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Sentenza — n. 33489/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33489/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33489/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 23/01/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AVEZZANO in data 13/06/2016 aveva condannato DI SILVIO Nazzareno e DI SILVIO Pasquale ciascuno a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina aggravata, ricettazione e furto aggravati, commessi ad AVEZZANO dall'ottobre al dicembre 2016. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, riconosceva a entrambi gli imputati le attenuanti generiche e rideterminava la pena per ognuno, riducendola. I DI SILVIO propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.;- come secondo, la carenza di motivazione nel suo insieme; - come terzo, l'incompatibilità di uno dei componenti del Collegio di appello, che avrebbe fatto parte del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura in carcere dei fratelli DI SILVIO.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il PROCURATORE GENERALE conclude per iscritto chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorda come non rientri nel novero dei casi di ricorso per cassazione il difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché la doglianza riguarda motivi rinunciati; con riferimento alla violazione di legge in relazione all'art. 34 e alla conseguente nullità della sentenza ex art. 178 lett.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie pericolo di collusione con testimoni legittimazione a ricorrere ricorso di annullamento asserzione difendibile azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
I DI SILVIO propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 34 cod. proc. pen
a) del codice di rito, ritiene il motivo manifestamente infondato, per la inesistenza di nullità nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI SILVIO NAZZARENO nato a CELANO il 13/08/1992 DI SILVIO PASQUALE nato a CELANO il 01/02/1991 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 23/01/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AVEZZANO in data 13/06/2016 aveva condannato DI SILVIO Nazzareno e DI SILVIO Pasquale ciascuno a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina aggravata, ricettazione e furto aggravati, commessi ad AVEZZANO dall'ottobre al dicembre 2016. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, riconosceva a entrambi gli imputati le attenuanti generiche e rideterminava la pena per ognuno, riducendola. I DI SILVIO propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.;- come secondo, la carenza di motivazione nel suo insieme; - come terzo, l'incompatibilità di uno dei componenti del Collegio di appello, che avrebbe fatto parte del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura in carcere dei fratelli DI SILVIO.

Da ciò sarebbe derivata la nullità degli atti conseguenti alla mancata astensione del consigliere in questione.

2. Il PROCURATORE GENERALE conclude per iscritto chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorda come non rientri nel novero dei casi di ricorso per cassazione il difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché la doglianza riguarda motivi rinunciati; con riferimento alla violazione di legge in relazione all'art. 34 e alla conseguente nullità della sentenza ex art. 178 lett.

a) del codice di rito, ritiene il motivo manifestamente infondato, per la inesistenza di nullità nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".

Ciò rileva ai fini della manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso. Quanto al terzo, la manifesta infondatezza deriva già dalla mancata indicazione del componente del Collegio di secondo grado che avrebbe dovuto astenersi, e dall'omessa allegazione - in virtù dell'autosufficienza del ricorso - di qualsiasi documentazione a sostegno di essa. È superfluo osservare come, qualora sussista una causa di incompatibilità del giudice e costui non proponga istanza di astensione, l'interessato ha l'onere di avanzare tempestiva istanza di ricusazione, che nella specie invece non risulta presentata.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 28/05/2021 Il consigliere estensore Il Pres