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Sentenza — n. 33503/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33503/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33503/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha affermato che "la recidiva contestata all'imputato è specifica e particolarmente indicativa della personalità del reo", che "viveva dei proventi di attività illeciti, quali rapine, illecite cessioni di sostanze stupefacenti, ecc. // Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. Il potere discrezionale del giudice di merito è stato motivatamente esercitato nel rispetto dei principi emergenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 dell'8 luglio 2015, la quale ha affermato che la previsione di un obbligatorio aumento di pena, legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun «accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, viola anche l'art. 27, terzo comma, Cost., che implica «"un costante 'principio di proporzione' tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra" (sentenza n. 341 del 1994)».

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni, che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva, può rendere la pena palesemente sproporzionata e, dunque, avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa, prevista appunto dall'art. 27, terzo comma, Cost.Con la pronuncia su richiamata, dunque, il Giudice delle leggi ha concluso nel senso della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina altri reati attività criminosa saccheggio delitto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAURO GIUSEPPE, nato a Napoli 1'11 dicembre 1976 avverso la sentenza n. 728/2020 della Corte d'Appello di Napoli del 28 gennaio Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in persona di Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 28 gennaio 2020 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 28 maggio 2019 dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a MAURO GIUSEPPE in relazione ai reati di rapina e lesioni personali aggravate e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La Corte d'appello avrebbe affermato che l'imputato viveva dei proventi di attività illeciti, quali rapine, illecite cessioni di sostanze stupefacenti, trascurando che l'ultimo delitto commesso dall'imputato sarebbe un'evasione, commessa nel 2012, e l'ultimo reato riferibile ad attività illecite risalirebbe all'anno 2003, ossia a 13 anni prima della rapina, oggetto del presente procedimento. Per di più, il tempo di commissione dei precedenti reati e l'esemplare condotta processuale dell'imputato avrebbero dovuto condurre ad escludere la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha affermato che "la recidiva contestata all'imputato è specifica e particolarmente indicativa della personalità del reo", che "viveva dei proventi di attività illeciti, quali rapine, illecite cessioni di sostanze stupefacenti, ecc. // Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. Il potere discrezionale del giudice di merito è stato motivatamente esercitato nel rispetto dei principi emergenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 dell'8 luglio 2015, la quale ha affermato che la previsione di un obbligatorio aumento di pena, legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun «accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, viola anche l'art. 27, terzo comma, Cost., che implica «"un costante 'principio di proporzione' tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra" (sentenza n. 341 del 1994)».

La preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni, che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva, può rendere la pena palesemente sproporzionata e, dunque, avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa, prevista appunto dall'art. 27, terzo comma, Cost.Con la pronuncia su richiamata, dunque, il Giudice delle leggi ha concluso nel senso della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

Ne discende, come già in linea generale affermato da questa Suprema Corte a seguito della su indicata pronuncia della Consulta (Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Lo Presti, Rv. 265333), che l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Nel caso in disamina, deve evidenziarsi che dalla lettura del certificato penale emerge che l'imputato ha riportato condanne per reati commessi dal 1994 al 2012, molti dei quali specifici. Posto poi che la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni giustificative del correlativo aumento di pena, avendo anche accertato la concreta significatività del nuovo reato sotto il profilo della maggiore pericolosità del reo, incline a commettere reati contro il patrimonio e a ricavare da essi mezzo di sostentamento, deve pervenirsi alla conclusione del rispetto da parte della Corte del merito dei su esposti parametri di riferimento e, quindi, della manifesta infondatezza della censura, sollevata dal ricorrente.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre ente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli G