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Sentenza — n. 33514/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33514/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33514/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'istanza in epigrafe, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per la proposizione iiminigel entenza 23 novembre 2020 della Corte d'appello dell'Aquila affermando di non aver avuto conoscenza del procedimento successivamente all'udienza del 10 settembre 2020 perché, in quell'occasione, la Corte aveva articolato una riserva poi sciolta con provvedimento letto in udienza mentre il difensore si era allontanato erroneamente credendo che la stessa riserva sarebbe stata sciolta fuori udienza con conseguenti avvisi in ordine alla fissazione dei successivi incombenti. 1.1 Il PG - in persona del sostituto Antonietta Picardi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 33514/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

Parole chiave

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ritiro della querela penale ritiro dell'effetto sospensivo rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione assenza ingiustificata rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANISTRO ROBERTO nato a SAN SEVERO il 10/11/1977 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'istanza in epigrafe, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per la proposizione iiminigel entenza 23 novembre 2020 della Corte d'appello dell'Aquila affermando di non aver avuto conoscenza del procedimento successivamente all'udienza del 10 settembre 2020 perché, in quell'occasione, la Corte aveva articolato una riserva poi sciolta con provvedimento letto in udienza mentre il difensore si era allontanato erroneamente credendo che la stessa riserva sarebbe stata sciolta fuori udienza con conseguenti avvisi in ordine alla fissazione dei successivi incombenti. 1.1 Il PG - in persona del sostituto Antonietta Picardi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

2. L'istanza è inammissibile.

3. Infatti, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili. Tali non risultano essere tutte le conseguenze di qualsivoglia libera scelta (Sez. 1, Sentenza n. 12712 del 28/02/2020 Rv. 278706 - 01) Nel caso oggetto del giudizio, la mancata presenza del difensore alla lettura - data in udienza - dell'ordinanza di rinvio è conseguenza di fatto allo stesso imputabile. Il rinvio dell'udienza è stato pronunciato in udienza e nemmeno la ricorrente indica altra causa della mancata conoscenza diversa dalla propria inadempienza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de so in Roma, il 27 maggio 2021 Il Co igliere estens