Sentenza — n. 33512/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADell'Annunziata Giovanni e Spadaro Laura, a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 22/1/2021 del Tribunale di Napoli che ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero e ha disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari applicata con ordinanza in data 20/11/2020 dal G.i.p. del tribunale di Avellino, per il reato di tentativo di rapina pluriaggravata.1 Deducono: -1.1. "Illegittimità del provvedimento impugnato. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33512/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274, c.p.p.". Con il ricorso vengono illustrati elementi a favore degli indagati, indicati nel fatto di non essere gravati da precedenti penali, di avere risarcito il danno, di avere ammesso gli addebiti e di essersi scusati oltre che di avere chiesto la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato. I ricorrenti sottolineano, inoltre, che il delitto era stato commesso nella forma tentata e che doveva ritenersi insussistente l'aggravante delle più persone riunite; che la pendenza di altro procedimento penale a loro carico poteva fungere da deterrente in prospettiva cautelare. Vengono, infine, difese le valutazioni del G.i.p.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'ANNUNZIATA GIOVANNI nato a NAPOLI il 21/01/1991 SPADARO LUANA nato a TARANTO il 07/05/1986 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Dell'Annunziata Giovanni e Spadaro Laura, a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 22/1/2021 del Tribunale di Napoli che ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero e ha disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari applicata con ordinanza in data 20/11/2020 dal G.i.p. del tribunale di Avellino, per il reato di tentativo di rapina pluriaggravata.1 Deducono: -1.1. "Illegittimità del provvedimento impugnato. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.
b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274, c.p.p.". Con il ricorso vengono illustrati elementi a favore degli indagati, indicati nel fatto di non essere gravati da precedenti penali, di avere risarcito il danno, di avere ammesso gli addebiti e di essersi scusati oltre che di avere chiesto la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato. I ricorrenti sottolineano, inoltre, che il delitto era stato commesso nella forma tentata e che doveva ritenersi insussistente l'aggravante delle più persone riunite; che la pendenza di altro procedimento penale a loro carico poteva fungere da deterrente in prospettiva cautelare. Vengono, infine, difese le valutazioni del G.i.p.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DiRrrro 1. I ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha giustificato la misura osservando come i reati venissero commessi per il mezzo di smartphone utilizzabili anche se sottoposti alla cautela domiciliare, per come effettivamente avvenuto in occasione dei fatti posti a base della misura di cui si discute, commessi mentre i due indagati si trovavano sottoposti a misura cautelare per altre vicende. 1.2.
I motivi del ricorso innanzi sintetizzati, sollevano questioni di solo merito, giacchè intese a offrire una valutazione antagonista a quella operata dal tribunale e poggiata sulla base di una disamina puntuale e approfondita degli elementi messi a sua disposizione, spiegata con una motivazione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità e del tutto priva di rilievi qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. Va, infatti, ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli -elementi esaminati dal giudice di merito»,- (Sez. 2, Sentenza n: 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e alla conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Il provvedimento impugnato, con la presente decisione, è divenuto esecutivo. Va dunque disposto che la Cancelleria provveda agli incombenti previsti dall'art. 28, del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. [sec. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 7/5/2021 Il Consigliere est