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Sentenza — n. 33494/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 19/11/2019 dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in relazione a fattispecie di rapina e altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, AMBROSINO Valerio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e "travisamento del fatto" in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente afferma che la Corte non avrebbe fornito spiegazione del fatto che la persona offesa Colesnic aveva denunciato la sottrazione degli oggetti asseritamente lasciati nella vettura dopo l'aggressione quando questi si era immediatamente dato alla fuga posto che la motivazione sul punto - che ipotizzava un contatto con l'altra vittima tramite utenza altrui prima di presentarsi alla PG - risulterebbe sganciata dal contenuto del fascicolo processuale e resa inverosimile dal ristretto lasso di tempo (20 minuti) tra aggressione e denuncia.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 33494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inannnnissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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testimonianza della vittima pericolo di collusione con testimoni prove acquisite illegalmente indizio reiterazione di reati penali indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VALERIO nato a ROMA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 19/11/2019 dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in relazione a fattispecie di rapina e altro.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, AMBROSINO Valerio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e "travisamento del fatto" in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente afferma che la Corte non avrebbe fornito spiegazione del fatto che la persona offesa Colesnic aveva denunciato la sottrazione degli oggetti asseritamente lasciati nella vettura dopo l'aggressione quando questi si era immediatamente dato alla fuga posto che la motivazione sul punto - che ipotizzava un contatto con l'altra vittima tramite utenza altrui prima di presentarsi alla PG - risulterebbe sganciata dal contenuto del fascicolo processuale e resa inverosimile dal ristretto lasso di tempo (20 minuti) tra aggressione e denuncia.

Sarebbe maggiormente verosimile ipotizzare un incontro tra le due vittime "poco prima che che la Di Micco si rendesse nuovamente reperibile da parte dei militari operanti e si presentasse a rendere dichiarazione" come desumibile dalle dichiarazioni del teste MELLUSSO di cui il ricorrente allega estratto. Sul punto, la Corte avrebbe anche ignorato la presenza di uno scambio di messaggi tra l'imputato e dal DI MICCO nelle ore successive ai fatti denunciati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancata esclusione della recidiva.

Il ricorrente in particolare contesta "la rilevanza, in termini di valutazione della maggiore pericolosità sociale, del dato oggettivo della reiterazione degli illeciti, specialmente tenuto conto della risalenza nel tempo dei precedenti presi in considerazione" e lamenta la mancanza di "chiari riferimenti ai precedenti penali ed alla loro relazione con il fatto per cui si procede". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche ritenendo ingiustamente sottovalutati il comportamento processuale, la parziale assunzione di responsabilità dei fatti e la scelta del rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto il ricorrente nemmeno prende in considerazione il fatto che la dinamica dei fatti risulta riscontrata non solo dalle dichiarazioni DI MICCO ma anche dai rilievi effettuati sulla vettura pochi minuti dopo i fatti e contemporaneamente alla presentazione del COLESNIC presso gli uffici della PG. Tale sostanziale contemporaneità, compiutamente descritta nella ricostruzione dei fatti presente in particolare nella sentenza di primo grado, spiega come il dichiarante potesse essere stato informato di circostanze che - alla luce della immediata fuga - avrebbe potuto non conoscere. Risulta poi del tutto ipotetico l'assunto per cui avrebbero potuto esservi stati contatti con la DI MICCO posto che la immediata fuga, la sottrazione del cellulare e la successiva presentazione alla PG risultano circostanze che privano tale assunto di alcun riscontro nel fascicolo processuale.

3. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e comunque in difetto di interesse. La motivazione in punto recidiva fa riferimento alla vicinanza nel tempo dei precedenti penali e del carattere omogeneo delle condotte oggetto di giudizio in questa sede e delle precedenti condanne (grammaticalmente desumibile dal carattere specifico dei precedenti stessi) e risulta pertanto idonea a dar conto di una ingravescente pericolosità anche connessa a una sostanziale impermeabilità alle sanzioni subite.

4. Il terzo motivo in punto circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Annarante, Rv. 182959;

Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). 4.1. A tali principi risulta essersi conformata la Core territoriale a fronte di prospettazioni difensive riguardanti profili del tutto irrilevanti (la scelta del rito abbreviato in quanto scelta che trova un suo autonomo trattamento premiale e non incide di per sé su alcuna valutazione in ordine alla personalità dell'imputato) ovvero ipotetici e non decisivi (non potendosi individuare alcun profilo per cui ritenere qualificante il comportamento processuale anche in conseguenza della natura del tutto parziale delle ammissioni dell'imputato medesimo).

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inannnnissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in