Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33498/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33498/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33498/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale dì Ascoli Piceno del 16 ottobre 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore. Ricorre per cassazione De Cristofaro Nicola, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.Assume il ricorrente di avere depositato in cancelleria una istanza di rinvio dell'udienza di appello del 23 gennaio del 2017, tenuto conto che i luoghi di residenza dell'imputato (Caste! Lama) e del difensore di fiducia (Ascoli Piceno) si trovavano in Comuni colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016. L'udienza del 23 gennaio del 2017 veniva rinviata a quella del 22 gennaio del 2018 senza che tale rinvio fosse stato notificato o comunicato all'imputato al domicilio eletto presso il suo difensore.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 33498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, infatti, trovare applicazione la regola contenuta nell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni. D'altra parte, il difensore di fiducia, presente all'udienza successiva al rinvio, nulla ha osservato riguardo all'esatta esecuzione di tale regola da parte della Corte di Appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per cassazione riattivazione del procedimento rinvio del dibattimento procedura di annullamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: De Cristofaro Nicola, nato a San Benedetto del Tronto il 24/07/1989, avverso la sentenza del 22/01/2018 della Corte dì Appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale dì Ascoli Piceno del 16 ottobre 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore.

2. Ricorre per cassazione De Cristofaro Nicola, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.Assume il ricorrente di avere depositato in cancelleria una istanza di rinvio dell'udienza di appello del 23 gennaio del 2017, tenuto conto che i luoghi di residenza dell'imputato (Caste! Lama) e del difensore di fiducia (Ascoli Piceno) si trovavano in Comuni colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016. L'udienza del 23 gennaio del 2017 veniva rinviata a quella del 22 gennaio del 2018 senza che tale rinvio fosse stato notificato o comunicato all'imputato al domicilio eletto presso il suo difensore.

La stessa Corte di Appello, nel disporre il rinvio dell'udienza, aveva ordinato il rinnovo della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma a tale incombente non si era proceduto. Alla successiva udienza del 22 gennaio del 2018, l'imputato era stato dichiarato contumace con provvedimento illegittimo, non avendo egli avuto conoscenza della data dell'udienza. Tanto avrebbe determinato la nullità assoluta della sentenza per l'omessa citazione dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve, in primo luogo, chiarirsi che lo stesso ricorrente non eccepisce la regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Egli si duole, invece, della mancata notifica del verbale dell'udienza del 23 gennaio del 2017 ove egli non era presente per legittimo impedimento e la Corte di appello aveva disposto il rinvio alla successiva udienza del 22 gennaio del 2018. Il Collegio non ignora il principio di diritto secondo cui, in caso dì rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032;

Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Musciolà, Rv. 255503; Sez. 6, n. 2324 del 22/11/2006, dep. 2007, Lucarelli, Rv. 235724). Tuttavia, nel caso in esame, risulta dagli atti - che questa Corte ha potuto consultare stante la natura processuale della questione - che l'imputato aveva eletto domicilio presso il suo difensore di fiducia, il quale era presente, attraverso un sostituto munito di delega, tanto all'udienza di rinvio del 23 gennaio del 2017 che a quella successiva del 22 gennaio 2018.Era stato proprio il sostituto processuale del difensore di fiducia che, con il suo silenzio, aveva implicitamente insistito nel perorare l'istanza di rinvio dell'udienza del 23 gennaio del 2017 già in atti ed alla quale la Corte aveva dato corso.

Ne consegue che, al di là di quanto indicato nel verbale dell'udienza di rinvio del 23 gennaio del 2017 — ove risulta, impropriamente, l'ordine di nuova notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, che era del tutto regolare - nessuna notifica del verbale dì udienza era dovuta all'imputato, stante la presenza del suo difensore di fiducia che aveva personalmente ricevuto oralmente il rinvio dell'udienza disposto dalla Corte e che avrebbe anche dovuto ricevere l'eventuale notifica del verbale stante l'elezione di domicilio operata dall'imputato presso il medesimo difensore.

Deve, infatti, trovare applicazione la regola contenuta nell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni. D'altra parte, il difensore di fiducia, presente all'udienza successiva al rinvio, nulla ha osservato riguardo all'esatta esecuzione di tale regola da parte della Corte di Appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.07.2021 Il Consigliere esten