Sentenza — n. 33504/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAerrata e carente motivazione in relazione all'art. 530 c.p.p., per non essere stata raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso il reato; errata e carente motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 392 e 393 c.p., da ritenere configurato, avendo l'imputato chiesto delle somme dovutegli dalla persona offesa per il periodo lavorativo, svolto alle dipendenze di quest'ultima;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 530 c.p, art. 56 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: errata e carente motivazione in relazione all'art. 56 c.p., per essere tutta l'azione - dall'arrivo degli imputati dalla persona offesa sino alla consegna del denaro da parte di quest'ultimi agli imputati - stata svolta sotto il controllo delle forze dell'ordine. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FABIOLI STEFANO, nato a Roma il 22 ottobre 1966 avverso la sentenza n. 11860/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 17 ottobre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile; Udito l'avv. Alberto Crasta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 ottobre 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 20 novembre 2012 dal Tribunale della stessa città, con cui FABIOLI STEFANO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di estorsione. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) errata e carente motivazione in relazione all'art. 530 c.p.p., per non essere stata raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso il reato;
2) errata e carente motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 392 e 393 c.p., da ritenere configurato, avendo l'imputato chiesto delle somme dovutegli dalla persona offesa per il periodo lavorativo, svolto alle dipendenze di quest'ultima;
3) errata e carente motivazione in relazione all'art. 56 c.p., per essere tutta l'azione - dall'arrivo degli imputati dalla persona offesa sino alla consegna del denaro da parte di quest'ultimi agli imputati - stata svolta sotto il controllo delle forze dell'ordine. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo e il secondo motivo sono privi di specificità. La Corte territoriale ha affermato che dalle lineari e dettagliate dichiarazioni della persona offesa, oltre che dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra la persona offesa e l'imputato e il suo correo Pasquariello Giorgio, nonché dalle dichiarazioni del verbalizzante, testimone oculare di due incontri, avvenuti tra i due imputati e la persona offesa, era emerso che per vari anni quest'ultima aveva elargito al ricorrente delle somme di denaro per essersi egli prestato a fare da testa di legno in alcune società della stessa persona offesa, destinate al fallimento.
A fronte del rifiuto di pagare al ricorrente ulteriori e maggiori somme, questi aveva accompagnato le sue richieste di denaro con pesanti minacce, coinvolgendo nella condotta estorsiva Pasquariello Giorgio. La Corte territoriale ha aggiunto che le pretese dell'imputato non avevano una causa lecita, non potendo costituire fonte di credito civilmente rilevante il fatto di essersi l'imputato prestato a svolgere il ruolo di testa di legno in società della persona offesa, destinate al fallimento. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, tenuto conto che esse possono essere lette congiuntamente alla motivazione della sentenza di primo grado, essendosi in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, fondata sugli stessi criteri di valutazione delle prove (cfr.
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Come si legge, in particolare, nella sentenza di primo grado, l'imputato aveva svolto il ruolo di testa di legno in alcune società della persona offesa, destinate al fallimento, e in tale qualità era stato anche condannato per bancarotta fraudolenta. Le pretese del ricorrente, quindi, nascevano da condotte illecite, tenute dal medesimo nel ruolo svolto nell'ambito delle predette società, sicché non erano tutelabili in via giudiziaria, con conseguente inconfigurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che ricorre allorquando l'agente mira a soddisfare una pretesa azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria. 1.2 Anche il terzo motivo è privo di specificità.
Il Collegio del merito ha escluso il tentativo perché la somma di denaro, consegnata dalla persona offesa, è rimasta nelle mani degli imputati prima dell'intervento dei Carabinieri. Nessun rilievo assume il fatto che le Forze dell'ordine hanno seguito l'azione e sono intervenute dopo la consegna del denaro. Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 25666 del 19/5/2009, Rv. 244165), non esclude la consumazione del delitto di estorsione la circostanza che la consegna del danaro all'estorsore da parte della vittima avvenga in presenza delle Forze dell'ordine preventivamente allertate e appostate, ma intervenute dopo il conseguimento del possesso del danaro stesso, sia pure per una breve frazione temporale, da parte dell'estorsore.
Il reato di estorsione si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale; elementi questi che si realizzano a prescindere dalla loro durata. A nulla rilevano il protrarsi di tali eventi nel tempo, ovvero la mera temporaneità del possesso conseguito, quando esso si sia concretizzato nell'autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente, con correlativo spossessamento del legittimo detentore.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Giuseppi