Sentenza — n. 33525/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice per le indagini preliminari di Brescia applicava al Muratore la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre mesi sei ed euro 1000 di multa per il reato di rapina aggravata; con la sentenza non veniva applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 619 c.p, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33525/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia che deduceva che nel caso in cui si applichi ex art.444 cod. proc. pen. una pena superiore ad anni tre deve essere sempre applicata anche la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MURATORI LUIGI nato a SARNICO il 21/12/1972 avverso la sentenza del 15/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG Giuseppina Casella che chiedeva la rettifica del dispositivo con l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia applicava al Muratore la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre mesi sei ed euro 1000 di multa per il reato di rapina aggravata; con la sentenza non veniva applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia che deduceva che nel caso in cui si applichi ex art.444 cod. proc. pen. una pena superiore ad anni tre deve essere sempre applicata anche la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. La Cassazione ha rilevato che la mancata applicazione delle pene accessorie obbligatorie può essere emendata direttamente in sede di legittimità in quanto «ciò non comporta, tuttavia, la necessità di annullare la sentenza impugnata, che ben può essere rettificata - come richiesto dal PG - ex art. 619 c.p.p., «in quanto l'omissione oggetto della censura riguarda una statuizione obbligatoria consequenziale alla pronuncia di patteggiamento adottata». L'art. 619 c.p.p. è, infatti, «riferibile non solamente alle ipotesi in cui sia necessaria la sostituzione della denominazione o della quantità della pena erroneamente indicata nel dispositivo di una sentenza, ma anche a quelle nelle quali sia doverosa l'aggiunta di "elementi" il cui inserimento nella decisione è prevista dalla legge come "automatica" e non come il frutto di una determinazione discrezionale circa la scelta della natura e della entità della stessa statuizione: come accade, appunto, nel caso di omessa applicazione di una pena accessoria non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in relazione alla durata ne' in relazione alla specie (così Sez. 6, n. 16034 del 26/03/2009, P. G. in proc.
Binaj, Rv. 243527; Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004, Bagedda, Rv. 228250; Sez. 1, n. 5881 del 26/11/1998, n. 5881, Rugghi, Rv. 212100; Sez. 1, n. 6848 del 12/03/1991, P. M. in proc. Bonetti; Rv. 187648). Seguendo la stessa impostazione, sia pur con riferimento ad una situazione processuale analoga, si è autorevolmente sostenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (Sez.
U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; conf., in seguito, Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, P.C. in proc. Gottuso, Rv. 243422)» (Sez. VI, sentenze n. 4300 del 10 gennaio 2013, CED Cass.n. 254486 e n. 48443 del 20 novembre 2008, CED Cass. n. 242427; in senso contrario, non condivisibilmente, Sez. VI, sentenza n. 20108 del 24 gennaio 2013, CED Cass. n. 256224, che peraltro non affronta il problema).Si tratta di un orientamento condiviso al quale il collegio intende dare continuità ribadendo che la Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 38713 del 24/06/2015 Cc.
Rv. 264801 - 01). 1.2. Nel caso in esame, ricorrendone i presupposti il Collegio rettifica il dispositivo applicando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici che dispone per la durata di anni cinque. Così deciso in Roma, il giorno