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Sentenza — n. 33487/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33487/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33487/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 maggio 2019 dal GIP del Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di rapina ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, NASRI Kamel, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza dell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 codice penale. Il ricorrente afferma che decisiva avrebbe dovuto essere la considerazione della esiguità del danno (100 C) e che non avrebbero potuto prendersi in considerazione altri caratteri della condotta o elemento diverso dal danno economico.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 33487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rv. 280173 - 01). 2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale risulta essersi conformata ai sopra richiamati principi ritenendo qualificante la natura plurioffensiva del reato contestato e la sussistenza di un danno alla persona.3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina reato di poca entità tentata rapina caso poco grave pena pecuniaria non riscuotibile cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASRI KAMEL nato il 20/03/1980 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo udito il difensore z

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 maggio 2019 dal GIP del Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di rapina ed altro.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, NASRI Kamel, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza dell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 codice penale. Il ricorrente afferma che decisiva avrebbe dovuto essere la considerazione della esiguità del danno (100 C) e che non avrebbero potuto prendersi in considerazione altri caratteri della condotta o elemento diverso dal danno economico.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I giudici del merito - nel caso di specie - risultano essersi conformati ai principi di diritto espressi da questa Corte per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf.

SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). Di conseguenza, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto consumato o tentato di rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che il danno patrimoniale per la vittima sia stato di rilevanza minima, ma anche la rilevanza degli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2 - , Sentenza n. 32234 del 16/10/2020 Ud.

Rv. 280173 - 01). 2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale risulta essersi conformata ai sopra richiamati principi ritenendo qualificante la natura plurioffensiva del reato contestato e la sussistenza di un danno alla persona.3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021 Il