Sentenza — n. 33518/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Pisa, in veste di giudice del riesame cautelare reale, ha disposto il dissequestro di una serie di beni intestati all'odierna ricorrente affermando l'estraneità della stessa rispetto al reato ipotizzato in considerazione delle acquisizioni documentali testimoniali che evidenziavano una responsabilità esclusiva della nipote e, per quanto riguarda la GHELARDONI, una condotta non necessariamente consapevole da cui era derivata la fittizia intestazione di una carta di credito utilizzata per commettere il reato contestato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'indagata ha in un primo momento ha chiesto la discussione orale cui con dichiarazione successiva ha prestato rinuncia.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: GHELARDONI ALBERTA nato a PISA il 14/12/1941 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla restituzione del saldo della postpay. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Pisa, in veste di giudice del riesame cautelare reale, ha disposto il dissequestro di una serie di beni intestati all'odierna ricorrente affermando l'estraneità della stessa rispetto al reato ipotizzato in considerazione delle acquisizioni documentali testimoniali che evidenziavano una responsabilità esclusiva della nipote e, per quanto riguarda la GHELARDONI, una condotta non necessariamente consapevole da cui era derivata la fittizia intestazione di una carta di credito utilizzata per commettere il reato contestato.
2. Propone ricorso per cassazione il PM territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al fatto che, tra i beni oggetto del dissequestro, vi era la carta di credito Postepay n. 5333171079702144 avente saldo attivo di € 12.095,21 che, alla stregua di tutti gli atti, incontroversi, richiamati nel provvedimento impugnato, risultava essere stata nella materiale disponibilità dell'indagata ULIVELLI e utilizzata per la commissione degli illeciti contestati.
3. La difesa dell'indagata ha in un primo momento ha chiesto la discussione orale cui con dichiarazione successiva ha prestato rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rilevato che l'originario sequestro a carico dell'odierna interessata risultava finalizzato a vincolare beni per un valore equivalente al profitto tratto dalla commissione di delitti per come contestati. Nell'elenco dei beni della ricorrente sottoposti a sequestro, il Tribunale indica unicamente il 50% dell'immobile sito in Pisa-via Lombardia 2. A fondamento del dissequestro dei beni, il Tribunale indica le ritenute credibili dichiarazioni della coindagata ULIVELLI che esplicita la mancanza di partecipazione e di consapevolezza della GHILARDONI (odierna interessata) alle condotte delittuose specificando che la carta Poste pay contrassegnata con il numero 5333171079702144 risultava solo formalmente intestata alla GHILARDONI ma materialmente nella propria disponibilità come del resto dimostrato dal fatto che alla stessa ULIVELLI era stata sequestrata.
2. Nessun'altra specificazione è stata fatta in relazione alla carta Poste pay contrassegnata con il numero 5333171079702144.
3. Ne consegue che, se da una parte può ritenersi esplicita ed effettiva (Mia motivazione del dissequestro dei rimanenti beni precedentemente sottoposti a vincolo, manca del tutto la motivazione in ordine alla revoca del vincolo gravante sulla carta Poste pay come sopra richiamata posto che, dallo stesso tenore della motivazione, questa risulta estranea al compendio riferibile alla GHILARDONI, è certamente riferibile alla indagata ULIVELLI. Inoltre, la somma giacente su tale strumento risulta essere, per le stesse considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento de quo, profitto dei delitti contestati.
4. Si tratta di una mancanza tale da rendere inesistente più ancora che apparente della motivazione del provvedimento de quo tanto da imporne l'annullamento nei limiti specificati in dispositivo con rinvio al Tribunale di Pisa- sezione per il riesame delle misure cautelari reali-per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca del sequestro della carta di credito post pay nr 5333171079702144 con saldo attivo di euro 12095,21 con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame Così deci in Roma, il 28 maggio 2021 Il