Sentenza — n. 33486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 4) cod. pen. anche con riferimento all'art. 27, comma terzo, cost. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le condizioni personali e di salute del ricorrente e in tal modo avrebbe violato quanto disposto dall'art. 133 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 648, comma 2 cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini preliminari. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DVORSCHEG MARCO LUIGI nato a TORINO il 03/06/1961 ARMIGNACCO NICOLA nato a GENZANO DI LUCANIA il 05/05/1955 MICHELINI CINZIA nato a TORINO il 13/04/1963 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 14/11/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERCELLI in data 9/5/2017, ha ridotto la pena a MICHELINI CINZIA e, riqualificata come 40 reiterata e specifica la recidiva contestata e conseguentemente ridotto la pena ad ARMIGNACCO NICOLA, ha confermato nel resto la condanna nei confronti degli stessi e di DVORSHEG MARCO LUIGI, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 648 cod. pen.1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1.
Avv. Femia per Cinzia Michelini. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 628 e 378 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta sussumibile nel concorso in rapina piuttosto che in quella sanzionata a titolo di favoreggiamento personale. 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen. 1.2. Avv. Moschini per Dvorsheg Marco Luigi. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura l'omessa valutazione della possibile spiegazione alternativa quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto sub c) e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. 1.3.
Avv. Perazzo per Nicola Armignacco. 1.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con i motivi di appello, in assenza di effettivi e concreti elementi di riscontro, avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato Dvorsheg. 1.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale che, pure avendo accolto l'appello quanto all'erronea contestazione della recidiva, specifica e reiterata e non infraquinquennale, non l'ha comunque esclusa. 1.3.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, comma secondo n.
1) e 4) cod. pen. anche con riferimento all'art. 27, comma terzo, cost. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le condizioni personali e di salute del ricorrente e in tal modo avrebbe violato quanto disposto dall'art. 133 cod. pen.
2. In data 10 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Franca Zacco, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Ricorso nell'interesse di Cinzia Michelini. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 628 e 378 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta sussumibile nel concorso in rapina piuttosto che in quella sanzionata a titolo di favoreggiamento personale censurando la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in merito alla qualificazione giuridica della condotta attribuita alla ricorrente ed evidenziando che questa si fonderebbe su di una illogica valutazione delle prove.
Gli elementi considerati, infatti, non consentirebbero, diversamente da come sostenuto dai giudici di merito, di ritenere che la Michelini avesse partecipato alla fase di programmazione della rapina o che anche solo sapesse, prima che questa venisse commessa, quali erano le intenzioni del Dvorsheg. Quanto emerso, d'altro canto, sarebbe perfettamente compatibile con le diverse dichiarazioni rese dai due imputati sul punto, cioè che la ricorrente aveva appreso della commissione della rapina solo in un momento successivo (quando aveva recuperato il compagno aiutandolo a fuggire) e che nulla aveva saputo in precedenza quando in effetti si era limitata ad accompagnare il convivente in macchina da Torino a Vercelli.
La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini preliminari. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione corretta, coerente e logica nella valutazione delle prove, ogni censura, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217). La Corte territoriale infatti -evidenziando gli elementi oggettivi che collegano la Michelini alla rapina quale supporto logistico di uno degli autori della condotta (il Dvorshveg) in ragione dei collegamenti personali e telefonici accertati tra l'odierna ricorrente e gli autori materiali del fatto, della localizzazione del telefono della donna nei pressi del negozio oggetto del fatto, del contenuto di numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, logicamente interpretate- ha dato corretto e adeguato conto dei dati di fatto e degli argomenti ai quali ha fatto riferimento nella valutazione della prova.
La lettura di tali elementi, d'altro canto, risulta essere coerente e corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria che prevede che l'operazione di lettura complessiva del compendio probatorio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria dei singoli indizi, essendo necessario che gli stessi siano valorizzati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv 231671;
Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, Rv 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv 256967). Valutazione questa a fronte della quale la ricorrente contrappone una valutazione parcellizzata degli indizi che si risolve in censure in fatto attraverso le quali si sollecita un alternativo e non consentito apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito in una doppia conforme affermazione di responsabilità. 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen. rilevando che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi relativi al concorso della ricorrente nel reato di ricettazione sarebbe errata e illogica.
Il giudice d'appello, infatti, avrebbe risposto al motivo d'appello sul punto facendo riferimento a un'argomentazione solo apparente, cioè all'accertata partecipazione della Michelini alla pianificazione e realizzazione del reato di rapina. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La motivazione della Corte territoriale quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione, infatti, diversamente da quanto indicato nel ricorso, con il riferimento alla circostanza che la ricettazione del veicolo costituiva segmento indispensabile del programma criminoso e alle conversazioni intercettate dalle quali si evince anche la consapevolezza della ricorrente circa la provenienza delittuosa del mezzo, è adeguata a coerente agli elementi emersi.
2. Ricorso nell'interesse di Marco Luigi Dvorsheg. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. censurando l'omessa valutazione della possibile spiegazione alternativa quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto sub c) e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen.Le doglianze, in parte genericamente reiterative delle analoghe censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alla mancanza di concreti elementi quanto alla commissione del furto da parte degli imputati e al lungo lasso di tempo intercorso, così come al valore dell'autovettura, perfettamente funzionante, ha infatti fornito corretta e adeguata risposta ai motivi di appello facendo riferimento ad argomenti logici con i quali, peraltro, il ricorrente non si confronta.
3. Ricorso nell'interesse di Nicola Armignacco. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con i motivi di appello, in assenza di effettivi e concreti elementi di riscontro, avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato Dvorsheg. La doglianza, erroneamente formulata anche nei termini della violazione di legge (Sez.
U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) ma che afferisce la logicità e la completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell'atto di appello. Come evidenziato anche dal Procuratore Generale, infatti, la dichiarazione di responsabilità in ordine al concorso nella contestata ricettazione del veicolo è motivata in modo esauriente e corretto valorizzando l'esigenza dei rapinatori di dotarsi del mezzo di provenienza furtiva con cui uno degli autori materiali era arrivato sul luogo, per come emergeva dalle stesse dichiarazioni del Dvorscheg, e sul quale si era allontanato dopo la rapina.
Circostanza questa, d'altro canto, anche sostanzialmente ammessa dal ricorrente laddove, pure non facendo riferimento alla ricettazione, ha comunque confermato di avere concordato la commissione del reato di rapina e di averne programmato le modalità con il Rui e il Dvorsheg, accordo complessivo che da un punto di vista logico, come evidenziato nella motivazione, doveva riferirsi anche al reperimento dell'autovettura utilizzata per raggiungere il luogo della rapina e per darsi alla fuga. 3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale che, pure avendo accolto l'appello quanto all'erronea contestazione della recidiva, specifica e reiterata e non infraquinquennale, non l'ha comunque esclusa.
La doglianza è manifestamente infondata.Anche con riferimento a tale aspetto, condividendo le considerazioni sul punto del Procuratore Generale, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente applicato la legge e adeguatamente motivato. Nella sentenza impugnata, infatti, si dà conto della sussistenza dei presupposti della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali anche specifici e, con motivazione logica e coerente, considerata la disciplina di cui all'all'art.69 n. 4 cod. pen., si è proceduto a una rideterminazione della pena base. 3.3.
Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, comma secondo n.
1) e 4) cod. pen. anche con riferimento all'art. 27, comma terzo, cost., rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le condizioni personali e di salute del ricorrente e in tal modo avrebbe violato quanto disposto dall'art. 133 cod. pen. La doglianza, reiterativa dell'analoga censura già proposta in appello, è manifestamente infondata. Diversamente da quanto evidenziato, infatti, la Corte territoriale ha tenuto in specifica considerazione le condizioni personali e di salute del ricorrente e, con motivazione adeguata e coerente sul punto, ha spiegato le ragioni per le quali queste non potevano essere valutate favorevolmente (cfr. pagine 13 e 14 quanto alla persistenza della capacità criminale e alla modalità di programmazione della commissione del reato). Motivazione questa con la quale le attuali censure non si confrontano e che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede.
4. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen