Sentenza — n. 33491/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 ottobre 2019 dal GIP del Tribunale di Noia in relazione a fattispecie di rapina e altro rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 33491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CORNACCHIA GAETANO nato a ACERRA il 01/01/1991 ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 27/12/1978 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 ottobre 2019 dal GIP del Tribunale di Noia in relazione a fattispecie di rapina e altro rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, CORNACCHIA Gaetano ed ESPOSITO Oro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata agli imputati. Secondo il ricorrente infatti, la motivazione si risolverebbe in formule di stile "sulla base della natura e dell'epica dei precedenti penali gravanti sugli stessi ricorrente". A fronte di ciò, il ricorrente riepiloga i principi di diritto espressi dalle principali pronunce di questa Corte sul punto.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In primo grado la motivazione in punto recidiva si esauriva nella frase "sussiste la recidiva contestata". All'atto della determinazione della pena, lo stesso giudice di primo grado, aveva segnalato alla non occasionalità della condotta e l'esercizio di violenza e minaccia grave nei confronti delle vittime. Nell'atto di appello, si contestava la presenza di una accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità desumibile dalla commissione del reato in conseguenza dell'intervenuta confessione dell'ESPOSITO e della volontaria presentazione alla polizia giudiziaria da parte del CORNACCHIA nonché del contegno della condotta processuale.
La Corte territoriale ha correttamente valorizzato, ai fini della sussistenza della recidiva il carattere prossimo dei precedenti penali e le modalità dell'azione, commessa in concorso e con la minaccia di un'arma, così di fatto valorizzando-nel giudizio di accentuata pericolosità-i profili di organizzazione e professionalità desumibili da tale condotta. Peraltro, le contestazioni avanzate dalla difesa non introducevano profili qualificanti la condotta o aspetti attinenti alla rilevanza dei precedenti vedendo le stesse unicamente su profili successivi alla condotta.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso n,Roma, il 28 maggio 2021 Il Consig