Sentenza — n. 33500/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMuzzopappa Francesco, nato a Mileto il 23/08/1956, 2) Santonicola Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 29/11/1957, 3) Yemer Abegaz Aster, nata in Etiopia il 06/03/1954, 4) Castelluccia Barbara, nata a Cittiglio il 10/09/1982, avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Giuseppe Marzotto, avv. Massimo Guarisco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese demandata alla Corte di Appello di Milano; sentiti i difensori: avv. Walter Gatti, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sassi per Santonicola Luigi; avv. Andrea Soliani, in sostituzione degli avv. Pacia Edoardo e Ferruccio Felice, per Yemer Abegaz Aster e Castelluccia Barbara; che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 644 cod.pen; Sentenza — n. 33500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si ricordi che l'art. 644 cod.pen. punisce anche colui che ottiene la promessa di corresponsione di interessi usurari in cambio della prestazione di danaro.
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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) Muzzopappa Francesco, nato a Mileto il 23/08/1956, 2) Santonicola Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 29/11/1957, 3) Yemer Abegaz Aster, nata in Etiopia il 06/03/1954, 4) Castelluccia Barbara, nata a Cittiglio il 10/09/1982, avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile Giuseppe Marzotto, avv. Massimo Guarisco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese demandata alla Corte di Appello di Milano; sentiti i difensori: avv. Walter Gatti, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sassi per Santonicola Luigi; avv. Andrea Soliani, in sostituzione degli avv. Pacia Edoardo e Ferruccio Felice, per Yemer Abegaz Aster e Castelluccia Barbara; che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Como del 19 ottobre 2016, confermava: - la responsabilità di Muzzopappa Francesco in ordine al reato di usura di cui al capo B) in relazione alla sola persona offesa Pippoli Eden; - la responsabilità di Santonicola Luigi, in ordine al reato di usura di cui al capo B) - in relazione alle persone offese Pippoli Eden, Bracchi Mariano Giuseppe, Castelnuovo Umberto, Calamanti Rita, Marzotto Giuseppe, Giuliano Raffaele e Parisi Ronaldo — ed in ordine al reato di estorsione di cui al capo E) nei confronti delle persone offese Calamanti Rita e Marzotto Giuseppe; - la responsabilità di Yemer Abegaz Aster in ordine al reato di usura di cui al capo G) nei confronti delle persone offese Ariosto Stefania e Siccardi Alessandro; - la responsabilità di Castelluccia Barbara in ordine al reato di usura di cui al capo G) nei confronti della persona offesa Ariosto Stefania;
La Corte rideterminava la pena per tutti gli imputati e condannava il solo Santonicola Luigi anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Marzotto Giuseppe.
2. Secondo i giudici di merito, gli imputati dovevano ritenersi responsabili dei reati di usura loro rispettivamente ascritti in quanto interessati, a vario titolo, alla gestione di due agenzie di cambiovalute (la "Cambio Italia", presso la quale operavano i ricorrenti Santonicola e Muzzopappa e la Italcambi s.r.I., dove operavano le ricorrenti Yemer e Castelluccia). Tali agenzie, alle quali si rivolgevano prevalentemente (ma non esclusivamente) giocatori del Casinò di Campione d'Italia, consegnavano ai clienti franchi svizzeri, unica valuta utilizzabile al Casinò, in cambio di assegni bancari sovente privi di data o postdatati in quanto privi di copertura al momento della emissione, con la promessa che sarebbero stati posti all'incasso solo quando vi sarebbe stata provvista sufficiente, così trasformando l'assegno da mezzo di pagamento "a pronti" in strumento per l'ottenimento di uno sconto su titoli od un finanziamento a breve termine effettuato da intermediari non bancari con la pattuizione di interessi usurari.
La prova di responsabilità è stata acquisita attraverso intercettazioni, perizie e consulenze tecniche, esami testimoniali.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.3.1. Santonicola Luigi deduce:
1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che l'appello proposto dal ricorrente fosse carente di interesse in ordine alla richiesta di assoluzione dal reato di cui al capo D) della imputazione con la formula perché il fatto non sussiste - art. 55, comma 4, D.L.vo n. 231 del 2007 - rispetto al quale il ricorrente era stato assolto con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'interesse consisterebbe nella circostanza che tale reato era stato contestato come aggravato perché commesso al fine di occultare il delitto di usura e di procurarsi per esso l'impunità. In proposito, riproducendo quanto dedotto con l'atto di appello, il ricorrente sottolinea che la Cambio Italia non aveva mai effettuato operazioni di importo pari o superiore a 15 mila euro. Solo per tali operazioni vi sarebbe stato l'obbligo di registrazione la cui violazione integrava il reato contestato, poi depenalizzato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che le operazioni poste in essere dal ricorrente attraverso l'agenzia Cambio Italia fossero operazioni di finanziamento ad interessi usurari anziché mere operazioni di compravendita di danaro (franchi svizzeri, da parte del cliente) "a fronte della dazione di assegni ad un prezzo legittimo, prestabilito e conoscibile prima della transazione" (fg. 9 del ricorso). La circostanza che l'assegno bancario non fosse coperto o che le parti si accordassero per una dilazione nel pagamento non varrebbe a far assumere all'operazione le caratteristiche di un finanziamento, anche tenuto conto del fatto che nessun onere aggiuntivo era chiesto ai clienti "che rimanevano debitori sempre e solo del prezzo di acquisto esposto in agenzia al momento della transazione" indipendentemente dal tempo concesso per pagare il debito.
Il ricorso cita a conforto delle sue ragioni la sentenza n. 7752 del 2010 della Corte di cassazione, altra sentenza di merito e la giurisprudenza in materia civile. Il ricorrente, denunciando il vizio di travisamento della prova, contesta quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alle dichiarazioni attraverso le quali i testi Giuliano e Parisi avrebbero affermato di una maggiorazione concordata nella misura del 10°/0 dell'importo originario dell'assegno in caso di richiesta di dilazione dell'incasso o di pattuizione di un termine lungo per adempiere.
Tanto non sarebbe corrispondente alle deposizioni testimoniali, laddove il teste Giuliano aveva parlato, a proposito delle maggiorazioni, di una "ricompensa" ed il teste Parisi di un cambio senza interessi (cfr. fgg. 12-14). Anche il teste Bracchi non avrebbe parlato di interessi in senso tecnico (fgg. 15 e 16 del ricorso).Il teste Pippoli avrebbe parlato di "trattenute" e non di interessi (fg. 17 del ricorso), mentre il teste Castelnuovo avrebbe fatto riferimento ad operazioni lecite di cambio valuta (fgg. 18,19 del ricorso);
3) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che il reato di estorsione di cui al capo E), avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli interessi usurari, fosse stato realizzato in forma consumata anziché tentata, tenuto conto del fatto che gli interessi usurari non sarebbero stati restituiti dalle persone offese Calamanti Rita e Marzotto Giuseppe (fg. 22 del ricorso). 3.2. Muzzopappa Francesco deduce:
1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che il ricorrente avesse prestato un proprio consapevole contributo al Santonicola nella perpetrazione del reato di usura di cui al capo B) relativo alla persona offesa Pippoli Eden. Il ricorrente, in ordine alla sussistenza in diritto del reato di usura, deduce argomenti sovrapponibili a quelli del ricorrente Santonicola, anch'egli citando la sentenza n. 7752 del 2010 della Corte di cassazione. Inoltre, il ricorrente sostiene di essere stato un mero dipendente adibito alle sole operazioni di cambio valuta e che la persona offesa Pippoli aveva parlato di "trattenute" e non di interessi;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, mero dipendente dell'agenzia e la cui posizione non sarebbe assimilabile a quella del Santonicola. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state chiare nel delineare il coinvolgimento del ricorrente e la sua consapevolezza dei profili illeciti dell'operazione;
3) vizio della motivazione quanto alla mancata esclusione delle aggravanti contestate (art. 644, comma quinto, n. 1 e 61, comma primo, n. 7 cod.pen.), secondo quanto era stato dedotto con l'atto di appello al quale la Corte non avrebbe fornito risposta;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dei doppi benefici di legge. 3.3. Yemer Abegaz Aster e Castelluccia Barbara, con unico atto, deducono:
1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'indeterminatezza del capo di imputazione sub G) - che non descrive i caratteri essenziali dell'addebito quanto al tempus commissi delicti, ed agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi - e per non avere fornito alcuna risposta alla eccezione difensiva in tal senso dedotta con l'atto di appello;
2) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato inutilizzabili le intercettazioni tenuto conto che essendo riferibili ad utenze svizzere, si sarebbe illegittimamente fatto a meno della procedura di rogatoria internazionale;3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di usura. Le ricorrenti deducono, in punto di diritto, argomenti sovrapponibili a quelli dei precedenti ricorsi Santonicola e Muzzopappa (citando i medesimi precedenti giurisprudenziali sulla qualificazione dell'operazione come di tipo usurario), sottolineando, inoltre, il travisamento della prova testimoniale con riguardo alle dichiarazioni delle persone offese Ariosto e Siccardi a proposito delle maggiorazioni richieste dalle imputate (Ariosto non avrebbe fatto a ciò riferimento e Siccardi sarebbe non ne avrebbe riferito con precisione);
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione del concorso nel reato da parte delle ricorrenti, le eventuali condotte di usura essendo state commesse solo da Castelluccia Aldo (originario coimputato deceduto), rispettivamente marito di Yemer e padre di Castelluccia Barbara. La Ariosto avrebbe riferito di aver preso accordi solo con Aldo Castelluccia avendo avuto con la di lui figlia Barbara solo contatti telefonici insignificanti. Peraltro, nel periodo nel quale sarebbe stato commesso il reato, la ricorrente Castelluccia Barbara non era più amministratrice dell'agenzia Italcambi e si limitava a fornire franchi svizzeri per la lecita attività della medesima.
Nulla proverebbero le intercettazioni citate in sentenza del 4 agosto e 28 novembre del 2009, per le ragioni esplicitate ai fgg. 15 e 16 del ricorso. Anche con riferimento alla Yemer le persone offese Ariosto e Siccardi avrebbero riferito di meri contatti e di aver trattato le operazioni contestate solo con Castelluccia Aldo; la ricorrente avrebbe effettuato soltanto lecite operazioni di cambio valuta;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte non avrebbe motivato alcunché sulla specifica richiesta difensiva contenuta nell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati.
1. Il ricorso di Santonicola Luigi è infondato. 1.1. In ordine al primo motivo, posto che l'interesse alla impugnazione deve essere concreto ed attuale, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, l'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio (Sez. 6, n. 6486 del 13/11/2003, dep. 2004, Arcoleo, Rv. 228370). Le deduzioni del ricorrente — sia con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod.pen. sia in ordine alle ragioni di merito per le quali avrebbe dovuto essere adottata, in ordine al reato di cui al capo D), la più ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste — non individuano alcun tipo di interesse dotato dei requisiti di concretezza ed attualità, non riverberandosi in nessuna altra sede la pronuncia assolutoria (quanto al capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, tenuto conto che la costituzione di parte civile della persona offesa Marzotto Giuseppe è collegata esclusivamente al reato di usura di cui al capo B).
In ogni caso, non si evidenzia, all'esame di legittimità, alcun elemento che non comporti una diversa valutazione di merito delle prove a carico, con riguardo alle ragioni per le quali dovrebbe essere adottata in favore del ricorrente la più ampia formula liberatoria da lui invocata. 1.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato di usura di cui al capo B), deve premettersi che il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). La premessa in diritto si è resa necessaria in quanto il ricorrente, nel sostenere l'impossibilità di configurare il reato di usura nelle operazioni oggetto di contestazione, ha indicato l'esistenza di un travisamento della prova testimoniale relativa a due dei sette soggetti individuati come persone offese (Giuliano e Parisi). Il travisamento della prova delle dichiarazioni di tali testi è inesistente, dal momento che la sentenza del Tribunale, richiamata da quella di appello, aveva segnalato (fgg. 29 e 30 della sentenza di primo grado) come Giuliano Raffaele e Parisi Rolando riferirono di aver chiesto dei prestiti al ricorrente per le loro attività commerciali (relative ad una impresa di pulizia per il Giuliano ed al pagamento di dipendenti per il Parisi) e non perché fossero dei giocatori del Casinò di Campione d'Italia.
Costoro chiesero somme di danaro all'imputato e gli consegnarono assegni postdatati che il ricorrente avrebbe incassato dopo il periodo concordato, di solito un mese, trattenendo il 10%. Pertanto, l'operazione relativa a tali persone offese esula del tutto dalla questione giuridica posta dal ricorrente e si configura come una classico finanziamento a tasso usurario (del 120% circa in ragione di anno). Per altro verso, nel sostenere le sue ragioni, il ricorrente non fa riferimento alla circostanza - bene evidenziata dal Tribunale con riguardo alle altre cinque vittime ai fgg. 26-31 della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello - che tutte le altre persone offese in relazione alle quali è stato ritenuto sussistente il reato di usura (Bracchi, Calamanti, Castelnuovo, Marzotto e Pippoli), avevano indicato la circostanza di aver consegnato assegni post-datati in cambio dell'ottenimento di danaro (utilizzato per giocare al Casinò ma anche per altri scopi, come nel caso della Calamanti e del Marzotto) lasciando al ricorrente un interesse od una "maggiorazione" ampiamente superiore al tasso soglia attraverso varie modalità (anche tramite "rinnovazione" degli assegni consegnati con nuovi titoli).
La questione giuridica sollevata in ricorso, oltre che infondata in diritto per le ragioni qui di seguito evidenziate, è, pertanto, sganciata dalle risultanze processuali siccome ricostruite dai giudici di merito. La natura delle transazioni operate dall'imputato, infatti, in ragione di quanto detto, nulla avevano a che fare - come conformemente affermato dai giudici di merito - con il diverso caso concreto del quale si era occupata la più volte citata sentenza della Corte di cassazione Sez. 2, n. 7752 del 04/02/2010, non massimata. In tale decisione, infatti, si aveva una vicenda in cui i croupier del Casinò di Saint Vincent cambiavano ai clienti assegni a vista (e non postdatati) in cambio di denaro contante che consentiva loro di continuare a giocare.
In quella circostanza non è stato individuato il reato di usura in quanto l'operazione non era inquadrabile come contratto atipico di sconto o altra forma di finanziamento, dal momento che, in quel caso, il credito era immediatamente esigibile perché gli assegni erano pagabili a vista ed erano coperti, sicché si trattava esclusivamente di un consentito cambio di valuta senza la possibilità di enucleare interessi ma solo eventuali, lecite, commissioni. In quella stessa decisione, nella parte motiva, si enuclea in via di ipotesi e per far cogliere la differenza, la diversa situazione - nella quale ricade il caso in esame, peraltro nelle sole ipotesi in cui i crediti elargiti dal ricorrente erano legati al gioco d'azzardo dei richiedenti - nella quale gli assegni erano irregolari e postdatati, in ciò rinvenendosi una di quelle operazioni indicate dai Decreti Ministeriali di settore, astrattamente produttive di interessi e, per questo, potenzialmente utilizzabili per commettere l'usura ("anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari").
Nella vicenda per cui è processo, il 90% degli assegni sequestrati (sia alla Cambio Italia che alla Italcambi s.r.I.) erano irregolari, "in quanto privi di almeno uno dei requisiti richiesti: data, beneficiario e luogo di emissione" (fg. 19 della sentenza del Tribunale); altro elemento ritenuto significativo per sostenere le prove a carico dell'imputato e degli altri ricorrenti. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. 1.3. Anche il terzo motivo è infondato. Il ricorrente, nel sostenere la natura solo tentata e non consumata del reato di estorsione di cui al capo E) - commesso nei confronti delle persone offese Calamanti e Marzotto - non tiene conto della precisazione contenuta a fg. 12 della sentenza impugnata, secondo cui egli aveva ottenuto, in entrambi i casi, l'ingiusto profitto consistito nell'ottenimento del rinnovo del credito con la pattuizìone di interessi in misura usuraria allorquando ì debitori non erano riusciti a soddisfare la prima obbligazione.
Si ricordi che l'art. 644 cod.pen. punisce anche colui che ottiene la promessa di corresponsione di interessi usurari in cambio della prestazione di danaro.
2. Il ricorso di Muzzopappa Francesco è infondato. 2.1. In ordine ai primi due motivi di ricorso, che ineriscono al giudizio di responsabilità per il reato di usura di cui al capo B) - siccome limitato dalla Corte di merito alla sola operazione in danno di Pippoli Eden - devono essere richiamate tutte le considerazioni in diritto ma anche in ordine al travisamento della prova che si sono evidenziate a proposito del ricorrente Santonicola, del quale il Muzzopappa era un dipendente presso la agenzia Cambioitalia. In particolare, entrambe le sentenze di merito hanno messo in luce, con conforme decisione, che la persona offesa aveva indicato di aver ottenuto somme di danaro in cambio di assegni postdatati con una maggiorazione del 20% circa in ragione di mese, come confermato anche dalle intercettazioni telefoniche con il Santonicola (fgg. 30,31 della sentenza del Tribunale richiamata da quella dì appello).
Nessun travisamento della prova dichiarativa è dato riscontrare attraverso le, peraltro !abili, critiche difensive. Nel delineare la responsabilità del ricorrente, i giudici di merito hanno messo in luce che la vittima aveva dichiarato di avere effettuato le operazioni presso l'agenzia Cambioitalia indifferentemente con il ricorrente ed il Santonícola, ponendoli sullo stesso piano, circostanza ritenuta idonea a configurare il concorso nel reato, in tutti i suoi elementi costitutivi (fg. 12 della sentenza impugnata). Il Tribunale, a conforto di tale conclusione, aveva aggiunto che le conversazioni intercettate tra i due ricorrenti dimostravano che essi "operassero di comune intesa" e che gli accertamenti di polizia giudiziaria avevano dato conto del fatto che il Muzzopappa era addetto agli uffici dell'agenzia in modo stabile e continuativo, anche più dello stesso titolare (fg. 32 della sentenza di primo grado).
L'insieme di questi dati processuali, indicati dalle conformi sentenze di merito, rende la decisione di condanna immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2.2. In ordine al terzo motivo, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo cui, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).
Ancora, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187).
Le sentenze di merito hanno ampiamente sottolineato che l'attività usuraria era prestata dai ricorrenti Santonicola e Muzzopappa nell'esercizio di una attività professionale di cambio valuta attraverso la agenzia Cambioitalia, in ciò configurandosi l'aggravante contestata di cui all'art. 644, comma quinto, n. 1 cod.pen., mentre il ricorso, come l'atto di appello, risulta generico nel contestare la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ex art. 61, comma primo, n. 7 cod.pen., già ritenuto dal Tribunale, con giudizio implicitamente avallato dalla Corte di merito, sul presupposto di fatto, non richiamato in ricorso e non rivedibile in questa sede, che la persona offesa Pippoli aveva ottenuto prestiti per diverse migliaia di euro. 2.3.
E' infondato anche il quarto motivo. La Corte di appello, con giudizio dì merito privo di vizi logico-giuridici, ha ritenuto che il precedente dell'imputato per violazione della normativa in materia bancaria e creditizia fosse ostativo alla concessione dei doppi benefici di legge. Il ricorrente vorrebbe sovrapporre le proprie contrarie valutazioni di fatto, sulla lontananza nel tempo del precedente e sul comportamento successivo, attraverso una operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
3. E' infondato il ricorso proposto, con unico atto, dalle ricorrenti Yemer e Abegaz Aster e Castelluccia Barbara, le cui posizioni possono essere trattate congiuntamente in ragione di quanto segue. 3.1. Quanto al primo motivo, le ricorrenti reiterano l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione sub G). Tale eccezione aveva già formato oggetto di compiuto esame da parte del Tribunale con l'ordinanza richiamata in ricorso del 23 settembre del 2015, laddove, con condivisibili affermazioni che sono confortate in questa sede dalla lettura del capo di imputazione, il primo giudice aveva sottolineato che il capo di imputazione in discorso aveva consentito alle ricorrenti un pieno esercizio delle loro prerogative difensive, essendo individuate, oltre alle norme violate, le funzioni ricoperte dalle ricorrenti nella società Italcambi, le modalità dei prestiti usurari, i tassi di interesse illeciti praticati, l'individuazione delle vittime (tra le quali Ariosto Stefania e Siccardi Alessandro in relazione alle operazioni per le quali è intervenuta condanna), il tempus commissi delicti tra il 2005 ed il 2010.
Le ulteriori specificazioni, rivenienti dalla istruttoria dibattimentale, hanno solo approfondito l'accusa condensata nel capo di imputazione, non ampliandone i contenuti già indicati con la necessaria sintesi nella rubrica. La Corte di appello, rispetto ad una eccezione reiterativa di quella già prospettata in primo grado ed ancora ribadita in ricorso, ha assolto correttamente il suo onere motivazionale richiamando, a fg. 14 della sentenza impugnata, l'ordinanza del Tribunale prima indicata e rinviando al suo contenuto. 3.2. E' manifestamente infondato il secondo motivo.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutílizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nell'eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni le ricorrenti non superano la prova di resistenza, dal momento che anche lo stesso ricorso ammette pacificamente la circostanza che le sentenze dì merito avevano fondato il loro convincimento anche (se non in mìsura preponderante) sulle dichiarazioni testimoniali delle vittime (fg. 14 della sentenza ìmpugnata e fgg. 39-41 della sentenza dì primo grado). In ogni caso, come bene ha sottolineato la Corte di Appello, in tema dì intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'instradamento - cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione dì quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) - non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione dì conversazioni compiute all'estero e captate solo da un gestore straniero. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'intercettazione di attività di messaggistica cd.
PIN to PIN effettuata in Italia tra persone in possesso di apparecchi Blacberry, mediante immissione dei dati, trasmessi dalla società con sede in Italia, direttamente sulla memoria centralizzata installata nei locali della Procura della Repubblica) (Sez. 3, n. 10788 del 29/01/2016, Rao, Rv. 266490). Il caso all'esame si attaglia alle condizioni di fatto poste a base di tale pronuncia.3.3. Il terzo motivo è infondato per motivazioni analoghe a quelle già evidenziate a proposito del ricorrente Santonicola, essendo state contestate alle ricorrenti operazioni illecite sovrapponibili nelle loro modalità a quelle poste in essere dal citato imputato.
Anche in questo caso, gli assunti in diritto delle ricorrenti danno per presupposto un inesistente travisamento della prova dichiarativa costituita dall'esame delle persone offese. Infatti, Siccardi Alessandro aveva affermato espressamente non solo di aver corrisposto interessi usurari attraverso la dazione di assegni postdatati, ma di essersi rivolto alla Italcambi anche a prescindere dalla causale del gioco di azzardo ("per momentanei problemi finanziari"), circostanza, non richiamata in ricorso, idonea a scardinare tutta la tesi giuridica ivi sostenuta (cfr. fgg.39 e 40 della sentenza del Tribunale richiamata da quella di appello).
Anche Ariosto Stefania aveva affermato di aver ricevuto somme di danaro dalla Italcambi, consegnando, a volte, assegni post-datati non coperti nell'immediato che alla scadenza poteva rinnovare e rispetto ai quali vi era una maggiorazione di natura usuraria. Tali circostanze erano state confermate dalle intercettazioni (fgg. 40-43 della sentenza del Tribunale, richiamata nella più sintetica ricostruzione della sentenza impugnata). 3.4. E' infondato anche il quarto motivo di ricorso. Le ricorrenti prospettano una rivisitazione di merito non consentita in questa sede, avendo la Corte fatto riferimento, per affermare il loro apporto concorsuale alla commissione del reato di usura - che aveva come artefice principale il congiunto deceduto Aldo Castelluccia - alle dichiarazioni delle persone offese, ricostruite senza travisamenti tra il primo ed il secondo grado di giudizio (cfr. fg. 14 della sentenza impugnata).
Siccardi Alessandro, infatti, aveva riferito di aver operato le transazioni a lui riferibili sia con Aldo Castelluccia che con la di lui moglie Yemer, ricordandone l'aspetto e la nazionalità Etiope corrispondente a quella della odierna ricorrente. Aveva sottolineato di aver avuto a che fare anche con le figlie del coimputato deceduto ma, non avendo saputo indicare con quali di esse (essendovene tre), i giudici di merito non avevano correttamente ritenuto di estendere la responsabilità per l'usura nei confronti di tale persona offesa anche alla ricorrente Castelluccia Barbara (cf. fgg. 39-40 della sentenza del Tribunale).
Viceversa, Ariosto Stefania aveva indicato di avere trattato i suoi affari, oltre che con Aldo Castelluccia, anche con la di lui figlia Barbara e con la moglie Yemer. Tali circostanze, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, priva di vizi logico-giuridici, era stata confermata dal tenore di molte intercettazioni che dimostravano come le due donne lavorassero presso l'agenzia e coadiuvassero Aldo Castelluccia, con particolare riferimento alle figlie di questi, tra le quali Barbara (cfr. fg. 48 della sentenza del Tribunale richiamata da quella di appello).
Si ricordi, come regola generale, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 3.5. E' infondato il quinto motivo. La Corte, a proposito del trattamento sanzionatorio, ha sottolineato la circostanza che la pena era stata determinata per le ricorrenti al minimo edittale e non ricorrevano elementi per riconoscere le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, affermazione che non risulta inficiata da alcun vizio anche in relazione alla genericità dell'atto di appello sul punto.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il solo Santonicola Luigi alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Marzotto Giuse