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Sentenza — n. 33496/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33496/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Teresa Sorrentino, in un unico atto, nell'interesse di Dante Zullo e Vincenzo Zullo. 1.1.1. Violazione di legge in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale. 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi A) e B). 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione al capo C). 1.1.4.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, artt. 629 cod. pen, art. 629 cod. pen, art. 603 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 33496/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ragione questa, anche a fronte dell'indicazione dell'art. "629 cpv" nell'intestazione del capo F), per la quale le censure della difesa, pure con i riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, sono sul punto inconferenti.

Parole chiave

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criminalità persistente attendibilità dei testimoni estorsione concussione inadempimento reiterato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
artt. 629 cod. pen
art. 629 cod. pen
e altro; - ha assolto PORPORA VINCENZO dal reato ascrittogli al capo I) per non aver commesso il fatto e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti dello stesso per il reato di cui all'art. 629 cod.
art. 603 cod. pen
Vizio di motivazione in relazione al parziale rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
La Corte territoriale, infine, facendo corretto riferimento al criterio imposto dall'art. 603 cod. proc. pen., cioè l'assoluta necessità ai fini del decidere, ha correttamente e coerentemente respinto la richiesta di esaminare il teste isp.
art. 62-bis cod. pen
e altro; - ha assolto PORPORA VINCENZO dal reato ascrittogli al capo I) per non aver commesso il fatto e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti dello stesso per il reato di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZULLO DANTE nato a CAVA DE' TIRRENI il 17/07/1961 ZULLO VINCENZO nato a CAVA DE TIRRENI il 09/07/1981 PORPORA VINCENZO nato a CAVA DE' TIRRENI il 21/01/1969 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito i difensori: l'avv. TERESA SORRENTINO che, in difesa di ZULLO DANTE e ZULLO VINCENZO, illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avvocato PIETRO FASANO che, in difesa di PORPORA VINCENZO, illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di SALERNO con sentenza del 14/2/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 23/11/2018:-ha assolto ZULLO DANTE dal reato ascritto al capo D) limitatamente alla condotta concernente l'intestazione fittizia di un Garage sito in corso Mazzini di Cava de' Tirreni perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificati i fatti di cui al capo B) e al capo A), per quest'ultimo limitatamente al pagamento della somma di 800 euro in favore della Fiat Ferrajoii, perché l'azione non poteva essere esercitata per difetto di querela e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna per varie ipotesi di reato di cui agli artt. 629 cod. pen. e altro; - ha assolto PORPORA VINCENZO dal reato ascrittogli al capo I) per non aver commesso il fatto e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti dello stesso per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.; - ha confermato la condanna nei confronti di ZULLO VINCENZO in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Teresa Sorrentino, in un unico atto, nell'interesse di Dante Zullo e Vincenzo Zullo. 1.1.1. Violazione di legge in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale. 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi A) e B). 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione al capo C). 1.1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi E) e O). 1.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui al capo F). 211.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi G), H) ed N) con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. 1.1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi I) ed L).1.1.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui al capo M). 1.2.

Avv. Fabio Mammone nell'interesse di Vincenzo Porpora. 1.2.1. Violazione di legge in relazione al principio del giudice naturale con riferimento alla sollevata questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno. 1.2.2. Vizio di motivazione in relazione al parziale rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. pen. 1.2.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 commi 1 e 3 cod. proc. pen. con riferimento al giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca formulato dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 1.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. ancora con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa e facendo riferimento agli elementi emersi nel corso del dibattimento. 1.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Tutti i ricorrenti deducono, sotto diversi profili, la violazione di legge in relazione alla decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale. In specifico 1.1. Nel primo motivo dedotto nei ricorsi proposti nell'interesse di Dante Zullo e di Vincenzo Zullo la difesa rileva che la conclusione del Tribunale, condivisa dalla Corte territoriale, in merito alla questione sollevata dalla difesa circa l'individuazione del reato che determina la competenza territoriale sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, il reato più grave, cioè l'estorsione di cui al capo F), non si sarebbe consumato in Salerno, con la sottoscrizione del contratto di leasing, ma in Cava de' Tirreni, al momento in cui è stata posta in essere la condotta con la minaccia rivolta alla persona offesa.

Circostanza questa che determinerebbe la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore.1.2. Nel primo motivo dedotto nell'interesse di Vincenzo Porpora la difesa evidenzia che la soluzione dei giudici di merito in ordine alla questione di incompetenza territoriale ritualmente presentata sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, il reato più grave tra quelli contestati non sarebbe stata l'estorsione di cui al capo F) ma l'usura di cui al capo R). Ciò in quanto nell'imputazione di estorsione di cui al capo F), oltre ad essere citata l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., non era contenuta alcuna indicazione alla diversa aggravante di cui all'art. 628 comma terzo cod. pen.

La mera indicazione che l'imputazione si riferiva all'art. 629 capoverso cod. pen., d'altro canto, non sarebbe stata di per sé sufficiente a ritenere, come hanno fatto i giudici di merito, che fosse contestata in fatto l'aggravante di avere commesso il reato in più persone riunite. Esclusa l'aggravante a reato di cui al capo F), che non potrebbe neanche ritenersi essere stata contestata in fatto in quanto questa non risulta dall'imputazione, il reato più grave cui fare riferimento sarebbe quello di cui al capo R), pacificamente commesso in Cava de' Tirreni, per il quale è competente il Tribunale di Nocera Inferiore.

2. Le doglianze sono manifestamente infondate. La soluzione adottata dalla Corte territoriale quanto all'individuazione del reato più grave nell'estorsione di cui al capo F) e del luogo di consumazione dello stesso, infatti, è corretta. 2.1. Come evidenziato nella sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l'estorsione non si consuma nel luogo in cui viene posta in essere la condotta intimidatoria ma in quello, eventualmente diverso, nel quale si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale, nel caso di specie Salerno (così Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc.

S., Rv. 272291). 2.2. Nello stesso reato di cui al capo F) l'aggravante delle più persone riunite risulta essere stata correttamente ritenuta come contestata in fatto. Dalla lettura del capo di imputazione, atto al quale deve farsi riferimento per l'individuazione della competenza territoriale e per le decisioni in relazioni alle eccezioni sul punto eventualmente formulate, risulta la presenza di entrambi gli imputati in almeno in uno dei segmenti della condotta ("Porpora incaricato dell'accompagnamento della vittima sul posto e rimasto in quel luogo al fine di incutere maggiore timore").

Ragione questa, anche a fronte dell'indicazione dell'art. "629 cpv" nell'intestazione del capo F), per la quale le censure della difesa, pure con i riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, sono sul punto inconferenti.

3. Nel terzo motivo proposto nell'interesse di Dante Zullo e Vincenzo Zullo e nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Porpora, sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. In specifico. 3.1. La difesa di Dante e Vincenzo Zullo rileva che la decisione della Corte territoriale in ordine alla richiesta avanzata sia avanti al Tribunale ai sensi dell'art. 507 che nei motivi d'appello ex art. 603 di non ascoltare il teste Siani sarebbe errata.

L'esame dello stesso, indicato come la persona che aveva contratto il debito oggetto poi delle richieste estorsive formulate a Gianluigi Ciucci di cui al capo C), infatti, sarebbe stata assolutamente necessaria a verificare la fondatezza della tesi alternativa della difesa, cioè che il debito che i ricorrenti volevano recuperare non era nei confronti di Siani ma della persona offesa e pertanto la pretesa che avevano inteso tutelare con le richieste di denaro a questa avanzate era legittima e diretta. 3.2. La difesa di Vincenzo Porpora rileva il vizio di motivazione in relazione al parziale rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. pen. evidenziando la carenza di motivazione in odine alla richiesta di procedere all'esame dell'ispettore di P.S. Cappelli che avrebbe dovuto riferire in ordine a una circostanza afferente all'assunzione del Porpora presso la ditta del Sorrentino.

Circostanza questa che sarebbe stata espressamente negata dalla persona offesa e che, pertanto, sarebbe stato assolutamente necessario accertare al fine di verificare la credibilità delle dichiarazioni da questa rese. La circostanza, al di là della decisività o meno della stessa, appariva sicuramente pertinente e rilevante e, sotto tale profilo, pertanto, determinante in ordine al giudizio.

4. Le doglianze sono manifestamente infondate. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, peraltro nel caso di specie pure parzialmente disposta, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, come nel caso di specie , con il riferimento alla possibilità di pervenire a una ricostruzione sufficientemente esaustiva delle vicende oggetto dei capi di imputazione, le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391). 4.1. La Corte territoriale, d'altro canto, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal Ciuccio, al tenore delle conversazioni intercettate e alla complessiva ricostruzione della vicenda operata, ha dato espressamente conto della completezza del quadro probatorio acquisito nei confronti di Dante e Vincenzo Ciuccio per la contestazione di cui al capo C), così anche evidenziando che le richieste di integrazioni probatorie erano irrilevanti (cfr. pag. 42-46 della sentenza impugnata). 4.2.

La Corte territoriale, infine, facendo corretto riferimento al criterio imposto dall'art. 603 cod. proc. pen., cioè l'assoluta necessità ai fini del decidere, ha correttamente e coerentemente respinto la richiesta di esaminare il teste isp. Cappelli, ritenuto non decisivo, a nulla rilevando in tale fase l'eventuale pertinenza e rilevanza della prova.

5. In tutti gli altri motivi le difese deducono sotto vari profili la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i rispettivi reati. In relazione a tali doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, appare opportuno ribadire che/ ai( fini del sindacato del vizio della ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dì altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr.

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217 e, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482).Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (da ultimo Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 27606201e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);

Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito:

a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;

b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;

c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio di motivazione, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). Tanto premesso in generale.

6. Nel sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Dante Zullo e nel terzo e nel quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Porpora si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa, Antonio Sorrentino. In specifico. 6.1. La difesa di Dante Zullo rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle condotte estorsive di cui ai capi G), H) ed N). evidenziando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto credibili le dichiarazioni del Sorrentino e ciò sulla base del ricorso improprio alla c.d. "efficacia traslativa interna della chiamata in correità" che, in assenza di effettivi riscontri, non avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie. 6.2.

La difesa di Vincenzo Porpora rileva il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 commi 1 e 3 cod. proc. pen. censurando il giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca formulato dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Lo stesso, imputato assolto per il reato di cui al capo D), avrebbe infatti reso delle dichiarazioni contraddittorie e incoerenti quanto agli elementi emersi. Lo stesso Sorrentino, poi, avrebbe avuto motivi di risentimento nei confronti degli imputati anche per quanto accaduto nel corso della manifestazione "Expo Pizza Cava", oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera P), per il quale lo stesso ricorrente è stato assolto dal Tribunale.

Numerose poi sarebbe le contraddizioni che emergerebbero anche circa la gestione delle società e le irregolarità commesse, anche significative della personalità della persona offesa.6.3. Sotto altro profilo, poi, la stessa difesa di Vincenzo Porpora deduce anche la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. evidenziando l'inattendibilità della ricostruzione fornita dalla persona offesa e l'illogicità del ragionamento posto dalla Corte territoriale a fondamento della diversa conclusione con specifico riferimento a quanto emerso in quanto: i. la richiesta del Porpora, "di fare un favore a Zullo", non avrebbe avuto alcuna efficacia intimidatoria e le stesse dichiarazioni in ordine a una sorta di minaccia solo percepita non sarebbero credibili, tanto che il Sorrentino stesso ha dichiarato che aveva aderito alla richiesta solo dopo aver sentito il proprio commercialista; ii. la partecipazione del Porpora alla commissione del reato sarebbe incoerente con la successiva assunzione dello stesso alle dipendenze della persona offesa, che gli avrebbe anche conferito la delega di operare sui propri conti correnti bancari; iii. le modalità della conclusione del contratto di leasing, i valori attribuiti alle autovetture ricevute da Zullo e la successiva utilizzazione della Mercedes come bene aziendale produttivo di reddito da parte del Sorrentino sarebbe nella sostanza incompatibili con la contestazione; iv. la considerazione secondo la quale la spiegazione del Porpora sarebbe inverosimile in quanto questi ben conosceva la personalità di Zullo per essere persona offesa di reati di cui ai capi A) e B) sarebbe errata e illogica.

I fatti nei quali il ricorrente è persona offesa, infatti, sarebbero successivi e non antecedenti a quelli di cui al capo F). 6.4. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure già proposte negli atti di appello e che sollecitano una diversa e alternativa valutazione delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, infatti, ha dato adeguato e coerente conto della valutazione operata circa l'attendibilità del Sorrentino, sia in termini di credibilità oggettiva sia facendo specifico riferimento ai riscontri emersi.

Nell'articolata motivazione sul punto, che segue alla verifica particolarmente rigorosa operata dal Tribunale, il giudice dell'appello, d'altro canto, ha dimostrato di aver preso in considerazione tutte le censure sollevate dalle difese ed ha fornito a ognuna di esse un'attenta e specifica risposta (cfr. pagine da 18 a 33 della sentenza impugnata nelle quali, in risposta alle critiche della difesa, vi sono puntuali rinvii agli atti e agli elementi emersi). Ragione questa per la quale la diversa e alternativa lettura ora sollecitata con i motivi di ricorso non è consentita e la doglianza, considerata la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, è comunque manifestamente infondata. i.

La critica della difesa di Dante Zullo circa il presunto ricorso alla "efficacia traslativa interna del riscontro" è inconferente. La Corte territoriale, infatti, ha fatto riferimento al criterio in termini generali e ha comunque dato conto della credibilità del Sorrentino e dell'esistenza di puntuali riscontri in ordine alle dichiarazioni da questo rese. ii. La Corte territoriale ha dato espresso conto della critica della difesa del Porpora quanto alla vicenda c.d. "Expo Pizza" è ha evidenziato per le quali tale censura era infondata (pag. 21 sentenza impugnata). iii.

Il giudice dell'appello ha spiegato la ragione per la quale le questioni afferenti la gestione delle società da parte della persona offesa non è comunque significativa quanto alla credibilità della stessa (pag. 24 sentenza impugnata). iv. Nella motivazione, con il riferimento al contesto complessivo, si dà ampio conto delle ragioni per le quali la frase pronunciata dal Porpora circa la "necessità" fare un favore a Zullo aveva contenuto intimidatorio (pagine da 60 a 66 della sentenza impugnata). v. La Corte ha dato atto della successiva assunzione del Porpora quale collaboratore del Sorrentino e ha indicato il motivo per il quale tale elemento dovesse essere letto quale conferma della credibilità della persona offesa (pagina 63 della sentenza impugnata). vi.

Il secondo giudice, con il riferimento alla rapina sopravvenuta, ha evidenziato le ragioni per le quali il successivo andamento del contratto di leasing fosse irrilevante (pagina 66 della sentenza impugnata). vii. Dalla ricostruzione complessiva emerge che la personalità di Dante Zullo, a prescindere dalla data di commissione dei reati in danno a Porpora, proprio per i toni utilizzati, era comunque nota allo stesso (cfr. pagine 61 e 62 della sentenza impugnata).

7. Nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Dante Zullo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi A) e B) rilevando che la conclusione della Corte territoriale, che pure ha ritenuto che in parte i fatti dovessero essere qualificati ai sensi dell'art. 393 cod. pen., così dichiarati improcedibili per difetto di querela, sarebbe errata. A fronte degli elementi emersi, infatti, il giudice di appello, considerati i rapporti di amicizia intercorrenti tra il ricorrente e Vincenzo Porpora, avrebbe dovuto escludere che le residue condotte poste in essere potessero essere qualificate come estorsive.

La doglianza, che afferisce la coerenza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, che pure ha diversamente qualificato parte delle condotte contestate nei capi A) e B), con il riferimento al contesto complessivo dei rapporti e, in specifico, al tenore di alcune delle conversazioni intercettate, ha fornito una motivazione logica alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello pervenendo a una conclusione coerente agli elementi emersi e pertanton on sindacabile in questa sede.

8. Nel quarto motivo proposto nell'interesse di Dante Zullo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi E) e O) rilevando che la conclusione della Corte territoriale, nella quale non si sarebbero tenuto nel dovuto conto l'effettivo tenore dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e la persona offesa e le difficoltà economiche pure evidenziate dall'amministratore giudiziario della Sorrentino travel, sarebbe incoerente quanto agli elementi emersi. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento ai complessivi rapporti intercorsi e al tenore minatorio di alcune conversazioni, così come alla caratura criminale del ricorrente, ha evidenziato le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa erano da ritenersi attendibili sia in ordine alla gestione della Sorrentino Travel che in relazione alle cambiali di cui al capo O), numerose delle quali sono state peraltro rinvenute presso la scuderia dell'imputato.

9. Nel quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Dante Zullo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui al capo F) evidenziando che l'espressione utilizzata dal coimputato Porpora, "fai questo favore a Dante Zullo che non sbagli", non avrebbe alcuna portata intimidatoria e, pertanto, la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione sarebbe errata. La doglianza è manifestamente infondata. Come in precedenza già evidenziato, infatti, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado con il riferimento al contesto complessivo, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali la frase pronunciata dal Porpora circa la "necessità" fare un favore a Zullo aveva contenuto intimidatorio (pagine da 60 a 66 della sentenza impugnata). Ogni ulteriore rilievo sul punto, proprio in considerazione dell'articolata motivazione sul punto, appare del tutto inconferente.

10. Nel settimo motivo proposto nell'interesse di Dante Zullo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui ai capi I) ed L) rilevando che nella vicenda relativa all'acquisto del garage, che avrebbe dovuto essere valutata unitamente all'imputazione i relativa all'intestazione fittizia, non sarebbe in effetti emersa alcuna condotta qualificabile come estorsiva nei confronti del Sorrentino che non avrebbe subito alcuna coartazione, tanto da aver dichiarato che il pagamento era stato effettuato con denaro di entrambi.

La doglianza è manifestamente infondata. Anche con riferimento alla vicenda relativa all'acquisto del garage la Corte territoriale, che ha pure disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale procedendo all'esame di due testi, ha evidenziato le ragioni per le quali le analoghe censure formulate nell'atto di appello non erano fondate. Con il rinvio alla ricostruzione complessiva contenuta nella sentenza di primo grado e la puntuale valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e ai riscontri emersi, quindi, la motivazione è adeguata e coerente e l'attuale censura, tesa nella sostanza a sollecitare un'alternativa lettura delle prove, non è consentita.

11. Nell'ottavo e ultimo motivo proposto da Dante Zullo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condotta estorsiva di cui al capo M) evidenziando che anche nella vicenda relativa all'acquisto da parte del Sorrentino quale prestanome di un cavallo da corsa dall'azienda agricola di Walter Ferraro difetterebbe l'elemento costitutivo del reato. La doglianza è manifestamente infondata. Anche con riferimento a tale capo di imputazione, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento alle dichiarazioni rese dal Sorrentino e ai riscontri individualizzanti forniti dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dal sovr. Gaudieri, ha risposto in modo adeguato alle analoghe critiche formulate con l'atto di appello e ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

12. Nel quinto e ultimo motivo la difesa di Vincenzo Porpora deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio censurando il giudizio, generico e non aderente alle peculiarità dei singoli imputati, in merito al rilevo attribuito ai precedenti a carico del ricorrente, posti a fondamento della ritenuta sussistenza della recidiva e del dinego delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.12.1.

Quanto alla recidiva la Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, più che dei precedenti penali ha tenuto conto della natura degli stessi e, proprio su tale elemento, ha fondato il giudizio nei termini di una "significativa manifestazione di recrudescenza della capacità criminale già dimostrata". La motivazione così resa, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, coerente e adeguata, non è sindacabile in questa sede. 12.2. A conclusioni analoghe, infine, deve pervenirsi quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla presenza di gravi e numerosi precedenti e dalle caratteristiche oggettive delle condotte e pure ampiamente motivato con riferimento all'atteggiamento tenuto di complessiva contiguità a Dante Zullo.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616