fiducia, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, di BRATEANU Marcel propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa fuori udienza 1'8 settembre 2020 e notificata il 1° ottobre 2020 della Corte d'Appello di Trieste, con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale n. 1170/13 del Tribunale di Trieste, avanzata in data 26 agosto 2020 nell'interesse del Brateanu ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Premette il ricorrente che l'ordinanza impugnata così si esprime: «Rilevato che il difensore non è munito di idoneo mandato per la richiesta di restituzione nel termine art. 175 comma IV c.p.p. della sentenza su citata posto che il mandato risulta conferito per chiedere la revoca della sentenza per effetto dell'abrogazione del reato di cui all'art. 485 c.p.p. (effetto che pare essere già stato conseguito) nonché per l'accesso agli atti,
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'istanza». Osserva il ricorrente che all'istanza erano stati allegati due diversi atti con i quali veniva conferito il mandato difensivo: - «un primo mandato denominato "nomina del difensore di fiducia" datato 18 agosto 2020 e rilasciato in relazione al procedimento penale del Tribunale di Trieste definito con la sentenza n. 1170/2013 ove l'interessato dichiarava: "... nomino mio difensore nel procedimento penale in margine indicato l'Avv. Giovanni di Lullo [...], conferendogli ogni potere di legge, nonché mandato per richiedere la revoca della sentenza ..."»; - «un secondo mandato denominato "procura speciale", rilasciato per il tramite di notaio rumeno Biciusca Mihaela Elena di data 18.8.2020[,] con il quale [...] veniva conferita "procura speciale al/'Avv.
Di Lu/lo Giovanni ... affinché a proprio nome e conto possa rappresentare quest'ultimo nella causa n. 1323/12 R. G. del Tribunale di Trieste (Italia), a tutte le udienze ed in tutte le fasi del processo. Per il buon espletamento del mandato, il mandatario dovrà rappresentare il mandante innanzi a tutti i collegi giudicanti competenti italiani .... La presente procura conferisce al proprio mandatario anche la facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici e di rappresentare il mandante innanzi a qualunque collegio giudicante superiore fino alla soluzione definitiva ed ir- revocabile della presente causa».
Tanto premesso ed osservato, con un unico motivo di ricorso per cassazione, denuncia il ricorrente: - violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 96 cod. proc. pen. e dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione ai predetti atti di nomina del difensore di fiducia, travisati nel loro contenuto. Argomenta il ricorrente che, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., non è necessario specifico mandato.
Inoltre l'ordinanza impugnata travisa il contenuto degli atti di nomina. In particolare, con il primo mandato, il Brateanu ha conferito al difensore ogni potere di legge; con il secondo, ogni più ampia facoltà di patrocinio dinanzi ad ogni collegio. Talché la Corte d'appello ha travisato il contenuto del primo dei mandati nella misura in cui ha omesso di prendere in considerazione l'atto di nomina nella sua interezza e dunque anche nella prima frazione della parte dispositiva; inoltre Essa ha del tutto omesso il vaglio del secondo, assai ampio, mandato difensivo.
Conclude il ricorrente che l'ordinanza impugnata è dunque insanabilmente viziata nella motivazione, perché in parte manifestamente illogica ed in parte omessa. Essa è altresì affetta da violazione di legge, in quanto né l'art. 96 cod. proc. pen. richiede forme sacramentali per il conferimento dell'incarico di difensore fiduciario né l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione, applicabile ratione temporis, richiede alcuna procura speciale. Con requisitoria scritta in data 10 maggio 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott.
Fulvio Troncone, conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti nei rispettivi motivi, che, per evidente comunanza di argomentazioni a sostegno degli stessi, possono essere trattati congiuntamente. L'ordinanza impugnata, nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di rimessione del condannato nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna sulla base della motivazione riportata più sopra, ha omesso di con- siderare, da un lato, il tenore letterale della prima parte della «nomina del difensore di fiducia» e, dall'altro, l'intera «procura speciale» notarile.
Più precisamente, la Corte d'appello, nel ritenere che «il mandato» verosimilmente quello di cui alla «nomina del difensore di fiducia» - «risulta conferito per chiedere la revoca della sentenza per effetto dell'abrogazione del reato di cui all'art. 485 c.p.p. (effetto che pare essere già stato conseguito) nonché per l'accesso agli atti», ha tenuto in non cale che la suddetta nomina in realtà, subito prima, menziona il conferimento al difensore di «ogni potere di legge», «nonché» (e qui sta il puntcum pruriens) del «mandato per richiedere la revoca della sentenza»: la congiunzione «nonché» ha evidente valore aggiuntivo, ed anzi specificativo, ma certamente non limitativo, dell'insieme dei poteri conferiti al difensore, ragion per cui non corrisponde al tenore letterale della nomina che il mandato difensivo abbia riguardo - come invece sostenuto dalla Corte d'appello - esclusivamente alla revoca della sentenza.
D'altronde una tale conclusione è a fortiori argomentabile in riferimento alla «procura speciale» notarile, il cui contenuto - del tutto pretermesso dalla Corte d'appello - è letteralmente omnicomprensivo, richiamando l'attribuzione di poteri difensivi relativi «a tutte le udienze» e a «tutte le fasi del processo», «innanzi a tutti i collegi giudicanti competenti italiani», con «facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici [...]». L'ordinanza impugnata si espone dunque alle censure motivazionali dedotte. Si espone altresì alle denunciate violazioni degli artt. 96 e 175 cod. proc. pen.
Corrisponde infatti a costante giurisprudenza di questa Suprema Corte che, «in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, legittimato a proporre la relativa istanza è anche il difensore (di fiducia o d'ufficio) sprovvisto di procura speciale, non trattandosi di attività specificamente ed espressamente riservata all'imputato» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 47059 del 07/05/2018, Prenga, Rv. 274328-01; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 3, n. 16719 del 07/04/2011, B., Rv. 250011-01, e Sez. 5, n. 27350 del 23/03/2007, Muca, Rv. 237247-01).
Né, sotto altro concorrente profilo, come correttamente evidenziato anche dal P.G. nella sua requisitoria, la nomina di difensore fiduciario esige formalità sacramentali, potendo, secondo un cospicuo orientamento giurisprudenziale, ricavarsi persino per facta concludentia (cfr. ex multis Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815-02). Talché, nella specie, i due mandati difensivi allegati all'istanza, inequivocabilmente idonei a radicare la designazione fiduciaria, con ogni più ampio conferimento di poteri, in capo al difensore del condannato, lo erano sicuramente altresì a sorreggere l'attribuzione al difensore medesimo del potere di instare per la rimessione in termini, in favore del suo assistito, ai fini della pro- posizione di impugnazione avverso la sentenza di condanna resa nella contumacia di quest'ultimo.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste affinché dia corso al procedimento 5 A avviato con l'istanza ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., siccome ritualmente presentata dal difensore del condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame. Così d