Sentenza — n. 33506/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di appropriazione indebita poiché la condotta, come ricostruita dai giudici di merito, potrebbe configurare, al più, una truffa, avendo finto l'imputato di intrattenere trattative con l'INPS per la restituzione delle somme ottenute dalle persone offese;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 445 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33506/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo; è inammissibile nel resto, essendo i primi due motivi manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce una violazione di legge inerente alla qualificazione giuridica del fatto che non aveva formato oggetto dell'atto di appello e che, pertanto, è inammissibile in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., presupponendo accertamenti in fatto sottratti al presente giudizio di legittimità. Si rileva, inoltre, che il ricorrente non ha manifestato alcun concreto interesse a coltivare tale motivo di ricorso, con il quale si vorrebbe qualificare il fatto alla stregua di un reato la cui pena massima è equivalente a quello contestato e la cui pena minima è addirittura superiore. 3.2.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Sul ricorso proposto da: Valmori Giovanni, nato a Voghera il 17/05/1942, avverso la sentenza del 18/1/2021 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. Daniela Campus in sostituzione avv.
Rossi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Pavia del 23/1/2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita della somma di C 24.500,00, al medesimo consegnata dalle vittime, in ragione del fatto di essere il loro avvocato, per essere restituita all'INPS a seguito di sentenze emesse nei loro confronti.
2. Ricorre per cassazione Valmori Giovanni, deducendo:
1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di appropriazione indebita poiché la condotta, come ricostruita dai giudici di merito, potrebbe configurare, al più, una truffa, avendo finto l'imputato di intrattenere trattative con l'INPS per la restituzione delle somme ottenute dalle persone offese;
2) vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendo mancata l'interversione del possesso ed il dolo, posto che il ricorrente non avrebbe potuto restituire la somma alle persone offese perché vittima di una procedura esecutiva da parte di Equitalia che aveva bloccato l'operatività del suo conto corrente;
3) violazione di legge per avere la Corte valutato, ai fini della mancata esclusione della recidiva, un precedente penale non riscontrato dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo; è inammissibile nel resto, essendo i primi due motivi manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce una violazione di legge inerente alla qualificazione giuridica del fatto che non aveva formato oggetto dell'atto di appello e che, pertanto, è inammissibile in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., presupponendo accertamenti in fatto sottratti al presente giudizio di legittimità. Si rileva, inoltre, che il ricorrente non ha manifestato alcun concreto interesse a coltivare tale motivo di ricorso, con il quale si vorrebbe qualificare il fatto alla stregua di un reato la cui pena massima è equivalente a quello contestato e la cui pena minima è addirittura superiore. 3.2.
Del pari, in punto di responsabilità (secondo motivo di ricorso), il ricorrente, con l'atto di appello, si era lamentato solo della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e non della mancata interversione del possesso, che è uno degli elementi integrativi del reato di appropriazione indebita dal punto di vista oggettivo, elemento comunque integrato dal fatto che il ricorrente non aveva restituito le somme pacificamente ottenute dalle vittime nonostante la diffida ricevuta ed indicata a fg. 2 della sentenza impugnata. Inoltre, quanto all'assenza di dolo, la Corte di merito ha ritenuto non provata la buona fede del ricorrente, che aveva provveduto ad incassare il denaro portato dai titoli di credito, anche attraverso la propria moglie, senza mai restituirlo alle persone offese, facendo anche credere loro di aver instaurato trattative con l'INPS che la Corte ed il Tribunale, con giudizio di merito non rivedibile in questa sede e con motivazione scevra da vizi logici, non hanno ritenuto provate dai documenti prodotti in giudizio e smentite dal fatto che l'Ente aveva proceduto nei confronti delle persone offese per la riscossione del credito.
Il ricorrente reitera le sue doglianze che già il Tribunale aveva superato con giudizio immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e confermato dalla sentenza impugnata. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva. 3.3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Dalla lettura degli atti risulta che la recidiva venne erroneamente contestata dal pubblico ministero ed erroneamente ritenuta dal primo giudice in quanto fondata su un precedente penale che faceva riferimento ad un reato estinto ex art. 445 cod. proc. pen. (in particolare si tratta del delitto di appropriazione indebita aggravata in concorso, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Voghera del 29/9/2009, irrev. 4/11/2009, reato dichiarato estinto con ordinanza Tribunale di Pavia del 3/12/2014).
Il P.M., infatti, pose a fondamento della contestazione (e della citazione a giudizio) il certificato penale del 20/5/2016 (allegato alla trasmissione degli atti per il fascicolo per il dibattimento) ove risultava come precedente l'unica condanna sopra indicata, alla quale, però, era unita l'indicazione dell'ordinanza declaratoria dell'estinzione del reato; a tale unico precedente si riferisce, poi, espressamente in sentenza anche il giudice di primo grado nel riconoscere la recidiva e nel bilanciarla, in termini di equivalenza (unitamente all'altra aggravante comune) con le attenuanti generiche (il certificato penale estratto dal giudice del dibattimento in data 22/1/2018 ai fini della decisione, poi, deliberata il 23/1/2018, riporta quale unico precedente il reato estinto).
La Corte di merito, pur constatando l'errore, ha tuttavia confermato lo status di recidivo dell'imputato in forza di un certificato penale più aggiornato, appositamente estratto per il giudizio di appello (in data 27/11/2020), sulla scorta di un diverso precedente penale successivamente iscritto (si tratta di un decreto penale di condanna irrevocabile per violazione delle norme tributarie penali). La Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello con cui la difesa ha specificamente dedotto l'errores di diritto in cui era incorso il primo giudice, non era abilitata a porvi rimedio determinando una novazione oggettiva del tema ad essa devoluto, ma - e tale rilievo è assorbente - la rinnovazione della valutazione in concreto dei presupposti per riconoscere la recidiva ha preso in esame un nuovo giudicato di condanna su un fatto storicamente diverso da quello assunto a base della valutazione operata dal primo giudice e sul quale le parti hanno interloquito.
Il che oltre vulnerare il contraddittorio ha di fatto determinato una reformatio in peius per l'imputato. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, dichiarandosi, per l'effetto, irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale del ricorrente stante l'inammissibilità dei relativi motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 7.9.2021 Il Consigliere estensor