Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for mandatory accessory penalty not listed in agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that mandatory accessory penalties exceeding two years of imprisonment must be applied regardless of their absence from the plea agreement. The appellant argued the penalty violated constitutional rights due to lack of predictability and proper motivation, but the court held that such penalties are legally foreseeable and the legislature retains discretion regarding their application. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Mandatory accessory penalties exceeding two years must be applied in plea bargains, and their omission from the agreement does not render the sentence void or the appeal admissible.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ILIO MAURO nato a VENEZIA il 14/09/1960 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG, Giuseppina Fodaroni, che instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Trieste applicava al Di Ilio la pena concordata di anni due mesi quattro giorni 20 di reclusione in relazione ai reati previsti dagli art. 416 bis e 640 bis cod. pen.; applicava altresì la pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la pena accessoria non era stata concordata e pertanto non avrebbe potuto essere applicata in quanto non compresa nell'accordo prodromico alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 2.2. violazione di legge: la sentenza impugnata aveva applicato la pena accessoria senza alcuna motivazione, mentre quest'ultima era necessaria per l'inflizione di una sanzione accessoria estranea all'accordo delle parti. 2.3. Si chiedeva infine di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 444 cod, proc, pen per nella parte in cui disciplinava il patteggiamento c.d. "allargato" violazione degli artt. 3, 24 e 111 della costituzione perché la inflizione di una pena accessoria non prevedibile ed estranea all'accordo delle parti violava sia il principio di uguaglianza per difetto di omogeneità con il patteggiamento semplice, che il diritto al contraddittori, ma soprattutto quello di difesa dato che la condanna non sarebbe prevedibile 2.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità per il delitto associativo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare il collegio ribadisce che in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 4 - , Sentenza n. 28905 del 11/06/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 276374 - 01). E che, trattandosi di statuizione non ricompresa nell'accordo, il provvedimento è impugnabile sul punto (Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020 Cc., dep. 29/05/2020, Rv. 278962 - 01;
Sez. 5 - , Sentenza n. 49477 del 13/11/2019 Cc., dep. 05/12/2019, Rv. 277552 - 01) 1.2. Nel caso in esame il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla durata della pena accessoria che la sentenza impugnata definiva in modo automatico facendo applicazione del criterio indicato dall'art. 37 cod. pen. 1.2.1. Statuendo in ordine alle pena accessorie correlate alla condanna per il reato di bancarotta le Sezioni Unite hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 (Sez.
U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 Ud., dep. 03/07/2019, Rv. 276286, Su raci) Nel corpo della sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che la regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume «una funzione residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice» (Sez. Un. n. 28910 del 28/02/2019 § 8.4.). In particolare hanno affermato che «se è pacifico che sono esclusi dalla soggezione a siffatta regola equiparativa i casi più semplici in cui la legge stabilisce direttamente la durata perpetua della pena accessoria, come prescrivono l'art. 29 e l'art. 317-bis cod. pen. per l'interdizione dai pubblici uffici oppure la sua temporanea protrazione per un periodo unico ed invariabilmente fisso, ad esempio nel caso di cui all'art. 512 cod. pen., altrettanto agevole è ricondurvi le ipotesi in cui nella norma sia assente ogni indicazione temporale, prevedendo essa soltanto la tipologia di pena da infliggere, come accade per alcune delle ipotesi previste dall'art. 609- nonies cod. pen.» (Sez.
Un. n. 28910 del 28/02/2019 § 7.1., contra Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020 Cc.. dep. 29/05/2020, Rv. 278962). 1.2.2. Pertanto, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, dalla quale il collegio non intende discostarsi, il giudice che quando emette una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., applica le pene accessorie, nel definire la loro durata, deve fare ricorso ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., con il correlato aggravamento degli oneri motivazionali, solo nei casi in cui «la legge si limita a stabilire un limite minimo ed altro massimo di durata con un possibile intervallo compreso tra i due estremi, oppure una sola soglia temporale insuperabile ed una protrazione non inferiore o non superiore a tale soglia» », ma non quando individua una durata fissa o nessuna durata, caso quest'ultimo in cui deve essere applicata la regola di equiparazione prevista dall'art. 37 cod. pen. (Sez.
Un. n. 28910 del 28/02/2019 § 7.1.) I - I,A 1.2.3. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale\idefinite la durata della pena accessoria richiamando la regola prevista dall'art. 37 cod. pen.: si tratta di una scelta legittima in quanto l'art. 32 quater cod. pen. nel prevedere la necessità di applicare la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non prevede un limite ed un massimo, il che, seguendo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite impone di fare riferimento al criterio residuale previsto dall'art. 37 cod. pen. che elide gli oneri motivazionali in ordine alla durata della sanzione.Il fatto che la questione sia stata trattata dalle Sezioni unite - dalla cui interpretazione il collegio non intende discostarsi - osta alla invocata rimessione della questione al Collegio allargato. 1.2. la questione di costituzionalità proposta è stata già ritenuta manifestamente infondata con interpretazione che si condivide.
Si ribadisce infatti che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. laddove impone l'applicazione delle pene accessorie quando la pena irrogata è superiore ai due anni, atteso che, quanto al richiamo all'art. 3 Cost., rientra nella discrezionalità del legislatore tener conto dell'entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare, e, con riferimento all'art. 24 Cost., l'imputato, formulando la richiesta di patteggiamento o aderendo alla stessa, è in condizione di prevedere l'applicazione della pena accessoria (Sez. 7, Ordinanza n. 21146 del 28/04/2016 Cc., dep. 20/05/2016, Rv. 267073 - 01;
Sez. 4, Sentenza n. 104 del 11/10/2005 Cc., dep. 05/01/2006, Rv. 232622) 1.3. Nessuna lesione dei diritti di difesa si rileva in relazione al contestato difetto di prevedibilità. Invero il requisito della prevedibilità è rispettato in quanto il disposto codicistico è chiaro nel prevedere la possibile applicazione di pene accessorie "extra accordo", tanto che la giurisprudenza ha affermato che allorché sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a pena pecuniaria, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice.
La Corte ha precisato che, trattandosi di conseguenze "prevedibili", l'imputato può sempre evitarne l'applicazione subordinando l'efficacia della richiesta di patteggiamento all'esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, con facoltà per il giudice di rigettarla ove ritenga di doverle applicare (Sez. 3, Sentenza n. 3107 del 14/12/2011 Cc., dep. 25/01/2012, Rv. 251897 - 01) 1.4. Le contestazioni in ordine alla sussistenza del delitto associativo sono inammissibili. Si ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm