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Sentenza — n. 33516/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33516/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33516/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania - sezione distaccata di Acireale-in data 11 ottobre 2011. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SEMINARA Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici della Corte territoriale non hanno considerato che nell'atto dichiarato inammissibile vi era l'esplicitazione, seppure in forma sintetica, delle motivazioni posta a base delle censure mosse alla gravata sentenza e che comunque la sintesi Ze dell'atto di / appello era speculare alla semplicità della sentenza di primo grado. Mancherebbe inoltre qualsivoglia valutazione delle subordinate articolate nel medesimo atto di appello in punto concessione delle attenuanti e conseguente rideterminazione al trattamento sanzionatorio finale. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 183 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33516/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile 2. Sia il ricorso presentato in questa sede sia l'atto di appello risultano inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero censure procedurali censura formulata in modo carente procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia allegazioni insufficientemente motivate mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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art. 183 cod. proc. pen
Infatti, si tratta di nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMINARA GIUSEPPE nato a ACIREALE il 17/01/1963 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania - sezione distaccata di Acireale-in data 11 ottobre 2011.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SEMINARA Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici della Corte territoriale non hanno considerato che nell'atto dichiarato inammissibile vi era l'esplicitazione, seppure in forma sintetica, delle motivazioni posta a base delle censure mosse alla gravata sentenza e che comunque la sintesi Ze dell'atto di / appello era speculare alla semplicità della sentenza di primo grado. Mancherebbe inoltre qualsivoglia valutazione delle subordinate articolate nel medesimo atto di appello in punto concessione delle attenuanti e conseguente rideterminazione al trattamento sanzionatorio finale. 2.2.

Violazione di legge per omessa comunicazione dell'ordinanza impugnata al difensore di fiducia del giudizio di merito contenendo la PEC inviata dalla cancelleria con atto radicalmente diverso rispetto a quello indicato nell'oggetto e che avrebbe dovuto effettivamente essere notificato. 2.3. Violazione di legge in conseguenza della nullità della prima notificazione del decreto di citazione nel giudizio di merito in primo grado in quanto effettuato in luogo e con modalità non corrispondenti a quelle obbligatorie per legge. In particolare, l'imputato risiedeva all'estero e risulterebbe iscritto all'AIRE sin dal 2001 (sul punto il ricorrente si riserva il deposito della documentazione relativa.) Inoltre, in dibattimento sarebbe emerso che il ricorrente non abitava nella propria residenza anagrafica come accertato dalla stessa PG. 2.4.

Violazione di legge in conseguenza della nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado effettuata presso il domicilio dove il Seminara non era più residente.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca ZACCO - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile 2. Sia il ricorso presentato in questa sede sia l'atto di appello risultano inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento di primo grado logicamente corretta, il ricorrente risulta essersi richiamato a principi pienamente condivisibili ma non risulta aver fatto riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

Nemmeno è possibile ritenere che le richieste subordinate superino la soglia della suddetta genericità non risultando articolabk alcuna considerazione di fatto o di diritto a fondamento di tali richieste. 2.1. La nullità della comunicazione dell'ordinanza medesima risulta sanata dal fatto che il difensore destinatario si è materialmente avvalso delle facoltà cui la comunicazione dell'atto era destinata. Infatti, si tratta di nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019 Rv. 277844 - 01). 2.2.

I rimanenti motivi - riguardanti profili endoprocessuali divenuti non più sindacabili in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello - risultano assorbiti (sul punto, cfr. anche Sez. U , n. 15498 del 26/11/2020 Rv. 280931 - 01 Lovric).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci6 in RoMa, il 27 ma