Sentenza — n. 33507/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale ritenuto che l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela. I fatti ascritti al ricorrente si erano arrestati, secondo l'imputazione, al 7 maggio del 2014 e la querela era stata sporta solo il 17 dicembre 2014. L'attività illecita del ricorrente sarebbe stata conosciuta dalle vittime fin dal momento di realizzazione della condotta, in quanto coincidente con la data dell'ultimo versamento di danaro del 7 maggio 2014 in forza di un rapporto professionale con l'imputato a loro noto. Sul punto, la Corte non avrebbe offerto una congrua giustificazione quanto alle ragioni del ritardo nella presentazione della querela;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33507/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Riccardi Maurizio, nato a Roma il 06/10/1952, avverso la sentenza del 04/10/2018 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; viste le conclusioni della difesa (avv. Addesi Annina - avv. Ferrari Giovanni), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentite le conclusioni del patrono delle parti civili Danova Luigi e Balzoni Romana (avv.
Lorenzo Simonetti quale sostituto processuale dell'avv. Giovanni Ferrari), il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato con conferma delle statuizioni civili e condanna alle spese del grado.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma dell'11/5/2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in ordine al reato di truffa, per avere ottenuto dalle persone offese Danova Luigi e Balzoni Romana, a più riprese, somme di danaro (per un totale di circa 50 mila euro) fingendo, quale legale di fiducia, di compiere attività professionali in loro favore, in particolare un'azione di recupero di un credito vantato dalle vittime nei confronti di un terzo.
2. Ricorre per cassazione Riccardi Maurizio, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale ritenuto che l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per tardività della querela. I fatti ascritti al ricorrente si erano arrestati, secondo l'imputazione, al 7 maggio del 2014 e la querela era stata sporta solo il 17 dicembre 2014. L'attività illecita del ricorrente sarebbe stata conosciuta dalle vittime fin dal momento di realizzazione della condotta, in quanto coincidente con la data dell'ultimo versamento di danaro del 7 maggio 2014 in forza di un rapporto professionale con l'imputato a loro noto. Sul punto, la Corte non avrebbe offerto una congrua giustificazione quanto alle ragioni del ritardo nella presentazione della querela;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. L'inerzia del ricorrente, consistita nel non effettuare alcuna attività professionale nell'interesse delle persone offese pur a fronte del mandato e delle somme di danaro ricevute, sarebbe da ascriversi a mero inadempimento contrattuale penalmente irrilevante. La Corte non avrebbe offerto valida motivazione in ordine agli elementi costitutivi della truffa, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo;
3) vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati e generici.3.1. Quanto al primo motivo, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954). Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha sottolineato che, nel caso di specie, la piena conoscenza dei fatti illeciti in capo alle vittime era scaturita a seguito di un accertamento dalle stesse effettuato presso la Banca d'Italia il 22 settembre del 2014 per controllare quanto da loro falsamente rappresentato dal ricorrente circa la trattativa in corso per il recupero del credito in realtà inesistente.
Ne consegue che la querela del 17 dicembre 2014 è stata correttamente ritenuta tempestivamente presentata entro i tre mesi previsti dalla legge decorrenti dalla effettiva conoscenza della condotta delittuosa dell'agente da parte delle vittime del reato. 3.2. Il secondo motivo incorre nella stessa genericità del primo allorquando il ricorrente non si confronta specificamente con la decisiva circostanza, messa in luce dalla Corte di Appello con giudizio di merito non rivedibile in questa sede in quanto privo di vizi logico-giuridici, secondo la quale l'imputato aveva ottenuto dalle persone offese un mandato professionale per intraprendere un contenzioso civile che non aveva neanche iniziato, sicché la sua condotta, fin dall'inizio, era stata permeata dal dolo e dall'inganno, successivamente manifestatisi anche lungo il periodo di contatto con le vittime, di nuovo ingannate sulla esistenza non vera di trattative con la controparte.
Nel che, la sussistenza ab origine di artifici e raggiri posti in essere per assicurarsi l'incarico professionale in forza del quale il ricorrente aveva ottenuto cospicui anticipi senza mai adoperarsi in favore dei suoi clienti. Ne consegue che il comportamento dell'agente è stato correttamente ritenuto ascrivibile, anche dal punto di vista soggettivo, al reato di truffa e non ad un mero inadempimento contrattuale come si vorrebbe in ricorso. Al riguardo, va ricordato in tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 9/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908). 3.3.
In ordine al terzo motivo, la Corte di appello, nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la condotta del ricorrente ritenendola grave in relazione alle funzioni esercitate quale avvocato civilista. La motivazione è ampiamente esauriente avendo fatto riferimento ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Rv 204768).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Danova Luigi e Balzoni Romana che liquida in complessive C 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 7.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presiden