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Sentenza — n. 33519/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33519/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 4/09/2020 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame misure cautelari reali rigettava il ricorso proposto nell'interesse di DANIELI Salvatore contro il decreto col quale in data 29/07/2020 il P.M. dello stesso TRIBUNALE aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria il 28/07/2020 di macchine per l'agricoltura rinvenute all'interno dell'abitazione di DANIELI, ma proventi di furto. A fronte delle contestazioni difensive riguardanti la stesura tardiva del verbale rispetto al compimento delle operazioni, e la mancata indicazione di un difensore, il Collegio del riesame replicava che:

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 225 disp. att. cod. proc. pen, art. 191 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Premesso che la perquisizione era avvenuta ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s., dal relativo verbale emergeva che essa era iniziata alle 11.30 del 28/07/2020, ma che DANIELI era stato rintracciato soltanto alle 12. Vi sarebbe stata quindi una intrinseca contraddittorietà nel verbale, perché l'affermazione che l'atto era stato avviato alla presenza dell'indagato, dopo che costui era stato informato dei suoi diritti, trovava smentita nel verbale medesimo: il ricorrente sostiene in realtà di non aver ricevuto tale informativa, insieme con l'avviso della possibilità di nomina di un difensore di fiducia.

Parole chiave

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sicurezza pubblica arma personale reati contro la sfera personale riservata motivi di sicurezza sequestro conservativo carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 225 disp. att. cod. proc. pen
773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen.
art. 191 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DANIELI SALVATORE nato a BORGIA il 03/08/1970 avverso l'ordinanza del 03/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 123/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4/09/2020 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame misure cautelari reali rigettava il ricorso proposto nell'interesse di DANIELI Salvatore contro il decreto col quale in data 29/07/2020 il P.M. dello stesso TRIBUNALE aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria il 28/07/2020 di macchine per l'agricoltura rinvenute all'interno dell'abitazione di DANIELI, ma proventi di furto. A fronte delle contestazioni difensive riguardanti la stesura tardiva del verbale rispetto al compimento delle operazioni, e la mancata indicazione di un difensore, il Collegio del riesame replicava che:

a) sia il verbale di perquisizione che quello di sequestro contenevano gli elementi formali previsti dalla legge, b) soltanto il decreto di convalida del sequestro è soggetto al riesame, non anche il verbale di perquisizione, che non è atto autonomamente innpugnabile;

c) DANIELI aveva rinunciato ad avvalersi della facoltà di farsi assistere dal difensore espressamente nominato nel corso delle operazioni.2. DANIELI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Premesso che la perquisizione era avvenuta ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s., dal relativo verbale emergeva che essa era iniziata alle 11.30 del 28/07/2020, ma che DANIELI era stato rintracciato soltanto alle 12. Vi sarebbe stata quindi una intrinseca contraddittorietà nel verbale, perché l'affermazione che l'atto era stato avviato alla presenza dell'indagato, dopo che costui era stato informato dei suoi diritti, trovava smentita nel verbale medesimo: il ricorrente sostiene in realtà di non aver ricevuto tale informativa, insieme con l'avviso della possibilità di nomina di un difensore di fiducia.

3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia rigettato. Sostiene infatti che da esso si desume che la perquisizione da cui era scaturito il sequestro dei beni oggetto del provvedimento di convalida impugnato davanti al Tribunale del riesame era stata effettuata ai sensi dell'art. 41 r.d. 773/1931. Per il rappresentante dell'accusa il motivo è infondato perché, nonostante dal verbale di sequestro, assistito da una ragionevole presunzione di credibilità, risulti che il Danieli era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'inizio della perquisizione, non essendo sufficienti a smentire tale risultanza i meri dubbi prospettati sul rilievo della contraddittorietà nell'indicazione della cronologia delle operazioni, la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen.

Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, pur nel caso in cui essa non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Costituisce orientamento consolidato e condiviso di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 6 sentenza n. 16844 del 01/03/2018 dep. 16/04/2018 Rv.272925 imputato Gangemi e altro, richiamata dal P.G.), che le perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 del T.U.L.P.S. per via della presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute (cfr., tra le altre, Sez. 4 sentenza n. 38559 del 06/10/2010, imputato Cirillo, Rv. 248837, nonché Sez. 4 sentenza n. 30313 del 17/05/2005, imputato Cicerone Rv. 232021), pur se in ipotesi illegittime, non comportino l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato (Sez. 1 sentenza n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021), o di ciò che costituisce il prodotto di esso.

A identiche conclusioni questa S.C. è giunta quanto alla corrispondente disposizione dettata in materia di stupefacenti dall'art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cf., tra le tante, Sez. 3 sentenza n. 19365 del 17/02/2016, imputato Pirri, Rv. 266580). Secondo Sez. 3, sentenza n. 8097 del 09/02/2011 (Rv. 249545 imputato Canula), la polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Tale assunto è conforme a decisioni plurime in sede di legittimità, per le quali le perquisizioni eseguite di iniziativa della polizia giudiziaria in materia di stupefacenti, poiché non presuppongono necessariamente la commissione di un reato - possono effettuarsi in base a informazioni confidenzialmente apprese -, e poiché quindi non sono funzionali alla ricerca ed all'acquisizione della prova di un reato di cui risulti già l'esistenza, rientrano in un'attività che può essere anche soltanto di carattere preventivo: non implicano pertanto l'obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore (cf. Sez. 3 sentenza n. 19365 del 17/02/2016 Rv. 266580 imputato Pirri, e Sez. 6 sentenza n. 9884 del 15/10/2013 dep. 2014, Rv. 261527 imputato Pierini).

2. La specialità della disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro di cui all'art. 41 T.U.L.P.S. è desumibile peraltro dalla previsione di cui all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen., allorché prescrive che "continuano ad osservarsi le disposizioni dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 33 della L. 7 gennaio 1929, n. 4", a fronte della generale disciplina dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel Libro III del codice di procedura penale. L'attività di perquisizione e sequestro volta alla ricerca di armi, proprio perché non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, esige quale condizione di legittimità la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, ma per il medesimo motivo è ragionevole ritenere che per le perquisizioni e i sequestri effettuati di iniziativa della polizia giudiziaria per la ricerca di armi non rendono necessario avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore.

Negli stessi termini si pongono Sez. 2 sentenza n. 15784 del 23/12/2016 (dep. 29/03/2017 Rv. 269856 imputato Foddis): "l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema"; e, in termini ancora più decisi, Sez. 3 sentenza n. 8097 del 09/02/2011 (dep. 02/03/2011 Rv. 249545 imputato Canu): "la polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152), non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

3. Il tutto è coerente con le conclusioni cui è pervenuto il Giudice delle leggi, secondo cui (cf. sentenza n. 219/2019, in G.U. n. 41 del 9/10/2019), richiamando la propria ordinanza n. 332/ 2001, va respinta una esegesi che "finisce per confondere fra loro fenomeni - quali quelli della nullità e dell'inutilizzabilità - tutt'altro che sovrapponibili, mirando in definitiva il rimettente a trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità", richiedendo questo "opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più, che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative". "La tesi (...) secondo la quale la illegittimità della perquisizione dovrebbe condurre - come soluzione costituzionalmente imposta - alla "inutilizzabilità" del sequestro del corpo del reato, secondo la nota teoria dei "frutti dell'albero avvelenato", rinverrebbe, d'altra parte, la propria ragion d'essere nella circostanza che l'art. 191 cod. proc. pen. svolgerebbe una funzione di tipo "politico costituzionale", in quanto mirerebbe ad assicurare una effettiva tutela ai valori costituzionali coinvolti, disincentivando le loro violazioni finalizzate all'acquisizione della prova attraverso lo strumento della inutilizzabilità dei relativi risultati. (...)" E tuttavia, aggiunge la Consulta, la prospettiva di "rendere automaticamente "contaminata" la utilizzabilità del sequestro, ove questo derivi da una perquisizione in ipotesi eseguita fuori dai casi consentiti dalla legge finisce ineluttabilmente per coinvolgere scelte di "politica processuale" che la stessa Costituzione riserva al legislatore".

Alla inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammend