Sentenza — n. 33505/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMallone Simonetta, nata a Colleferro il 14/02/1965, 2) Cattabiani Barbara, nata a Roma il 17/07/1964, avverso la sentenza del 31/10/2017 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; udito e lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi e lette le conclusioni scritte dei difensori delle ricorrenti: avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33505/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto giustifica la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di ulteriori testimoni, ragionevolmente ritenuti dalla Corte manifestamente superflui, secondo il dettato dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. che si applica al caso disciplinato dall'art. 603, comma 2, stante il richiamo all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen.. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva volta ad escludere l'affermazione di responsabilità dell'imputata ai soli fini civili ed anche in relazione alla più generale pronuncia di prescrizione relativa anche agli altri reati di trufl per i quali non vi è stata condanna al risarcimento dei danni nei confronti del' persone offese.
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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) Mallone Simonetta, nata a Colleferro il 14/02/1965, 2) Cattabiani Barbara, nata a Roma il 17/07/1964, avverso la sentenza del 31/10/2017 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; udito e lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi e lette le conclusioni scritte dei difensori delle ricorrenti: avv.
Luca Zennaro per Mallone Simonetta, avv. Francesco Saverio Fortuna, per Cattabiani Barbara che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; uditi e lette le conclusioni dei difensori delle parti civili:avv. Dario Andreoli (difensore e procuratore di Fabrizio Pizzarri e Andrea' Scognamiglio), avv. Fabio Viglione (difensore e procuratore di Alessio Martucci Nicola Martuicci, Maria Elena Testoni e Maria Elena Bultrini) e avv. Avv. Paolc Pagliara (Nemet Nina) insistono per la conferma delle statuizioni civili clispostE dalla sentenza impugnata, con condanna delle imputate al pagamento delle spes di costituzione e lite per il grado.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmenU riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 24/4/2015, assolveva ricorrenti dal reato di cui al capo 1) - art. 166 D.L.vo n. 58 /1998 (abuslvisrr: finanziario) - e dichiarava l'intervenuta prescrizione di tutti i reati di truffa lor. rispettivamente ascritti confermando le statuizioni civili. Le ricorrenti rispondono di varie truffe ordite nei confronti di nurriero soggetti, che inducevano con artifici e raggiri ad effettuare investimenti finanzia traendone illecito profitto.
2. Ricorrono per cassazione, ai soli fini civili, Simonetta Mallone e Barba' Cattabiani, con distinti atti. 2.1. Simonetta Mallone deduce, con unico motivo, omessa motivazione ordine alle truffe perpetrate nei confronti delle seguenti persone offese costituite come parti civili: - Gennaro Di Canto; - Andrea Scognamillo; - Fabrizio Pizzari; - Claudio Felicioni; - Patrizia Felicioni; - Guzman Bompensiere Petronio Armando; - Nina Nemet; - Aldo Mannarino; - Nicola Martucci. 2.2. Barbara Cattabiani, dopo aver prospettato la possibilità di sospensior degli effetti della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen. e dopo aver riassunt la vicenda processuale, deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancai proscioglimento della ricorrente per i reati di truffa ascrittile.La Corte avrebbe offerto una motivazione "incerta e confusa" in ordine alla posizione della ricorrente, eludendo il proprio obbligo motivazionale da rapportare al fatto che vi fosse stata condanna in favore delle parti civili Andrea Scognannillo (capo 4) e Fabrizio Pizzarri (capo 7) per le truffe perpetrate ai loro danni. In particolare, la Corte non avrebbe valutato l'assenza di prova sia in ordine alla consapevolezza della ricorrente delle false qualifiche (di avvocato e docente universitario) vantate dalla coimputata Mallone idonee ad indurre le persone offese ad effettuare degli investimenti, sia quanto alla esistenza degli investimenti vantati e sia, infine, con riferimento alla sussistenza dell'ingiusto profitto in capo alla ricorrente.
La Corte avrebbe erroneamente attribuito credibilità alle dichiarazioni delle persone offese Selem, Borello, Scognamillo e Pizzari, senza considerare il loro interesse all'esito del giudizio in quanto costituite parti civili, i motivi di astio verso le imputate e le contraddizioni contenute nelle loro dichiarazioni. Non si sarebbe tenuto conto dell'accertamento irrevocabile reso in altro procedimento penale idoneo a lumeggiare il ruolo delle parti civili Scognamillo e Pizzari come collaboratori della coimputata Mallone ed il fatto che i clienti di costei, come dichiarato dal teste di polizia giudiziaria Cittadino, sarebbero stati soddisfatti dagli investimenti finanziari effettuati.
Risulterebbe smentita la circostanza - utilizzata per dedurne la condotta concorsuale della ricorrente - che la coimputata Mallone avesse effettuato trasferimenti di danaro per l'acquisto di un appartamento della Cattabiani e che costei avesse esercitato opera di convincimento nei confronti delle parti civili Scognamillo e Pizzari affinché effettuassero investimenti per il tramite della Mallone, con la quale, al contrario, costoro avrebbero vantato un rapporto personale di amicizia e fiducia, come documentato anche dall'atto di transazione del 17.11.2008.
La Corte, su tali punti, non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni contenute nell'atto di appello e nelle memorie difensive depositate nel corso del giudizio di merito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato le statuizioni civili pur senza alcun riscontro alle dichiarazioni delle persone offese Borello e Selem e senza considerare gli elementi a favore della ricorrente indicati con il primo motivo di ricorso a proposito delle dichiarazioni di Scognamillo e Pizzari. La ricorrente si duole anche della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte della Corte di appello, finalizzata alla escussione dei testi Longo Marco e Bianco Andrea od all'acquisizione delle loro dichiarazioni rese in procedimento penale parallelo divenuto irrevocabile. L'apporto di tali prove sarebbe stato decisivo per escludere la responsabilità della ricorrente ed esse si configurerebbero come prove nuove formatesi in altro procedimento rispetto alle quali la loro assunzione sarebbe imposta dalla legge ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con memoria in data 17/7/2021, la difesa della ricorrente ha replicato alle osservazioni e conclusioni scritte formulate dal P.G. nella requisitoria del 29/6/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi manifestamente infondati. 3.1. Quanto al ricorso di Mallone Elisabetta, se ne deve rilevare l'assoluta genericità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, dalla cui lettura emerge che la ricorrente, attraverso un modulo di comportamento ripetitivo e consolidato, aveva commesso una cospicua serie di truffe - tutte dichiarate prescritte nel giudizio di appello - sia nei confronti dei soggetti indicati in ricorso, sia nei confronti di altre persone offese non costituitesi come parti civili.
Oltre a non richiamare buona parte di quanto contenuto nella sentenza impugnata - ed in quella di primo grado dal contenuto conforme - con riguardo ad ogni singolo episodio delittuoso, la ricorrente omette di considerare la decisiva circostanza, sottolineata dalla Corte territoriale e dal Tribunale, che i testimoni persone offese si riscontravano a vicenda, delineando un quadro complessivo omogeneo volto a rappresentare l'imputata quale soggetto che si evidenziava falsamente ai loro occhi come avvocato e docente universitario con competenze specifiche nel settore degli investimenti e che prospettava alle vittime l'impiego di danaro "per l'acquisizione di aziende in dissesto, risanamento dei bilanci e successiva ricollocazione sul mercato con realizzazione di ingenti plusvalenze" (fg. 15 della sentenza impugnata), così ottenendo somme di danaro, a volte anche ingenti, dalle persone offese senza aver mai dato la benché minima prova di avere avviato alcuno degli investimenti prospettati e di possedere le specifiche qualità professionali millantate.
Peraltro, come sottolineato dalla Corte di merito, le dichiarazioni delle vittime erano state riscontrate da documentazione bancaria ed anche da testimonianze di soggetti terzi (non ricompresi nel lungo elenco di persone offese) che avevano confermato il modus procedendi adottato dall'imputata (testi Gatta Paola e Massi Elena, del tutto "obliterati" dalla ricorrente). Nel compiere le operazioni fraudolente, era stato concordemente affermato da alcune vittime e dalla stessa Gatti Paola, che la ricorrente si avvaleva del consapevole ausilio delle altre coimputate, tra le quali la ricorrente Cattabiani.
L'avere omesso di considerare la convergenza delle risultanze testimoniali, l'emersione di un quadro omogeneo di comportamenti fraudolenti ripetutamente estrinsecatesi, rende i motivi di ricorso del tutto generici. 3.2. Anche il ricorso di Cattabiani Barbara è manifestamente infondato. 3.2.1. In primo luogo, va precisato che non si è dato corso, con separato procedimento, alla sospensione della esecuzione della condanna civile, poiché la ricorrente non ne ha fatto specifica richiesta con il ricorso, neanche in sede di conclusioni finali scritte, menzionando tale intento, non indicato come motivo, solo incidentalmente e riconoscendo ella stessa, a fg. 2 del ricorso - peraltro con corrette argomentazioni sulla inesistenza del danno grave ed irreparabile previsto dall'art. 612 cod. proc. pen. - la totale infondatezza del suo stesso assunto, che, in tal modo, non è sostenuto da un interesse concreto ed attuale ma esternato solo, come si dice in ricorso, per "dovere difensivo". 3.2.2.
Quanto ai due motivi che investono il giudizio di responsabilità e che possono essere trattati congiuntamente, devono richiamarsi le argomentazioni già espresse a proposito della ricorrente Mallone, posto che anche la Cattabiani omette di confrontarsi con l'argomento decisivo posto in risalto dalla Corte in ordine al fatto che ella, con un comportamento omogeneo e ripetitivo che aveva assunto i caratteri della stabilità, aveva collaborato con la Mallone nell'attività di procacciamento dei clienti, riferendo falsamente - come affermato dalla testimone Gatta, della quale il ricorso non fa menzione - che si trattava di un avvocato, docente universitario che "si occupava di rilevare delle aziende in fallimento che poi ristrutturava e da queste aziende ricavava una plusvalenza..."(fg. 15 della sentenza impugnata).
La ricorrente omette di considerare che le testimonianze di ogni singola persona offesa riscontravano quella delle altre sul nucleo centrale dei comportamenti della Mallone, dall'andamento abituale ai quali, in svariate occasioni - tra cui quelle nei confronti delle persone offese Scognamillo Andrea e Pizzari Fabrizio, costituitesi parte civile - ella prestava ausilio, aiutando la coimputata nell'opera di convincimento delle vittime (cfr. fgg. 16 e 17 della sentenza impugnata).La ricorrente entra nel merito del giudizio nel momento in cui, a fronte di tali dati, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dimenticando, però, che le dichiarazioni delle parti civili citate erano state riscontrate anche da quelle delle persone offese di altri reati dichiarati prescritti e dei quali la ricorrente non è stata chiamata a rispondere civilmente, come Felicioni Patrizia (fg. 23 della sentenza impugnata, secondo la quale la ricorrente percepiva dalla Mallone "quasi uno stipendio fisso"), indicazione che trova conforto anche nelle dichiarazioni di Salem Erica, persona offesa di altro reato non rientrante tra quelli per i quali era intervenuta condanna a carico della ricorrente.
La Corte ha anche chiarito che la tecnica truffaldina prevedeva l'acquisizione della fiducia da parte delle vittime, circostanza che giustificava il fatto che costoro (il riferimento è a quelle rispetto alle quali vi è stata condanna civile, Scognamillo e Pizzari, capi 4 e 7) prima di comprendere di essere state raggirate, si fossero dimostrate contente degli investimenti effettuati (non effettivamente posti in essere ma remunerati attraverso l'utilizzo di somme provenienti da altre truffe parallele proprio al fine di carpire la fiducia) e si fossero attivate per allargare i contatti della Mallone in forza di un rapporto di amicizia creatosi con la stessa.
La valutazione della Corte, che attinge al merito non rivedibile del giudizio, è che tale circostanza fortificava il quadro accusatorio anziché smentirlo come vorrebbe la ricorrente. Quest'ultima omette ancora di rilevare, infine, che egli stessa e la Mallone non avevano dato alcuna prova documentale di aver effettuato gli investimenti promessi alle vittime e che il teste Pizzari aveva dichiarato di essere stato presente nel momento in cui la Mallone si era prestata a versare in favore della ricorrente la somma consegnata a titolo di caparra per l'acquisto di un immobile, circostanza indirettamente confermata, quanto all'interesse economico della ricorrente che ella sostiene essere stato inesistente, dalla teste Borello, persona offesa di altra truffa dichiarata prescritta fin dal primo grado di giudizio (capo 12) (cfr. fg. 21 della sentenza impugnata).
Tanto giustifica la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di ulteriori testimoni, ragionevolmente ritenuti dalla Corte manifestamente superflui, secondo il dettato dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. che si applica al caso disciplinato dall'art. 603, comma 2, stante il richiamo all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen.. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva volta ad escludere l'affermazione di responsabilità dell'imputata ai soli fini civili ed anche in relazione alla più generale pronuncia di prescrizione relativa anche agli altri reati di trufl per i quali non vi è stata condanna al risarcimento dei danni nei confronti del' persone offese.
In relazione a tali ultime ipotesi, peraltro, deve ricordarsi principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 12 1 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escluder l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la su rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, co che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più concetto di "constatazione", ossia di percezione ''ictu oculi", che a quello "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità i accertamento o di approfondimento (S.U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2001 Tettamanti, Rv. 244274).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deli (--tz4u,e, ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ciascuna alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di co:pa dell stesse ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché all rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado, pe - com rispettivamente costituite nei confronti delle ricorrenti, liquidate come i dispositivo. P .(2. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamerto dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas3a dell ammende.
Condanna, inoltre, le ricorrenti alla rifusione delle s)ese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle pacti civ. rispettivamente costituite nei loro confronti così complessivamente determinate C 4.300,00 a favore di Fabrizio Pizzarri e Andrea Scognamillo (avv. Dari Andreoli); C 5.000,00 a favore di Alessio Martucci, Nicola Martucci, Maria Elen Testoni e Maria Elena Bultrini (avv. Fabio Viglione); C 3.000,00 a favore di Nem( Nina (avv. Paolo Pag