Sentenza — n. 33520/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 16/12/2020 il GIP del TRIBUNALE di IMPERIA rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di BETTONI Matteo e di GORNI Nazzareno contro il provvedimento col quale in data 17/09/2020 il P.M. dello stesso TRIBUNALE, dopo aver disposto la restituzione del materiale loro sequestrato il 25/06/2020 dalla GdF di IMPERIA, aveva rigettato l'istanza di restituzione delle copie forensi estratte da quanto in sequestro. Il procedimento cautelare si inseriva in un procedimento penale nel quale veniva ipotizzato il reato di ricettazione di 103 schede telefoniche rinvenute nella disponibilità di RITTORE MAURIZIO, che sarebbero state fraudolentemente attivate con vari gestori di telefonia mobile, attraverso la falsificazione dei relativi contratti, intestandole a persone inesistenti o ignare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 355 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) l'opposizione a tale decreto ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen. era stata rigettata dal GIP. Deducono i seguenti motivi: come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BETTONI MATTEO nato a CREMONA il 25/08/1975 GORNI NAZZARENO nato a CREMONA il 19/06/1973 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/12/2020 il GIP del TRIBUNALE di IMPERIA rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di BETTONI Matteo e di GORNI Nazzareno contro il provvedimento col quale in data 17/09/2020 il P.M. dello stesso TRIBUNALE, dopo aver disposto la restituzione del materiale loro sequestrato il 25/06/2020 dalla GdF di IMPERIA, aveva rigettato l'istanza di restituzione delle copie forensi estratte da quanto in sequestro. Il procedimento cautelare si inseriva in un procedimento penale nel quale veniva ipotizzato il reato di ricettazione di 103 schede telefoniche rinvenute nella disponibilità di RITTORE MAURIZIO, che sarebbero state fraudolentemente attivate con vari gestori di telefonia mobile, attraverso la falsificazione dei relativi contratti, intestandole a persone inesistenti o ignare.
Tali schede, destinate a uso privato, erano state invece utilizzate con apposito software per inoltrare messaggistica pubblicitaria a nome di importanti gruppi commerciali, e poiché i gestori avevano constatato un uso anomalo delle utenze, le schede erano state cambiate da RITTORE in brevissimo tempo, prima o subito dopo la risoluzione dei contratti da parte dei gestori telefonici. RITTORE aveva agito in base a un contrato di fidelizzazione commerciale con la società AGA PROMO s.rI., che percepiva da AGILE TELECOM una provvigione per ogni messaggio inviato.
Poiché il P.M. aveva ritenuto la consapevolezza dell'uso dei meccanismi illeciti anche di altri soggetti, aveva disposto l'acquisizione a fini probatori dell'intera documentazione relativa alla vicenda, e in particolare la documentazione della copia forense dei dati digitali, dei quali i ricorrenti avevano chiesto la restituzione. Il GIP rilevava la legittimità della estrazione e del trattenimento delle copie forensi del materiale sequestrato, poiché nel decreto di sequestro del 27/02/2020 il P.M. aveva motivato sul vincolo funzionale alle indagini: il materiale sequestrato aveva una evidente finalità probatoria, non essendo peraltro di ostacolo la tutela della privacy, poiché le copie forensi a disposizione del P.M. non sono divulgabili.
2. BETTONI Matteo e GORNI Nazzareno propongono ricorso per cassazione, tramite un unico difensore. Premettono che:
a) la perquisizione personale e locale era avvenuta a seguito del menzionato decreto del P.M. del 27/02/2020, essendo BETTONI amministratore delegato di AGILE TELECOM s.p.a. e GORNI presidente del c.d.a. della società, che aveva altresì disposto il sequestro probatorio di quanto ricercato, con contestuale acquisizione della copia forense dei dati digitali;
b) dopo l'esecuzione del sequestro, il difensore aveva chiesto la restituzione del materiale sottoposto a vincolo, incluse le copie forensi estratte;
c) il P.M. aveva ordinato la restituzione del materiale sequestrato, non anche delle copie forensi;
d) l'opposizione a tale decreto ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen. era stata rigettata dal GIP. Deducono i seguenti motivi: come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
e) cod. proc. pen. La difesa sostiene che il sequestro probatorio era stato disposto sulla scorta di un decreto privo della necessaria individuazione dei beni da sottoporre a vincolo cautelare, rimettendo alla polizia giudiziaria il compito di identificare quali beni fossero corpo di reato o cose pertinenti al reato. L'errore del GIP sarebbe consistito nel recepire le considerazioni del P.M., e quindi non già nel ravvisare la necessità di un provvedimento di convalida, bensì nel potere in generale di procedere al sequestro probatorio di quanto pertinente al reato.
Il punto controverso non sarebbe però questo, bensì l'omessa tempestiva convalida da parte del P.M.: benché sollecitato, il GIP non ha speso una parola sul punto, e così ha ignorato il tema centrale della opposizione. Poiché il decreto di sequestro e il decreto di convalida devono contenere una motivazione che dia conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, ciò non sarebbe avvenuto nella specie, per mancato specifico richiamo alla finalità probatoria; come secondo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
c) cod. proc. pen. Rileva come l'originario decreto di perquisizione e sequestro avesse una evidente indeterminatezza, sì che il passaggio fra quanto genericamente cercato con la perquisizione, e quanto rinvenuto e sequestrato dalla GdF, richiedeva un successivo provvedimento di convalida del P.M., e quindi sarebbe mancato il controllo dell'autorità giudiziaria. Per effetto della omessa convalida, al P.M. sarebbe precluso l'utilizzo della copia forense del materiale sequestrato.
3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede il rigetto del ricorso. Premesso che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrano la carenza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, rileva come nel caso in esame vada esclusa il lamentato difetto di motivazione. Ad avviso del P.G., la convalida non è stata ritenuta necessaria in quanto alla polizia giudiziaria era stata delegata l'esecuzione della perquisizione e del conseguente eventuale sequestro di cose, delle quali era indicato anche il nesso di pertinenzialità (cfr.
Sez. 6, 2.5.2013, n. 39040, Massa). Nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 2^, 9.10.2012, n. 40657, Azzariti Fumaroli), ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero, non é richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro identificazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione é stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato".
Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso le motivazioni spese dal Gip in ordine alla pertinenzialità delle cose da sottoporre a vincolo reale appare dunque strettamente connessa alla doglianza relativa alla mancata convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.1. Costituisce orientamento condiviso di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 2 sentenza n. 26606 del 12/03/2019 dep. 17/06/2019 Rv. 276573 imputato Farina) che "in tema di sequestro probatorio, una volta disposta la restituzione degli originali, è illegittima la mancata riconsegna delle copie estratte da quanto materialmente appreso in esecuzione di sequestro inefficace perché non tempestivamente convalidato dal pubblico ministero, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità degli originali non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie, per la violazione di diritti meritevoli di tutela, come quello alla riservatezza o al segreto".
Nel caso in esame è fuor di dubbio che il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, all'esito della perquisizione eseguita, non sia stato tempestivamente convalidato dal P.M. Altrettanto sicuro è che l'indagato abbia ottenuto la restituzione dei materiali in originale, non anche però delle copie forensi da essi estratte, che costituiscono l'oggetto del ricorso. Ad avviso di questa S.C., l'omessa convalida da parte del P.M., nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro, e per l'effetto fa sorgere l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen.
Cf. in proposito Sez. 2 sentenza n. 5494 del 28/01/2016 (dep. 10/02/2016 Rv. 266306 imputati Bisogno e altri), secondo cui "l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria".
Cf. anche Sez. 2 sentenza n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240, con la precisazione che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro (negli stessi termini Sez. 3 4 sentenza n. 8433 del 3/02/2011 Rv. 249395, e n. 278 del 5/12/2017 dep. 2018, Rv. 271867).
2. L'inefficacia del sequestro probatorio ha inevitabili ricadute sul potere del PM di estrarre copia di quanto materialmente appreso in esecuzione di un sequestro inefficace: se peraltro, pur in presenza di un provvedimento di sequestro probatorio divenuto inefficace per la mancata, tempestiva convalida da parte del P.M., quest'ultimo mantenesse il potere di estrarre copia dei materiali oggetto del sequestro inefficace e utilizzarli probatoriamente, la prevista inefficacia del sequestro costituirebbe una sanzione inutiliter data: sarebbe comunque un espediente elusivo per aggirare le garanzie di rito, rendendole in concreto inoperanti.
In questi casi la mera restituzione degli atti indebitamente appresi in originale non è risolutiva, poiché la reintegrazione nella disponibilità degli stessi non elimina il pregiudizio derivante all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie di essi, in termini di violazione di diritti meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto. Il precedente di questa Sezione prima menzionato (2019/26606 Rv. 276573) riprende in proposito le indicazioni della Corte EDU, che considera tutelabili alla stregua dell'art. 8 della Convenzione il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c.
Bulgaria; 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia): su di esso incide, in quanto lo comprime indebitamente, l'estrazione di copie di atti appresi in forza di un decreto di sequestro probatorio in origine legittimo, ma non convalidato e quindi divenuto inefficace ex tunc. Pertanto l'intervenuta restituzione degli atti tratti in sequestro in originale fa permanere l'interesse all'impugnazione del provvedimento che abbia negato la restituzione delle copie di essi, nelle more estratte, per evitare che queste ultime entrino a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
3. Non appaiono condivisibili le conclusioni scritte del P.G.; in particolare, non sono pertinenti i precedenti in diritto da esse evocate. La sentenza della Sez. 6 n. 39040 del 02/05/2013 (dep. 20/09/2013 Rv. 256327 imputato Massa) riguarda fattispecie differente, che ha ritenuto "inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero che abbia genericamente ordinato di sequestrare le cose pertinenti al reato e non abbia poi provveduto alla convalida. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interessato può richiedere la restituzione delle cose al P.M. ed esperire l'opposizione al G.i.p. in caso di diniego)".
La sentenza si questa Sezione n. 40657 del 09/10/2012 Cc. (dep. 17/10/2012 Rv. 253679 imputato Azzariti Funnaroli) ha riguardato invece "la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero, che demandi alla discrezionalità degli operanti l'individuazione e la qualificazione dei beni come corpo e/o pertinenza del reato": essa è stata valutata inammissibile "potendo l'interessato attivare a sua tutela l'opposizione al gip prevista dall'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen.".
A differenza dei due precedenti richiamati, il caso oggetto del presente procedimento riguarda l'opposizione al GIP correttamente proposta. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, con contestuale ordine di restituire all'avente diritto ciò che ha costituito oggetto dell'istanza di restituzione, cioè delle copie forensi di quanto in origine sequestrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto