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Sentenza — n. 33517/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to unpaid compensation, ruling non-payment is a valid ground for termination.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33517/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of Mauro Vidal's probation due to missed compensation payments. The defendant argued that the trial court knew of his low income and that the victim never intended to enforce the penalty clause. The court rejected these claims, establishing that probation conditions are autonomous from private agreements and that non-payment constitutes a valid reason for termination.

Regesto Legislator

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Art. 168 quater c.p.; Art. 464-bis, comma 5 c.p.p.: The revocation of probation for non-payment of compensation is valid even if the victim did not exercise the penalty clause, as the obligation is autonomous from private settlements.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation compensation payment victim's consent autonomous obligation cassation inadmissibility inadempimento reiterato debito insoddisfatto obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168 quater c.p.
Art. 133 c.p.
Va premesso che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod.
Art. 464-bis, comma 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Va premesso che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 34878 del 13/06/2019
(Sez. 2, Sentenza n. 34878 del 13/06/2019 Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIDAL MAURO nato a UDINE il 09/01/1964 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore (r

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 4 dicembre 2020, il Tribunale di Udine ha revocato il decreto di concessione della messa alla prova dell'odierno ricorrente come da provvedimento 19 settembre 2018 in conseguenza del mancato versamento sino al dicembre 2019 di alcuna delle concordate rate da 100 C mensili a titolo risarcitorio.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato VIDAL Mauro articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 168 quater codice penale in conseguenza del fatto che il Tribunale era a conoscenza dell'incapacità reddituale dell'imputato tanto da avere concesso due rinvii (5 luglio 2019 e 26 novembre 2019). Inoltre, i pagamenti effettuati da dicembre corrispondevano alla quota massima di reddito di cittadinanza che può essere destinata a mezzo bonifico alle esigenze del titolare. Inoltre, la persona offesa non avrebbe mai dichiarato di volersi avvalersi della clausola risolutiva di cui alla scrittura privata che era stata recepita nel decreto di messa alla prova.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Piero Gaeta - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va premesso che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 34878 del 13/06/2019 Rv. 277070 — 01). 2.1.

Nel caso di specie, il Tribunale di Udine si è conformato a tale principio di diritto come desumibile dal riferimento contenuto nel provvedimento in data 29 maggio 2018 che costituiva il presupposto del provvedimento in data 19 settembre 2018 che a sua volta integrava il programma recependo le modalità risarcitorie indicate della scrittura privata depositato dalla difesa e sottraendo alla libera disponibilità delle parti i profili attinenti alle modalità e ai tempi dell'adempimento della obbligazione stessa "dispone, nei confronti dell'amputato Vidal Mauro, la sospensione per la durata di 8 mesi del presente processo, con messa alla prova da eseguirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel programma di trattamento, da ritenersi qui richiamalo, elaborato dall 'UE.P.E. con il consenso dell'imputato., nonché dell'integrazione disposta da questo giudice, da intendersi anch'essa qui richiamata, disposta anch'essa con il consenso dell 'imputato" Tale modalità risarcitoria, tra l'altro, era conseguenza della rinuncia della persona offesa a parte del risarcimento (risultando la stessa disponibile a ricevere 3500 C a fronte di un danno subito di 7338,30 C per effetto della truffa di cui il ricorrente era imputato).

Proprio nel provvedimento 29 maggio 2018, l'estensore evidenzia come la capacità reddituale dell'imputato non risultasse pari a zero essendo questo dedito a lavori saltuari.

3. Non può ritenersi che la revoca della messa alla prova sia esclusa dalla mancata volontà della persona offesa di avvalersi della clausola risolutiva espressa evidentemente contenuta nella transazione il cui contenuto è richiamato nel provvedimento di ammissione. Infatti, l'indicazione degli obblighi risarcitori del soggetto ammesso alla prova risulta del tutto autonoma dal sottostante accordo privatistico in quanto assurge ad autonomo contenuto del provvedimento, di natura pubblicistica, da cui dipende la possibilità di estinzione del reato.

4. Di conseguenza, l'inadempimento all'obbligo risarcitorio risulta pienamente rilevabile dallo stesso giudice che a tale obbligo risarcitorio aveva condizionato l'esito positivo della messa alla prova.

5. Nemmeno è possibile ritenere sussistente una assoluta impossibilità di adempimento tale da legittimare la messa alla prova a prescindere dall'adempimento dello stesso nel termine fissato proprio perché la presenza di una tale iniziativa appare essere coessenziale rispetto alle finalità di recupero cui l'istituto della messa alla prova è destinato.

6. Non è infine possibile attribuire rilevanza ai rinvii disposti nel corso del giudizio trattandosi di elementi del tutto estranei al programma approvato.

7. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decisoln Roma, il