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Sentenza — n. 33526/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33526/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per le indagini preliminari di Monza applicava ai ricorrenti la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di riciclaggio 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta: questa avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie della ricettazione tenuto conto del fatto che il trasferimento all'estero dei beni (vetture provento di furto) non avrebbe alcuna efficacia dissimulatoria.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 1.2.

Parole chiave

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reato motivante l'estradizione esportazione di rifiuti riestradizione confisca di valori patrimoniali allontanamento malgrado rischio di persecuzione reato a distanza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari di Monza applicava ai ricorrenti la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUSHI BARDHOK nato il 11/05/1959 BUSHI ILIR nato il 08/02/1985 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG Delia Cardia che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Monza applicava ai ricorrenti la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di riciclaggio 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta: questa avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie della ricettazione tenuto conto del fatto che il trasferimento all'estero dei beni (vetture provento di furto) non avrebbe alcuna efficacia dissimulatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 1.2.

Con specifico riguardo alle contestazioni relative alla qualificazione giuridica della condotta si ribadisce inoltre che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

La Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020 Cc. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279842 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279573) 1.2. Nel caso in esame le condotte contestate come descritte nei capi di imputazione sono sicuramente ed immediatamente ascrivibili alla fattispecie di riciclaggio.

E' pacifico infatti che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018 Ud., dep. 04/09/2018, Rv. 273899 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il g