Sentenza — n. 33524/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESPOSITO DENISE nato a GENOVA il 27/07/1991 avverso l'ordinanza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 6 maggio 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 629-bis cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso del ricorrente, entrambi gli assunti non sono condivisibili. Quanto al primo assunto, alla stregua della più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, è divenuta centrale la distinzione tra procedimento e processo, ragion per cui non è più legittima una conoscenza soltanto formale della data di celebrazione del processo. Infatti, la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non costituisce presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., in difetto della verifica, da parte del giudice, che vi sia stata effettivamente un'instaurazione del rapporto professionale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESPOSITO DENISE nato a GENOVA il 27/07/1991 avverso l'ordinanza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Letta la requisitoria in data 6 maggio 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'Avv. Andrea Guido, nella qualità di difensore di ESPOSITO Denise, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Genova- Sezione Seconda Penale addì 19 dicembre 2019 di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato relativamente alla sentenza n. 2814 del Tribunale di Genova, resa in data 15 maggio 2015, depositata in data 21 maggio 2015 e divenuta irrevocabile in data 30 giugno 2015, che condannava la Esposito per i delitti di rapina aggravata consumata e tentata. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo.
Con esso si deduce erronea applicazione articolo 629-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen. Nella richiesta di rescissione del giudicato, la condannata aveva dedotto di aver avuto piena notizia di essere stata sottoposta ad un processo penale avanti al Tribunale di Genova in data 26 agosto 2019, allorché è stata tratta in arresto in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso i il Tribunale di Genova.
La condannata non aveva mai avuto notizia di essere stata citata in giudizio, poiché aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla P.G. in epoca pre-procedi- mentale e non aveva mai avuto alcun contatto con il professionista, anche a causa di un cambio di residenza intervenuto nel tempo. Alla suddetta richiesta era allegato il registro della corrispondenza del difensore d'ufficio, attestante l'invio, rimasto privo di esito, di una raccomandata alla Esposito, prima del giudizio, all'indirizzo indicato nel verbale di elezione di domicilio (indirizzo non più attuale, come emergente dal certificato storico di residenza).
Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di rescissione sul duplice assunto che la condannata versava in colpa relativamente alla mancata instaurazione di un rapporto con il difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio e che il principio di cui alla sentenza delle Sezioni 2 i, Unite di questa Suprema Corte resa all'udienza del 28 novembre 2019 non era applicabile al caso di specie in quanto estraneo all'ambito della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. Più in particolare, secondo la Corte d'appello, poiché la dichiarazione di assenza, a fronte di elezione di domicilio pre-processuale presso il difensore di ufficio, sarebbe nulla, con conseguente invalida instaurazione del rapporto processuale, la competenza a provvedere spetterebbe al Giudice dell'esecuzione, cui tuttavia non trasmetteva gli atti, non ritenendo di essere a ciò tenuta.
Ad avviso del ricorrente, entrambi gli assunti non sono condivisibili. Quanto al primo assunto, alla stregua della più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, è divenuta centrale la distinzione tra procedimento e processo, ragion per cui non è più legittima una conoscenza soltanto formale della data di celebrazione del processo. Infatti, la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non costituisce presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., in difetto della verifica, da parte del giudice, che vi sia stata effettivamente un'instaurazione del rapporto professionale.
Nel caso di specie, la stessa Corte d'appello ha rilevato come la dichiarazione di assenza fosse addirittura nulla; né può postularsi una colpevole sconoscenza del processo da parte della condannata. Quanto al secondo assunto, opina il ricorrente aver la Corte d'appello di fatto rifiutato di pronunciarsi sulla dedotta nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, ritenendo che la stessa sia materia di incidente di esecuzione. Viepiù, secondo la giurisprudenza prevalente, non è esperibile l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. per far valere la non esecutività del titolo con riguardo a nullità endo-processuali: pertanto, poiché la stessa Corte territoriale ha rilevato la fondatezza della dedotta nullità, la stessa aveva il dovere di provvedere sul punto.
Inoltre, l'ordinanza impugnata è in ogni caso illegittima nella parte in cui ha omesso di convertire la richiesta di rescissione in 3 l, incidente di esecuzione, avendo lasciato priva di tutela la condannata in relazione ad una nullità pur riconosciuta. Fermo quanto precede, ad avviso del ricorrente, è decisiva l'avvenuta scadenza del termine per attuare nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 343/2016 (1° aprile 2018). Le disposizioni dell'art. 8, par. 2, della Direttiva hanno contenuto chiaro, preciso ed incondizionato, di cui si deve tener conto nella interpretazione dell'istituto dell'assenza, soprattutto per l'inequivoco riferimento alla necessaria conoscenza del processo e non del mero procedimento, in guisa da non potersi ritenere praticabile un sistema legale di notifiche (segnatamente presso il difensore di ufficio con cui non si sono avuti contatti) che impedisca la conoscenza effettiva della data dell'udienza.
Con requisitoria scritta in data 6 maggio 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Pietro Molino, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza impugnata, emessa il 19 dicembre 2019 ad esito dell'udienza del 5 dicembre 2019 e depositata il 20 dicembre 2019, risulta essere stata notificata, - da un lato, al difensore della condannata il 21 dicembre 2019, come riconosciuto nel primo foglio del ricorso e come in ogni caso risulta dall'attestato, presente nel fascicolo, estratto a «Genova, [il] 11/03/2021 [ad ore] 09:47:51» dal «Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche» presso la Corte d'appello di Genova-II Sezione Penale, attestato da cui si evincono -- data ed ora di invio all'indirizzo di posta elettronica certificata «andreapaolo.guido@ordineavvgenova.it»:
«21/12/2019 12:27:59»; -- data ed ora di accettazione: «21/12/2019 12:28:00»; -- conferma di «avvenuta accettazione»; -- data ed ora di consegna: «21/12/2019 12:28:08»;-- conferma di «avvenuta consegna»; - dall'altro lato, alla condannata personalmente il 23 dicembre 2019 ad ore 15.56, come risulta dalla relazione di notificazione degli operanti della Legione Carabinieri Liguria-Stazione di Genova Voltri estesa in calce alla copia notificata dell'ordinanza impugnata, relazione di notificazione acquisita agli atti. A fronte di quanto precede, il ricorso risulta essere «depositato dall'Avv.
G. Rosa dell'ufficio» il «/7 ago[sto] 2020» presso la Corte d'appello di Genova, come risulta dal timbro di deposito della Corte medesima-Cancelleria Penale apposto sull'ultimo foglio del ricorso, subito dopo la sottoscrizione dell'Avv. Andrea Guido. Il ricorso è dunque tardivo, essendo, alla data del deposito dello stesso, ampiamente superato il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che andava a scadere il 7 gennaio 2020. Pare ad abundantiam solo il caso di aggiungere che, in relazione a tale data, non vengono in linea di conto le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla cd. disciplina anti-Covid, decorrenti solo dal 9 marzo 2020 (artt. 83 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge. 5 giugno 2020, n. 40).
In conseguenza di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte, nel cui interesse esso è stato proposto, al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evi- dente la colpa nel dar causa all'inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
5 A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in