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Sentenza — n. 33510/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33510/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33510/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, c.p.p. nonché motivazione apparente in tema di ricorrenza del necessario requisito della strumentalità tra res e delictum. Nonostante il Giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto indispensabile, per l'applicazione del sequestro preventivo, il suddetto nesso di strumentalità, sarebbe assente il requisito del durevole asservimento della APRON s.r.l. e del suo patrimonio alle attività illecite: su un importo di oltre 1.276.000 euro, asseritamente riciclati, la società avrebbe contribuito alla "ripulitura" del denaro percepito per soli 9.200,00 euro, pari a poco più dello 0,7% del totale.

Regesto Legislator

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artt. 416 c.p, art. 127 c.p, art. 648 ter c.p, art. 275 c.p; Sentenza — n. 33510/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani, Rv. 260922; Sez. 3, n. 33347 del 6/6/2012, Riza, Rv. 253160). Giova ad ogni modo aggiungere che la ricorrente ha lamentato il difetto del nesso di proporzionalità, facendo riferimento soltanto al delitto di cui all'art. 648 ter c.p., senza alcun cenno al delitto associativo, su cui è invece incentrata la motivazione del provvedimento impugnato. Anche in ordine al secondo motivo del ricorso può rilevarsi, quindi, la mancanza di specificità, essendo stato omesso il confronto con le argomentazioni formulate nell'ordinanza in disamina. 1.3 H terzo motivo è privo di specificità.

Parole chiave

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sequestro conservativo convalida del sequestro appropriazione indebita e appropriazione di poca entità confisca dei proventi di reato bene sequestrato frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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artt. 416 c.p
Secondo la ricostruzione effettuata da quest'ultimo Giudice, riprodotta nel provvedimento impugnato, era emerso il durevole asservimento di alcune società, tra cui la APRON s.r.I., e dei relativi patrimoni alla commissione delle attività illecite di cui agli artt. 416 c.p.
art. 127 c.p
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
art. 648 ter c.p
Con tali argomentazioni, però, la ricorrente ha omesso di confrontarsi, limitandosi a fare riferimento al delitto di cui all'art. 648 ter c.p.
art. 275 c.p
Non è revocabile in dubbio che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da APRON S.R.L., in persona del suo procuratore speciale, avverso l'ordinanza emessa il 4 dicembre 2020 dal Tribunale di Lecce; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 7 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Uditi gli avv.ti Amilcare Tana e Alfredo Gaito, difensori della ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 5 dicembre 2020 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta da APRON S.R.L., in persona del suo procuratore speciale Antonio Raffaele Bello, contro il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 24 luglio 2020. Secondo la ricostruzione effettuata da quest'ultimo Giudice, riprodotta nel provvedimento impugnato, era emerso il durevole asservimento di alcune società, tra cui la APRON s.r.I., e dei relativi patrimoni alla commissione delle attività illecite di cui agli artt. 416 c.p. e 110, 81 e 648 ter c.p. Tali società, seppure possono aver svolto lecitamente parte dell'attività, sono state poste in maniera stabile (e non occasionale, considerata la mole dei fatti contestati) anche al servizio degli scopi illeciti, gestiti dagli indagati.

Si è ritenuto, inoltre, esistente il concreto pericolo che la libera disponibilità di impianti e depositi potesse aggravare o comunque protrarre le conseguenze del reato e agevolare la commissione di altri reati della stessa specie. • Avverso l'ordinanza, del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore della APRON s.r.I., in persona del suo procuratore speciale, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, c.p.p. nonché motivazione apparente in tema di ricorrenza del necessario requisito della strumentalità tra res e delictum. Nonostante il Giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto indispensabile, per l'applicazione del sequestro preventivo, il suddetto nesso di strumentalità, sarebbe assente il requisito del durevole asservimento della APRON s.r.l. e del suo patrimonio alle attività illecite: su un importo di oltre 1.276.000 euro, asseritamente riciclati, la società avrebbe contribuito alla "ripulitura" del denaro percepito per soli 9.200,00 euro, pari a poco più dello 0,7% del totale.

Si tratterebbe di una cifra talmente modesta da escludere in radice il nesso di pertinenzialità. Le somme addebitate ad APRON s.r.l. (9.200,00) discenderebbero da sole due fatture per un importo di euro 4.600,00 ciascuna, entrambe emesse nei confronti delle "Delle Done Giovanni V. Costr. e Serv. s.r.I., peraltro in un arco temporale ristretto (poco più di un mese). Al fine di superare il rilievo sul difetto di uno stabile asservimento, l'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento a due conversazioni telefoniche, dall'oscuro contenuto, che non avrebbero superato neppure la soglia minima di rilevanza indiziaria tale da giustificare la formulazione di un'incolpazione specifica.

Non sarebbe stato accertato se alle somme, in ipotesi incassate dal distributore, non derivate da effettive forniture di gasolio per autotrazione, corrispondesse una significativa riduzione del combustibile esistente nei serbatoi della pompa. Inoltre, le somme, oggetto di riciclaggio, sarebbero irrilevanti anche alla luce del volume di affari di APRON s.r.I., che ha dichiarato ricavi, dal 4 agosto al 31 dicembre 2017, pari ad euro 2.191.000, al netto di IVA; nell'anno 2018, pari ad euro 6.127.000 al netto di Iva 2017. In definitiva, sia in relazione al complessivo valore economico delle attività illecite contestate nel presente procedimento e in specie di quelle di riciclaggio di cui al capo 25 sia in relazione al volume di affari leciti di APRON s.r.I., l'ammontare del presunto riciclaggio, oggetto di addebito, rappresenterebbe un dato davvero irrisorio, tale da escludere in radice la natura strumentale ed asservita agli scopi illeciti della società ricorrente.

Sul punto l'ordinanza non avrebbe risposto;

2) violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, c.p.p. nonché motivazione mancante in tema di sussistenza del necessario requisito della proporzionalità ed adeguatezza. Sotto il profilo economico, il profitto di euro 9.200,00 sarebbe pari allo 0,05% dei ricavi di euro 15.129.184, registrati nell'ultimo bilancio 2019; sotto il profilo patrimoniale, il valore delle due fatture rappresenterebbe il 2,5 del patrimonio netto, con conseguente difetto di proporzionalità tra il coinvolgimento della società nell'attività illecita e l'estensione indiscriminata del sequestro.

Dopo avere ricordato che anche secondo la Corte di Strasburgo la proporzionalità tra condotta e misura limitativa è uno dei requisiti da rispettare alla luce dell'art. 7 Cedu, la società ricorrente ha affermato che il Tribunale del riesame non avrebbe espresso alcuno spunto argomentativo sul punto, pure dedotto con il riesame, laddove si era evidenziata l'assoluta irrilevanza dell'attività asseritamente illecita, posta in essere tramite APRON s.r.I., se rapportata sia al volume di affari complessivo della società sia alla pretesa complessiva entità del danaro riciclato da Quarta Pierluigi e dai suoi presunti sodali;

3) violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, c.p.p. nonché motivazione mancante in tema di ricorrenza del necessario requisito della concretezza ed attualità del periculum in mora, illogicamente desunto dalla nota della Guardia di Finanza del 17 luglio 2020, che nulla indicherebbe sul fatto che la società sia stata concretamente utilizzata quale strumento di riciclaggio dei proventi dell'evasione dell'accisa, anche in epoca successiva alle date indicate nel capo 25) dell'imputazione. Il 13 aprile 2021 sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse della ricorrente, incentrati, in particolare, sul difetto del nesso di proporzionalità, che inficerebbe la misura cautelare reale in questione. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo, con cui si è censurata la violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, c.p.p. nonché la motivazione apparente in ordine al necessario requisito della strumentalità tra res e delictum, è privo di specificità. Giova premettere che questa Corte (ex multis: Sez. 6, n. 20244 dell'8/2/2018, Rv. 273268; Sez. 6, n. 5845 del 20/1/2017, Rv. 269374), in tema di sequestro preventivo, è ferma nel ritenere che è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che l'oggetto del sequestro preventivo deve essere caratterizzato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, r non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" e il reato.

Si è affermato, con particolare riferimento alle società, che è legittimo il sequestro preventivo delle quote societarie, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalitàtra detti beni ed il reato contestato" (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473) e detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché, in questi casi, ciò che rileva non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864).

Si è aggiunto, inoltre, che "è legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali" (Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Cascino, Rv. 240574; Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001, Leonasi, Rv. 219855). Così delineata la cornice ermeneutica entro la quale deve essere esercitato il presente scrutinio, va evidenziato che l'ordinanza impugnata non è inficiata dalla violazione delle suindicate coordinate; né è carente di motivazione o presenta una motivazione apparente.

Vizi, questi, per i quali soltanto è ammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali (così Sez. un., n. 5876 del 28/1/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; conforme, Sez. V, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129). Il Tribunale del riesame, infatti, condividendo le valutazioni espresse nel titolo cautelare genetico, ha premesso che era sussistente il fumus commissi delicti relativamente ai reati di cui agli artt. 416 c.p., 110, 81 e 648 ter c.p., essendo emersa da una copiosa opera di intercettazione telefonica ed ambientale e da una serie di servizi di osservazione, pedinamento e controllo, posti in essere da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'esistenza di un'associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, di falsificazione della documentazione, posta a corredo dei prodotti petroliferi, di reati fiscali di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs n. 74/2000.

In particolare, secondo il Collegio del riesame, nel corso delle attività di intercettazione era emerso che la predetta associazione era articolata in due gruppi, uno "romano", che faceva capo a Luigi ed Emiliano Lombardi, e l'altro "leccese", capeggiato da Pierluigi Quarta e stabilmente dedito alla distrazione del prodotto petrolifero agevolato dalla sua destinazione "naturale" (settore agricolo) a soggetti diversi dai destinatari del prodotto.Il Tribunale del riesame ha sottolineato che la società APRON veniva utilizzata da Quarta Pierluigi per riciclare i proventi del reato derivanti dall'illecita vendita di gasolio agricolo.

Come rappresentato anche graficamente ai fogli 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, "l'organizzazione si avvale di due società, di cui una è la APRON s.r.I., la quale ricicla il provento illecito derivante dalla vendita del gasolio agricolo attraverso l'emissione di false fatture attestanti l'avvenuta fornitura di gasolio per autotrazione ai soggetti che, avendo invece ricevuto ingenti quantitativi di gasolio agricolo, necessitano di una fattura sia per abbattere í ricavi sia per richiedere all'erario il rimborso parziale dell'accisa, prevista per le predette categorie".

In sintesi, secondo il Collegio del riesame, APRON s.r.l. è utilizzata stabilmente da Quarta Pierluigi per realizzare la frode, fornendo il gasolio agricolo a soggetti non autorizzati a riceverlo, e poi riciclare il denaro. A fronte di siffatte argomentazioni risulta evidente la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il sequestro dei beni della società e il delitto associativo, essendo la società stabilmente asservita alla realizzazione degli scopi dell'associazione. Con tali argomentazioni, però, la ricorrente ha omesso di confrontarsi, limitandosi a fare riferimento al delitto di cui all'art. 648 ter c.p. e a porre in correlazione la società esclusivamente con il reato di riciclaggio, che costituisce solo un segmento della complessa attività illecita, posta in essere nel caso in esame.

Nel rimarcare che su un importo di oltre 1.276.000 euro, asseritamente riciclati, la società avrebbe contribuito alla "ripulitura" del denaro percepito per soli 9.200,00 euro, pari a poco più dello 0,7% del totale, che sarebbe una cifra talmente modesta da escludere in radice il nesso di pertinenzialità, la ricorrente non ha considerato che il menzionato nesso è stato ritenuto sussistente in relazione anche al delitto di associazione per delinquere, in ordine al quale APRON s.r.l. aveva assunto un ruolo centrale, essendo uno strumento utilizzato per la realizzazione degli scopi del sodalizio, come innanzi indicato.

Ne discende che la ricorrente non ha posto in discussione la vera ratio decidendi dell'ordinanza in disamina, così che le deduzioni, veicolate con il primo motivo, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838). 1.2 Il secondo motivo del ricorso e i motivi aggiunti, concernenti il difetto di proporzionalità tra il coinvolgimento della società nell'attività asseritamente illecita e l'estensione indiscriminata del sequestro, non è consentito, perché attiene a questione che non è stata sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame.

Non è revocabile in dubbio che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979). La ricorrente ha dedotto di avere sollevato la menzionata questione in sede di riesame "laddove si era evidenziata l'assoluta irrilevanza dell'attività asseritamente illecita, posta in essere tramite APRON, se rapportata sia al volume di affari complessivo della società sia alla pretesa complessiva entità del danaro riciclato da Quarta e dai suoi presunti sodali".

Deve però rilevarsi che con tali deduzioni non può ritenersi eccepito il difetto di proporzionalità tra il coinvolgimento della società nell'attività illecita e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. Ponendo l'attenzione sull'irrilevanza dell'attività illecita, posta in essere dalla ricorrente, rispetto al volume complessivo di affari della società e all'entità del denaro riciclato da Quarta Pierluigi, la ricorrente ha invero eccepito il difetto del nesso di pertinenzialità ma non anche la sproporzione in ipotesi esistente tra l'oggetto del vincolo cautelare e l'attività illecita.

Nessun riferimento chiaro e diretto vi è, infatti, ai beni sequestrati e al loro valore, che costituiscono uno dei due necessari elementi da porre in comparazione al fine di valutare la proporzionalità e l'adeguatezza del vincolo cautelare. Essendo stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, la questione relativa al difetto di proporzionalità incorre nella sanzione prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.. Al riguardo, giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è inammissibile qualora venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità la violazione del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare (Sez. 5, n. 7052 del 15/1/2020, Rv. 278309;

Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani, Rv. 260922; Sez. 3, n. 33347 del 6/6/2012, Riza, Rv. 253160). Giova ad ogni modo aggiungere che la ricorrente ha lamentato il difetto del nesso di proporzionalità, facendo riferimento soltanto al delitto di cui all'art. 648 ter c.p., senza alcun cenno al delitto associativo, su cui è invece incentrata la motivazione del provvedimento impugnato. Anche in ordine al secondo motivo del ricorso può rilevarsi, quindi, la mancanza di specificità, essendo stato omesso il confronto con le argomentazioni formulate nell'ordinanza in disamina. 1.3 H terzo motivo è privo di specificità.

In via generale deve ricordarsi che, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 42129 dell'8/4/2019, Rv. 277173), in tema di sequestro preventivo impeditivo, il "periculum in mora" deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Siffatto legame è stato ritenuto esistente dal Tribunale del riesame, che ha sottolineato che dalla nota della Guardia di Finanza del 17 luglio 2020 "emerge che il Quarta, capo del sodalizio e gestore di fatto della Apron s.r.I., ha continuato imperterrito nell'attività di distrazione del gasolio agricolo, circostanza confermata anche dal sequestro del deposito della società costituita dal predetto indagato".

Il Tribunale del riesame ha quindi concluso nel senso che APRON s.r.l. era totalmente asservita alla realizzazione dei delitti scopo dell'associazione di cui al capo 1) e nell'autoriciclaggio del denaro proveniente dall'illecita distrazione del gasolio agricolo "e ad oggi continua ad essere utilizzata agli stessi scopi". Trattasi di argomentazioni che, nell'evidenziare la persistente strumentalità della società rispetto all'attività illecita contestata, sfuggono ad ogni rilievo censorio, avendo fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha determinato la causa di inammissibilità del ricorso per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali