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Sentenza — n. 33521/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure, ruling fraudulently transferred assets remain seizable regardless of illicit origin.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33521/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to lift preventive seizure on assets. The appellant argued that the transfer was lawful and that the prosecution failed to prove illicit origins, while the Prosecutor requested dismissal. The court ruled that the crime of fraudulent transfer of assets is an abstract danger offense where the specific intent to evade preventive measures is sufficient, rendering the illicit origin of the funds irrelevant to the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 512-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of fraudulent transfer of assets is an abstract danger offense where the specific intent to evade preventive measures constitutes the sole subjective element, meaning the illicit origin of the assets is legally irrelevant for conviction.

Parole chiave

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fraudulent transfer of assets preventive measures evasion abstract danger offense specific intent dolo inadmissible appeal preventive seizure illicit origin irrelevance corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512-bis c.p.
Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori oggi previsto dall'art. 512-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 512-bis cod. pen
Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori oggi previsto dall'art. 512-bis cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 28300 del 16/04/2019
Sez. 2, Sentenza n. 46704 del 09/10/2019
Sez. 2, Sentenza n. 12871 del 09/03/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUANO EVANS nato a PORTOFERRAIO il 06/03/1960 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Grosseto ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Grosseto in data 30 ottobre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, CAPUANO Evans, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 512 bis codice penale e vizio di motivazione in relazione al fatto che nel provvedimento impugnato il Tribunale avrebbe operato una inversione dell'onere della prova richiedendo al ricorrente la dimostrazione della liceità del proprio operato. Infatti, il pubblico ministero avrebbe dimostrato unicamente una contrattazione tra persone diverse sulla base di dichiarazioni da considerarsi inattendibili (in particolare quelle di Galvani Giorgio) senza fornire alcuna prova della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto interponente.

Proprio fa mancanza di risorse economiche utilizzate (l'assegno consegnato era infatti risultato privo di copertura) dimostrerebbe la mancanza dell'elemento materiale. Per altro verso, mancherebbe l'elemento soggettivo sottospecie di dolo specifico connotato dalla volontà di sottrarre i beni alla possibile applicazione di misure di prevenzione risultando apparente la motivazione che faceva leva sul fatto che all'epoca l'interponente CAPUANO risultava imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Infatti, su tale imputazione risulta essere intervenuta una assoluzione che escludeva quindi la sussistenza del dolo medesimo.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto alle contestazioni in punto elemento materiale, deve rilevarsi l'irrilevanza delle doglianze che si incentrano sulla impossibilità di ritenere il compendio sequestrato di provenienza illecita. Infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori oggi previsto dall'art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi risultando sufficiente che l'utilità patrimoniale oggetto dell'intestazione fittizia sia acquistata o realizzata con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità (Sez. 2 - , Sentenza n. 28300 del 16/04/2019 Rv. 276216 - 01). 2.1.

Nemmeno si può affermare che i beni de quibus non si ricolleghino a risorse del ricorrente. Sebbene infatti sia stato utilizzato un assegno scoperto, risulta in atti esservi stato in primo luogo il versamento -da parte dello stesso CAPUANO-di una somma di denaro (11.000 C) per superare i dubbi dell'alienante. Inoltre, pur emergendo dalla ricostruzione dei fatti che il ricorrente ha ottenuto la disponibilità materiale del bene, intestato a un terzo, tramite artifizi e raggiri, nemmeno si può dubitare che l'attività svolta per ottenerli rientri nel generale concetto di impegno di risorse dell'interponente. 2.2.

La richiamata commissione di un ulteriore illecito e la finalità della condotta ad ottenere l'utilità derivante anche da esso non esclude comunque la presenza del delitto de quo posto che il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 46704 del 09/10/2019 Rv. 277598 - 01).

3. Quanto alle contestazioni articolate in sede di ricorso in punto elemento psicologico, deve premettersi che - secondo l'incontrastato orientamento della giurisprudenza di questa Corte - il delitto de quo risulta rientrare nel novero dei reati di pericolo astratto proprio perché è sufficiente che un soggetto si trovi in una determinata situazione giuridica (cioè che sia sottoposto o idoneo ad essere sottoposto ad una misura di prevenzione: quindi, un soggetto pericoloso) e - compia un qualsiasi negozio giuridico (nel senso anzidetto) al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, perché il reato si consideri consumato, essendo del tutto irrilevante che, poi, in concreto, all'agente non sia applicata alcuna misura di prevenzione.

Di conseguenza, proprio perché ci si trova di fronte ad un reato di pericolo astratto, la valutazione va compiuta ex ante su base parziale e cioè alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale. Infatti, non a caso, il baricentro della norma non è tanto costituito dall'elemento materiale quanto dall'elemento psicologico ossia dal dolo che dev'essere specifico nel senso che l'agente, nel momento in cui effettua il trasferimento di beni o altre utilità deve agire con il fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, e tale finalità dev'essere conosciuta anche dal concorrente necessario ossia da colui che acconsente ad essere un mero prestanome dell'agente: sul punto, infatti, è stato ritenuto che «l'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antídoveroso: lo scopo elusivo»: (Sez. 2, Sentenza n. 12871 del 09/03/2016 Rv. 266661 - 01). 3.1.

Sotto questo aspetto, i provvedimenti dei giudici territoriali contengono ampia specificazione dei presupposti, sussistenti al momento del fatto e costituiti dalla pendenza di un processo per imputazione che avrebbe potuto determinare tale pericolo, in relazione ai quali era possibile ritenere che il ricorrente agisse proprio per eludere il rischio di una futura misura di prevenzione patrimoniale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i Rcima, il 28 maggio 2021 Il Co