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Sentenza — n. 33492/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33492/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33492/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento agli elementi costituti del reato di estorsione.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33492/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rilevando che la motivazione sul punto sarebbe apparente in quanto l'elemento posto a fondamento della ritenuta consistenza del danno, costituito dallo stato d'ansia della persona offesa, non sarebbe derivato dal reato commesso dal ricorrente ma da pregressi e diversi procedimenti penali. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità e la completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzione penale azione civile risarcimento per atto illecito altri reati risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO ALFONSO SANDRO nato a CORIGLIANO CALABRO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza del 19/11/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI in data 18/6/2019, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di MARRAZZO ALFONSO SANDRO in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento agli elementi costituti del reato di estorsione.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. In data 10 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Franca Zacco, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento agli elementi costitutrdel reato di estorsione censurando la conclusione della Corte territoriale sia con riferimento alla ritenuta credibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa -che avrebbe risposto in modo generico e confuso alle domande e si sarebbe nella sostanza rifiutato di sottoporsi al controesame della difesa- sia in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ritenuto come commesso attribuendo una valenza intimidatoria implicita alla condotta del ricorrente.

Le doglianze, in parte reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, ritenute motivatamente attendibili e altresì riscontrate dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dalle dichiarazioni del maresciallo Cosenza, ha adeguatamente evidenziato gli elementi su quali ha fondato la dichiarazione di responsabilità.

Lo stesso giudice d'appello, inoltre, ha dato conto di aver tenuto in considerazione le critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ragioni queste per le quali le attuali censure, quindi, tendendo nella sostanza a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Del pari inconferenti, infine, risultano le censure in ordine alla valenza intimidatoria "implicita" della condotta. Anche con riferimento alla idoneità della minaccia posta in essere dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale, con lo specifico riferimento all'atteggiamento tenuto e alle frasi pronunciate del ricorrente, che pure rinviavano a recenti danneggiamenti subiti dal distributore della persona offesa, ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe critiche già formulate dalla difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rilevando che la motivazione sul punto sarebbe apparente in quanto l'elemento posto a fondamento della ritenuta consistenza del danno, costituito dallo stato d'ansia della persona offesa, non sarebbe derivato dal reato commesso dal ricorrente ma da pregressi e diversi procedimenti penali. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità e la completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di estorsione o rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo il danno patrimoniale, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (così, da ultimo, cfr. Sez. 2 , n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). In tale contesto, pertanto, il riferimento allo stato d'ansia determinato alla vittima è sul punto congruo e adeguato non potendo in alcun modo ritenersi, d'altro canto, che questo sia conseguito, come assertivamente sostenuto nel ricorso, da altri e diversi procedimenti penali, dei quali non risulta esservi traccia in atti.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 28/5/2021 Il