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Sentenza — n. 33509/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33509/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33509/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 10/10/2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Stanley Bet Malta Limited in relazione al reato di appropriazione indebita di beni e somme di danaro per circa C 85.000,00, appartenenti alla persona offesa, per conto della quale esercitava l'attività di servizio di ricevitoria.

Regesto Legislator

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art. 2033 cod. civ, art. 646 c.p; Sentenza — n. 33509/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve però rilevarsi che l'art. 646 c.p. punisce l'appropriazione indebita del denaro e della cosa mobile altrui di cui il soggetto abbia "a qualsiasi titolo" il possesso. Sono indifferenti, quindi, le ragioni o lo scopo per cui l'agente ha avuto il possesso della cosa, purché il potere di fatto sia stato anche conseguito in modo lecito. Se invece il possesso deriva da una condotta illecita, come ad es. l'estorsione, l'agente sarà punito per la condotta criminosa in forza della quale ha conseguito il possesso della cosa ed il successivo momento appropriativo resterà in essa assorbito.

Parole chiave

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appropriazione indebita abuso di un impianto per l'elaborazione di dati azione di indebito arricchimento indebito sovraindebitamento assunzione esterna di debito

Disposizioni normative citate

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art. 2033 cod. civ
vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto illegittima la pretesa della Stanley Bet in quanto priva di concessione, sicché "per il principio civilistico di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod.
art. 646 c.p
Deve però rilevarsi che l'art. 646 c.p.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: De Rosa Pasquale, nato a Nocera Inferiore il 27/05/1983, avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte di Appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 10/10/2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Stanley Bet Malta Limited in relazione al reato di appropriazione indebita di beni e somme di danaro per circa C 85.000,00, appartenenti alla persona offesa, per conto della quale esercitava l'attività di servizio di ricevitoria.

2. Ricorre per cassazione De Rosa Pasquale, deducendo:

1) violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, maturata anche tenuto conto dei periodi di sospensione del termine;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, con conseguente improcedibilità dell'azione penale, tenuto conto che la parte civile aveva pressoché immediatamente avuto contezza del fatto illecito commesso dall'imputato in forza di un collegamento on-line che le permetteva il controllo di ogni operazione da questi compiuta;

3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'appropriazione dei beni strumentali della parte civile. La Corte non avrebbe offerto alcuna prova di tale circostanza, non riveniente dall'esame del teste Menichelli, le cui dichiarazioni non sarebbero state congruamente valutate e che aveva rivestito al contempo la veste di teste, persona offesa e consulente della parte civile. L'ammanco in danno di quest'ultima società con il correlativo danno non sarebbero stati provati se non attraverso una inaffidabile ricostruzione contabile informatica proveniente dalla stessa società;

4) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità della consulenza tecnica agli atti, consistenti nei dati di un programma gestionale della stessa società vittima del reato, da essa proveniente e non da un perito terzo, mai nominato;

5) vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto illegittima la pretesa della Stanley Bet in quanto priva di concessione, sicché "per il principio civilistico di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente" non avrebbe potuto essere ottenuta.CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. 3.1. In ordine al secondo motivo, che ha priorità logica inerendo alla tempestività della querela sporta I'l giugno del 2012, deve rilevarsene l'infondatezza (o manifesta) stante che la Corte di appello, con valutazioni tratte dal merito del giudizio, qui non rivedibile, ha ritenuto che la piena conoscenza della condotta illecita dell'imputato da parte della persona offesa si era avuta solo allorquando il ricorrente non aveva voluto restituire i beni di cui si era appropriato nonostante la diffida notificatagli il 25 marzo del 2012, dalla quale occorreva partire per valutare l'atto di impulso dell'azione penale.

Si è fatta, dunque, corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 24/1172015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954). 3.2. In ordine al primo motivo, risulta che il reato è stato commesso, secondo l'imputazione, il 12 febbraio del 2012. La prescrizione ordinaria, tenuto conto della proroga, maturava il 12 agosto del 2019. Tuttavia, occorre considerare i periodi di sospensione del termine di prescrizione, specificamente individuati anche dal giudice di appello (vedi scheda del 16/6/2021), per un totale di giorni 693 (giudizio di primo grado dal 15.5.2013 al 14.1.2014; dal 14.1.2014 all'11.6.2014; dall'11.6.2014 all'8.4.2015, tre udienze rinviate per astensione degli avvocati, più 64 gg. sospensione COVID).

Il reato, pertanto, non era prescritto alla data della sentenza di appello (deliberata il 18/1/2021). 3.3. Quanto ai motivi che investono la responsabilità, occorre rilevare, in ordine al quarto motivo, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità di atti (consulenza tecnica documentazione contabile), che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (S.U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, la Corte ha pacificamente fatto affidamento, per affermare la responsabilità dell'imputato, sulla testimonianza orale del teste Minichilli Elena, dipendente all'epoca dei fatti del dipartimento contabile della società parte civile. L'attendibilità di tale teste e dei chiarimenti dalla stessa effettuati sulla documentazione agli atti - proveniente dal programma informatico della stessa vittima - non è scalfita dalle generiche affermazioni difensive, posto che il ricorrente, come si evince dalle due sentenze di merito, aveva provato a sostenere la sua estraneità ai fatti indicando un terzo soggetto come gestore della ricevitoria, poi abbandonando siffatta linea difensiva senza produrre ulteriori elementi a discarico aventi oggettività contabili contrarie alla tesi di accusa.

Ne consegue che la Corte ed il Tribunale - pervenuti a conforme giudizio di condanna - hanno estrinsecato i loro poteri di merito nel ritenere affidabile il resoconto proveniente dalla persona offesa, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Si ricordi, in proposito, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 767 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575. 3.4.

Attraverso le argomentazioni contenute a proposito del quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che l'attendibilità della persona offesa, come valutata dai giudici di merito, comporta che la prova in ordine all'ammanco del denaro e dei beni strumentali risulta sorretto da congrua motivazione. Ne consegue in questa prospettiva che, con riguardo ai beni strumentali appartenenti alla società vittima del reato, la loro appropriazione da parte dell'imputato è documentata, come precisato dal Tribunale, dall'atto di messa in mora nei suoi confronti ricomprendente detti beni oltre al denaro secondo gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e la cui interpretazione è relegata al merito del giudizio (fg. 5 della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata). 3.5.

Infine, la Corte ed ancora meglio il Tribunale hanno argomentato in ordine alla irrilevanza dell'assenza di concessione da parte della società Stanley Bet.Il Tribunale, in particolare, ha richiamato le pronunce dei giudici amministrativi e di quelli europei nonché le pronunce di questa Corte relative all'attività svolta dalla Stanley Bet, secondo le quali "non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero, privo di concessione in conseguenza della mancata partecipazione al bando di gara, a causa della non conformità, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 TFUE" (cfr.

Sez. 3, n. 27864 del 3.5.2016, Rv 267468). Oltre a quanto detto, occorre richiamare la sentenza di questa Corte di cassazione (Sez. 2, n. 47127 del 9/9/2019, Tagliamento, Rv. 277930), sullo specifico tema. Nella parte motiva di tale decisione, si legge: "giova rimarcare che la tesi del ricorrente è errata. Secondo il ricorrente, infatti, le somme provenienti dalle scommesse sportive sarebbero state conseguite attraverso la commissione di un reato da parte della Stanley Bet e ciò renderebbe inconfigurabile il delitto di appropriazione indebita.

Deve però rilevarsi che l'art. 646 c.p. punisce l'appropriazione indebita del denaro e della cosa mobile altrui di cui il soggetto abbia "a qualsiasi titolo" il possesso. Sono indifferenti, quindi, le ragioni o lo scopo per cui l'agente ha avuto il possesso della cosa, purché il potere di fatto sia stato anche conseguito in modo lecito. Se invece il possesso deriva da una condotta illecita, come ad es. l'estorsione, l'agente sarà punito per la condotta criminosa in forza della quale ha conseguito il possesso della cosa ed il successivo momento appropriativo resterà in essa assorbito.

Al contrario, se il possesso viene trasferito in modo lecito da chi deteneva la cosa illecitamente (ad es. un ladro), si configura l'appropriazione indebita. Basti pensare al caso di colui che si rifiuti di restituire la cosa rubata al ladro, che gliel'aveva consegnata in deposito temporaneo. In tale ipotesi l'agente risponderà comunque di appropriazione indebita. Alla luce di tali coordinate deve allora ritenersi che il ricorrente ha commesso il delitto di appropriazione indebita, pur se, in ipotesi astratta, la società Stanley Bet avesse conseguito le somme di denaro, oggetto delle scommesse sportive, illecitamente".

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliber