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Sentenza — n. 33490/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33490/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33490/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al travisamento della prova. 1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale si era sostenuto che il Tribunale avesse già implicitamente riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. senza però, erroneamente, considerare la stessa anche nel giudizio di bilanciamento. 1.4. Vizio di motivazione in ordine al quarto motivo di appello concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 cod. pen. comma terzo n. 1 cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello, avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante ritenuta dall'uso della bottiglia come arma impropria.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2. Nel secondo e nel terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ovvero alla mancata considerazione della stessa nel giudizio di bilanciamento, rilevando che la motivazione sul punto sarebbe apparente in quanto non si confronterebbe con la modestia del danno, peraltro già ritenuta dal giudice di primo grado. Le doglianze sono manifestamente infondate.

Parole chiave

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rapina qualificata infrazione qualificata infrazione alla legge sulle armi altri reati traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Vizio di motivazione in ordine al quarto motivo di appello concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMANI BADR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO lette le conclusioni del difensore

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del 5/12/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO in data 20/6/2019, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di LAMANI BADR in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al travisamento della prova. 1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale si era sostenuto che il Tribunale avesse già implicitamente riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. senza però, erroneamente, considerare la stessa anche nel giudizio di bilanciamento. 1.4. Vizio di motivazione in ordine al quarto motivo di appello concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 cod. pen. comma terzo n. 1 cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello, avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante ritenuta dall'uso della bottiglia come arma impropria.

2. In data 10 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Franca Zacco, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 18 maggio sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali la difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova, evidenziando che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla credibilità della persona offesa non terrebbe nel dovuto conto le discrepanze emerse e specificamente indicate nell'atto di appello. La circostanza che il giudice d'appello abbia ritenuto che la differenza sia stata determinata dalla "contaminazione nell'operazione di trascrizione" del verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, poi, sarebbe grave e, correttamente considerata, dovrebbe determinare l'inaffidabilità dell'intero contenuto del verbale.

Le doglianze, in parte reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso.Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri oggettivi della polizia giudiziaria e delle certificazioni sanitarie ha adeguatamente evidenziato gli elementi su quali ha fondato la dichiarazione di responsabilità.

Lo stesso giudice d'appello, inoltre, ha dato conto di aver tenuto in considerazione le critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta. Sul punto, d'altro canto, diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso, il riferimento all'esistenza di una possibile contaminazione del verbale, deve essere valutato nei limiti della considerazione che ciò abbia potuto determinare una distonia di trascrizione che non si riferisce al contenuto sostanziale del dichiarato e, quindi, al reale svolgimento dei fatti.

Ragioni queste per le quali le attuali censure, quindi, tendendo nella sostanza a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2. Nel secondo e nel terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ovvero alla mancata considerazione della stessa nel giudizio di bilanciamento, rilevando che la motivazione sul punto sarebbe apparente in quanto non si confronterebbe con la modestia del danno, peraltro già ritenuta dal giudice di primo grado. Le doglianze sono manifestamente infondate.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'attenuante sul rilievo dell'assenza di positive indicazioni circa l'addotto scarso valore economico dei due telefoni sottratti, così che appare corretta l'esclusione della ricorrenza di un danno di minima rilevanza. Né può d'altro canto dirsi che il giudice di primo grado avesse riconosciuto implicitamente tale attenuante solo perché aveva fatto riferimento ad un ridotto valore dei beni sottratti, atteso che sia nella motivazione che nel dispositivo non vi è riferimento alcuno alla specifica attenuante, per la cui configurabilità si richiede non già la modestia, bensì la speciale tenuità del danno che, attesa la natura prluioffensiva del delitto di rapina, deve essere valutata non sulla base del solo danno patrimoniale ma anche in considerazione degli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (così, da ultimo, cfr.

Sez. 2 , n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173).

3. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 cod. pen. comma terzo n. 1 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello, avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante ritenuta dall'uso della bottiglia come arma impropria. La doglianza è manifestamente infondata. La circostanza che la bottiglia costituisca arma impropria e che non abbia rilievo il fatto che sia stata portata a tal fine dell'autore del reato ovvero che l'uso della stessa sia stato estemporaneo, è da ritenersi pacifica (Sez. 2, n. 18534 del 20/2/2020, El Arsaqui, n.m.;

Sez. 7, n. 47870 del 7/9/2018, Byaz, n.m.; Sez. 2, n. 29104 del 19/4/2017, Khammal, n.m.; Sez. 5, n. 14512 del 26/9/2016, Gnoffo, n.m.; Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198). Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, anche con il solo riferimento all'uso della bottiglia per colpire al volto la persona offesa, è sul punto adeguata. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle amme