Sentenza — n. 33499/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFarinos Sanchez Zulena, nata in Spagna il 06/04/1981, 2) Ceglie Francesco, nato a Roma il 21/11/1992, avverso la sentenza del 05/11/2019 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod.pen; Sentenza — n. 33499/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod.pen., sì ha concorso formale tra reati quando un soggetto, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Ed è proprio questa l'ipotesi verificatasi nel caso in esame, dove si era avuta una sola azione dell'agente, essendo consistita la sua condotta in un atto di resistenza fisica a pubblico ufficiale nel tentativo di darsi alla fuga e, nello stesso contesto spazio temporale, una condotta integrante il reato di lesioni personali a carico di uno dei pubblici ufficiali intervenuti (al quale egli aveva dato un morso ad un arto).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) Farinos Sanchez Zulena, nata in Spagna il 06/04/1981, 2) Ceglie Francesco, nato a Roma il 21/11/1992, avverso la sentenza del 05/11/2019 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 17 maggio del 2018 che aveva condannato Ceglie Francesco per il reato di tentata rapina in danno di Montorfano Marco e per il reato di lesioni personali in danno di Castiglioni Denis (agente delle forze dell'ordine che era intervenuto presso l'abitazione della Farinos ove il Ceglie si era rifugiato dopo aver commesso la rapina), nonché Farinos Sanchez Zulena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commessa aiutando il correo ad opporsi agli agenti nello stesso frangente intervenuti.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti: 2.1. Ceglie Francesco deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole di essere stato condannato sulla base di meri indizi non idonei a costituire prova di colpevolezza, posto che egli non sarebbe stato mai riconosciuto dal testimone oculare che aveva assistito ai fatti e la vittima della tentata rapina non lo aveva individuato in fotografia con la necessaria certezza, adottando una "espressione dubitativa". Inoltre, la mancata giustificazione fornita dall'imputato riguardo alla sua reazione nei confronti degli agenti intervenuti non potrebbe ritenersi elemento idoneo a provare la sua responsabilità;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al divieto di bis in idem. Il ricorrente era stato condannato irrevocabilmente in separato processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sicché non avrebbe potuto procedersi nei suoi confronti per il reato di lesioni personali nei confronti di uno degli agenti che era intervenuto sul luogo del fatto. 2.2. Farinos Sanchez Zulena deduce vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto della versione offerta dall'imputata, secondo la quale ella era intervenuta non per prestare ausilio al suo correo nel compiere il reato di resistenza a pubblico ufficiale ma solo per "sedare gli animi" rispetto alla colluttazione in corso tra il Ceglie e gli agenti intervenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Ceglie Francesco è fondato nei termini qui di seguito evidenziati. 1.1. Quanto al primo motivo, che inerisce al reato di rapina tentata di cui al capo A), il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutto il percorso motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello ha messo in evidenza la concatenazione logica e cronologica degli elementi di fatto posti a base del giudizio di condanna. In particolare sottolineando che l'imputato, subito dopo aver commesso la tentata rapina per strada in danno di Montorfano Marco, era stato notato da un testimone oculare mentre entrava all'interno di uno stabile nel quale gli agenti intervenuti lo avevano ritrovato, esattamente all'interno dell'appartamento della coimputata Farinos, nascosto all'interno di un armadio, dal quale era fuoriuscito intentando una colluttazione con gli agenti per darsi alla fuga.
Tale circostanza è stata ritenuta altamente indiziante in quanto priva di ogni plausibile spiegazione alternativa (mai prospettata dall'interessato) al fatto che il ricorrente volesse sfuggire dall'arresto per la rapina commessa subìto prima. A tale elemento dimostrativo - che il ricorso tende ad offuscare - si era aggiunto l'esito della individuazione fotografica effettuata dalla vittima della rapina, che aveva indicato la foto dell'imputato come autore del fatto, prima correttamente descrivendone le fattezze fisiche. Sulla base di tali elementi tra loro convergenti, la Corte ha sminuito, con ragionevole convincimento privo di vizi logici rilevabili in questa sede, la circostanza che la vittima della rapina avesse usato, solo per estrema correttezza, una "espressione dubitativa" nella individuazione fotografica del ricorrente, comunque avvenuta in termini positivi con la indicazione della foto ritraente il suo volto tra altre sottoposte alla sua attenzione. 1.2.
E' fondato il secondo motivo inerente al reato di lesioni personali sub capo B). Il ricorrente è stato condannato in separato processo, con il rito direttissimo, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre nel presente processo egli è stato condannato per il reato di lesioni personali commesse nello stesso contesto in danno di uno dei pubblici ufficiali intervenuti al momento del suo arresto. La separazione dei procedimenti ha determinato l'impossibilità dì procedere nei confronti dell'imputato, in applicazione della regola che vieta il bis in idem.
Tale divieto impedisce che si possa di nuovo procedere, in un successivo processo, nei confronti di uno stesso soggetto già giudicato per il medesimo fatto, inteso, secondo i recenti arresti della giurisprudenza anche Costituzionale, in senso storico-naturalistico, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) ed avendo riguardo anche alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 2005, Corte Cost. n. 200 del 2016). La motivazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, ai paragrafi 9-11, bene illustra la differenza tra i termini sostanziali ed i termini processuali della questione, individuando il punto più problematico, dal quale scaturirà la decisione di incostituzionalità, in parte qua, dell'art. 649 cod.pen., nell'ipotesi di concorso formale di reati.
Ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod.pen., sì ha concorso formale tra reati quando un soggetto, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Ed è proprio questa l'ipotesi verificatasi nel caso in esame, dove si era avuta una sola azione dell'agente, essendo consistita la sua condotta in un atto di resistenza fisica a pubblico ufficiale nel tentativo di darsi alla fuga e, nello stesso contesto spazio temporale, una condotta integrante il reato di lesioni personali a carico di uno dei pubblici ufficiali intervenuti (al quale egli aveva dato un morso ad un arto).
Ne consegue che, trattandosi di reati commessi in concorso formale tra loro, devono essere applicate le regole giuridiche sopra evidenziate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ostacolo di precedente giudicato. Tanto comporta la rideterminazione della pena per il solo reato di tentata rapina, che può essere effettuata in questa sede alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza impugnata, in anni uno, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa, eliminando l'aumento di pena in continuazione per il reato di lesioni personali pari a giorni venti di reclusione ed euro 40 di multa, già ridotta per il rito abbreviato (cfr. fg. 8 della sentenza del GUP, confermata da quella di secondo grado).
2. Il ricorso di Farinos Sanchez Zulena è manifestamente infondato. La ricorrente pretenderebbe di accreditare una diversa ricostruzione di merito dei fatti di causa, fondata sulle sue dichiarazioni, operazione che non è consentita in questa sede. L'imputata non tiene conto della circostanza, sottolineata dalla sentenza impugnata nella descrizione del fatto qui non rivedibile, che ella si era "scagliata contro gli operanti" allorquando costoro avevano scoperto che il Ceglie era nascosto nella sua abitazione, così escludendosi l'alternativa ipotesi che la Farinos fosse intervenuta solo "per sedare gli animi" anziché per aiutare il suo correo a sottrarsi all'arresto resistendo ai pubblici ufficiali che tale atto del loro ufficio stavano tentando di compiere. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ceglie Francesco limitatamente al reato di lesioni di cui al capo B) per preclusione del precedente giudicato e, per l'effetto, ridetermina la pena per il solo reato di tentata rapina di cui al capo a) in anni uno, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Ceglie Francesco e quello di Farinos Sanchez Zulena e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica