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Sentenza — n. 33508/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33508/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33508/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava sentenza del Tribunale di Roma del 18/7/2011 che a \teva condannato la ricorrent, al a pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civi ,i: Regent International s.r.l. in ordine al reato di truffa per avere ottenuto somm t! p,:.r pagamento di biglietti aerei quale dipendente della parte civile senza riversai a a medesima.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'esclusione di profili di manifesta infondatezza in ordine a tutti i motivi ,1 ricorso impone al Collegio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di dichiarai t l'estinzione del reato stante la prescrizione maturata successivamente al sentenza di appello e prima della trasmissione del fascicolo a questa Corte (il reaI c risulta consumato il 16/8/2008 e la prescrizione massima è di anni sette e me; sei). 4.1. Va, pertanto, annullata senza rinvio la se ltenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, confermandosi, per l'effetto, le statuizioni civili.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa rimborso delle spese di viaggio concussione corruzione licenziamento immediato per truffa compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'esclusione di profili di manifesta infondatezza in ordine a tutti i motivi ,1 ricorso impone al Collegio, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ferraiuolo Maria Manuela, nata a Rimini il 12/9/1977, avverso la sentenza del 7/10/2015 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. Salvatore Sciullo, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava sentenza del Tribunale di Roma del 18/7/2011 che a \teva condannato la ricorrent, al a pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civi ,i: Regent International s.r.l. in ordine al reato di truffa per avere ottenuto somm t! p,:.r pagamento di biglietti aerei quale dipendente della parte civile senza riversai a a medesima.

2. Ricorre per cassazione Ferraiuolo Maria Manuela, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dicarat si l'intervenuta prescrizione del reato prima della notifica al difensore della se: iten2: d appello;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenu:o ci - il reato fosse stato commesso in data successiva a quella indicata nel ir- putazione - non ad agosto del 2008 ma nel dicembre di quell'anno - circulan d'e avrebbe comportato una mancata correlazione tra accusa contestata se ntenza;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte pffer : o istificazioni sulla modifica del tempus commissi delicti come indicata nel s, con,- rri ptivo;

4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniegc circostanze attenuanti generiche. 2.1. Con memoria in data 19/7/2021, la dife .1 dell'imputata ha dep )site si vi 3 pec una memoria con cui ha replicato alle conctusioni di cui alla reqirsitor scritta del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I primi tre motivi di ricorso sono infondati. fl quarto è inammissibH. 3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che il reato, s, con( l'i nputazione, è stato commesso il 16 agosto del 2008. La prescrizione è. d riqu ir :ervenuta, tenuto conto della proroga del termine dopo sette anni e se me: al .a data del 16 febbraio 2016, successiva a quella della sentenza impAna' (celiberata il 7/10/2015), indipendentemente dalla notifica dell'avviso d; deposi is. cptílla sentenza all'imputata presso il difensore (avvenuto il 15/3/2019) ciie m • rteva.

Ai fini del computo della prescrizione del reato deve, infatti, essere p -eso considerazione esclusivamente il momento della lettura del disposit vc de sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazio -e a; pretesa punitiva e non quello successivo di depcsito della motivazion ci contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la de :isior è fondata, ovvero di notifica dell'estratto, quale adempimento necessario ai fi:i della decorrenza del termine per l'impugnazione (in termini Sez. 1, n. 20432 dc 2015, Rv. 263365.

In applicazione del principio, la Corte ha dici iara:: inammissibile il ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per d dor del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pro tunc:. della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estrè;dc del': decisione all'imputato contumace). 3.2. In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere -atU : congiuntamente attenendo allo stesso tema, deve essere ribadito l'inse.e,na -nen delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alla sentenza n. 36551 del 201'), :arel secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e 'enz per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, ni i su elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l' pote astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sul'o3get; dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della cife ;a; r consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddet o ne va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contest lzior e sentenza perché, vedendosi in materia di garan,de e di difesa, la viola2 one del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia enu a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine ail'oiget dell'imputazione (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancaroti post-fallimentare qualificato dalla Corte come bancarotta pre-fallimentare).

Le successive conformi sentenze della Corce di legittimità, citate nel decisione impugnata, ocalizzano l'attenzione, in ogni circostanz; sull'accertamento in ordine alla possibilità di difesa dell'imputato durante i processo rispetto alle modifiche intervenute. La ricorrente non ha offerto alcun elemento dal quale poter dedurre che modificazione della sola data del commesso reato possa aver causato un concrei pregiudizio alle sue prerogative difensive, posto che ella aveva avuto pier contezza degli addebiti con:ro i quali aveva esercitato i suoi diritti negando il coinvolgimento nel reato, iinmutato nei suoi elementi costitutivi e di fatto.3.3.

Il quarto motivo è inammissibile poiché ch.l tutto eccentrico rispetto al statuizioni di merito, posto che il Tribunale aveva riconosciuto le circostani attenuanti generiche per di più ritenendole prevalenti sulle aggravanti.

4. L'esclusione di profili di manifesta infondatezza in ordine a tutti i motivi ,1 ricorso impone al Collegio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di dichiarai t l'estinzione del reato stante la prescrizione maturata successivamente al sentenza di appello e prima della trasmissione del fascicolo a questa Corte (il reaI c risulta consumato il 16/8/2008 e la prescrizione massima è di anni sette e me; sei). 4.1. Va, pertanto, annullata senza rinvio la se ltenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, confermandosi, per l'effetto, le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pei prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 7.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gi