Sentenza — n. 33495/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/11/2019- dep. 28/11/2019, disponeva la riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di ALESSANDRIA in composizione monocratica, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 11/04/2019 aveva condannato SORCE Antonio a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., commessi ad ALESSANDRIA il 24/03/2019, con la recidiva pluriqualificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 33495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORCE ANTONIO nato a ALESSANDRIA il 30/09/1969 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/11/2019- dep. 28/11/2019, disponeva la riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di ALESSANDRIA in composizione monocratica, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 11/04/2019 aveva condannato SORCE Antonio a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., commessi ad ALESSANDRIA il 24/03/2019, con la recidiva pluriqualificata.
La CORTE territoriale rideterminava la pena, riducendo l'aumento disposto in primo grado a titolo di continuazione. La condotta è consistita nell'essersi SORCE introdotto di notte in un esercizio commerciale di ALESSANDRIA, dopo aver colpito con forza la porta di ingresso, nell'essersi impossessato del fondo cassa ammontante a circa 27 euro e di tre bottiglie di birra, e nell'avere, subito dopo la sottrazione, raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato e rivolto loro parole offensive e minacciose, ostacolando così le operazioni di controllo e di identificazione.
2. SORCE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen. per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 628 co. 2 cod. pen., quanto alla avvenuta integrazione della quasi flagranza al fine di aver ritenuto la rapina invece del furto. L'individuazione dell'autore del reato qualificato come rapina sarebbe invero avvenuta non già a seguito della immediata percezione da parte della polizia giudiziaria del delitto, ovvero delle tracce di esso, bensì attraverso una più articolata indagine, con la visione dei filmati della videosorveglianza, il rintraccio e l'escussione del titolare del bar, il pedinamento e la perquisizione personale e domiciliare del ricorrente, e il sequestro della refurtiva. Mancherebbe quindi il collegamento logico e temporale fra la commissione del reato e il contesto nel quale si è proceduto all'arresto. Nella sentenza impugnata difetterebbe altresì la risposta all'osservazione difensiva sulla finalizzazione della minaccia proferita dall'imputato al conseguimento dell'impunità.
3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso. Osserva che esso è reiterativo di doglianze già risolte dalla Corte territoriale con adeguata motivazione e che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, il requisito della "immediatezza", preteso dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurare per sé il possesso della cosa sottratta, ovvero l'impunità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, poiché la CORTE torinese ha in modo congruo e coerente posto in evidenza che l'individuazione dell'imputato, anche attraverso le informazioni fornite dai testimoni, si era sviluppata in un unico contesto; essa ha infatti ricordato come il verbale di arresto aveva mostrato che gli agenti della p.g. si erano accorti della presenza del ricorrente mentre stavano ricevendo informazioni su di lui, poiché lo avevano notato transitare sulla propria bicicletta, e pertanto lo avevano inseguito fino a raggiungerlo nell'albergo nel quale dimorava, con questo descrivendo una contestualità temporale unitaria, a prescindere dalle modalità attraverso le quali è avvenuta l'individuazione. Il Collegio di appello ha altresì spiegato come la reazione minacciosa realizzata da SORCE si fosse posta in rapporto di strumentalità e di consequenzialità col precedente furto.
2. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. in tema di rapina impropria (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 43764 del 04/10/2013 dep. 25/10/2013 Rv. 257310 imputati Mitrovic) è che per tale delitto "la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco)".
Sulla nozione di "immediatezza" Il Giudice di legittimità ha invero più volte rimarcato come "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità" (Cass. 30127/2009, Rv. 244821;
Cass. 40421/2012 Rv. 254171). "(...) ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica" (Cass. 3721/1990, Rv. 186764). Per concludere sul punto, "il requisito della "immediatezza", richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità" (Cass. 2410/1999, Rv. 214926); la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento devono apparire legati da "un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa" (Cass. 42076/2010, Rv. 248509).
3. Di tali principi la CORTE territoriale ha operato corretta applicazione, poiché la fuga in bicicletta è stata correttamente collegata in rapporto di strumentalità e di consequenzialità con la precedente sottrazione illecita di oggetti, tale per cui quest'ultima e la minaccia costituiscono un'azione complessiva e tra essi non è ravvisabile alcuna soluzione di continuità. Anche sull'elemento temporale, la decisione di entrambi i Giudici del merito si sottrae a censure di legittimità: nella fattispecie concreta, l'immediatezza è da identificare nel pronto avvio delle ricerche subito dopo l'iniziale furto, tant'è che nel giro di pochi minuti gli agenti della P.S. erano riusciti a individuarne l'autore, poi lo avevano visto scappare, e infine - senza perderlo di vista - lo avevano raggiunto in albergo e a lo avevano arrestato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 28/05/2021 Il consi