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Sentenza — n. 33522/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33522/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33522/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRASSEDE SALVATORE nato a RIPOSTO il 16/08/1957 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG Mariella De Masellis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 263 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, lo strumento previsto dall'art. 263 cod. proc. pen. non è attivabile solo dal terzo interessato alla restituzione, ma può essere proposto anche dall'indagato, che può contestare il provvedimento di restituzione ed invocare l'intervento del giudice civile per individuare il titolare del diritto di proprietà.

Parole chiave

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rivendicazione della proprietà retrocessione di beni ecclesiastici ricettazione restituzione di beni nazionalizzati azione di reintegra delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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art. 263 cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, lo strumento previsto dall'art. 263 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRASSEDE SALVATORE nato a RIPOSTO il 16/08/1957 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG Mariella De Masellis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari di Catania rigettava l'opposizione che il Prassede, indagato per ricettazione di opere d'arte, aveva proposto nei confronti del decreto con il quale erano stati restituiti i beni artistici sequestrati alla Arcidiocesi di Siena, ritenuta legittima proprietaria; Il giudice per le indagini preliminari riteneva l'opposizione inammissibile in quanto proposta da soggetto "non legittimato" (l'indagato e non il terzo) ed escludeva comunque che l'istante fosse in buona fede rilevando che lo stesso invocava la restituzione di opere inalienabili trafugate all'Arcidiocesi.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, lo strumento previsto dall'art. 263 cod. proc. pen. non è attivabile solo dal terzo interessato alla restituzione, ma può essere proposto anche dall'indagato, che può contestare il provvedimento di restituzione ed invocare l'intervento del giudice civile per individuare il titolare del diritto di proprietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La parte del provvedimento che ritiene che l'indagato abbia un difetto di legittimazione a opporsi ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. al provvedimento di restituzione dei beni sequestrati è illegittima in quanto il rimedio -come rilavto dal ricorrente - è a disposizione di tutti gli "interessati" alla restituzione, tra i quali è sicuramente da comprendere anche l'indagato (ex multís Sez. 2 - , Sentenza n. 34517 del 15/05/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 277029) 1.2. Tuttavia il provvedimento impugnato presenta una motivazione "multipla" e, oltre ad escludere - illegittimamente - il diritto dell'indagato di proporre opposizione, si è espresso sul merito dell' istanza di restituzione affermando che i beni in sequestro oltre ad essere riconosciuti come appartenenti all'Arcidiocesi di Siena ( riconoscimento ritenuto attendibile in quanto effettuato dal funzionario della soprintendenza di Siena Grosseto ed Arezzo che si era occupato dell'allestimento del Museo ecclesiastico d'arte sacra del Seminario Regionale Pio XII di Monteriggioni) si caratterizzavano per essere incommerciabili ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice beni culturali e paesaggio, circostanza questa che escludeva in modo definitivo ogni profilo di buona fede in capo al ricorrente.

La parte della motivazione che affrontava il "merito" dell'istanza e dunque la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla restituzione, non è stata contestata. Il che impone di rilevare la genericità del ricorso correlata alla assoluta mancanza di confronto con una parte essenziale del provvedimento impugnato In materia il collegio ribadisce il principio incontrastato che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Cos