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Sentenza — n. 33484/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33484/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33484/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di TORRISI Mauri-zio. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si rivolge all'affermazione di responsabilità, al cui riguardo si è già formato il giudicato all'esito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione (n. 48428 in data 8/10/2014) che ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale l'odierno ricorrente aveva dedotto il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze dibattimentali poste a base della sua condanna. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 606 c.p, art. 7 Legge n. 152/1991, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODERONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO.

Parole chiave

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aggravamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena sanzioni penali esame di cassazione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 606 c.p
"Violazione ex art. 606 c.p.p.
art. 7 Legge n. 152/1991
del 23/4/2003 irrevocabile 1'1.6.2003 per i delitti di detenzione illegale di armi aggravata dall'art. 7 Legge n. 152/1991 e ricettazione, era stata rimodulata con ordinanza 463/05 r.g.g.e.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARUSO ENRICO nato a VENEZIA il 29/04/1955 TORRISI MAURIZIO nato a CATANIA il 23/06/1974 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODERONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1 Caruso Enrico e Torrisi Maurizio ricorrono avverso la sentenza in data 16/6/2020 della Corte di appello di Catania che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione-, nei confronti di Torrisi ha parzialmente riformato la sentenza in data 30/6/2011 del Tribunale di Catania, ritenendo configurata la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Catania in data 19/5/2004 e rideterminando la pena inflittagli per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di munizioni, aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1, cod.pen:; nei confronti di Caruso, invece, è stata confermata la sua condanna per i reati di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen., contestati ai capi L), M), O e Al. 1.1.

Va precisato che la Corte di cassazione, con la sentenza in data 3.5.2013 aveva disposto l'annullamento limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di Caruso e con riguardo alla configurabilità della continuazione nei confronti di Torrisi. Deducono:

2. TORRISI Maurizio. 2.1. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett.

b) e lett. e)". Il ricorrente sostiene che un attento esame delle fonti di accusa non fa sfuggire l'assenza di prove storiche di assoluta affidabilità. Lamenta altresì l'omissione e l'illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena.

3. CARUSO Enrico. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione e individuazione del reato base. Secondo il ricorrente, la Corte di appello «non ha applicato la direttiva della sentenza di annullamento della Corte di cassazione in quanto ha individuato, non potendolo fare, un delitto base, diverso da quello indicato dal giudice di prime cure, in quanto la "direttiva" della S.C. era quella di rivalutare solo i reati satellite e quantificare la pena degli stessi". 2.2. Violazione di legge sulla quantificazione della pena.

A tale proposito il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha tenuto conto di un elemento «e cioè che la pena inflitta con la sentenza del G.u.p. del 23/4/2003 irrevocabile 1'1.6.2003 per i delitti di detenzione illegale di armi aggravata dall'art. 7 Legge n. 152/1991 e ricettazione, era stata rimodulata con ordinanza 463/05 r.g.g.e. del 24.11.2005 che aveva rideterminato da due anni a un anno di reclusione». Sulla base di tale premessa, denuncia l'erroneità della sentenza che -per tale delitto- ha operato un aumento di due anni, mentre doveva essere pari a quella modificata dal giudice dell'esecuzione, pari a un anno di reclusione.

3. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODERONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Il ricorso di TORRISI Mauri-zio. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si rivolge all'affermazione di responsabilità, al cui riguardo si è già formato il giudicato all'esito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione (n. 48428 in data 8/10/2014) che ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale l'odierno ricorrente aveva dedotto il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze dibattimentali poste a base della sua condanna. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha motivato la misura della pena valorizzando la natura, l'entità e le modalità dell'esecuzione dei fatti oltre che l'indole dell'imputato, ricavata dai fatti medesimi e dai suoi gravi precedenti penali. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contradditoria e che mostra la palese infondatezza della censura mossa, va altresì rilevato come il motivo sia eminentemente generico, risolvendosi in un'affermazione di motivazione omessa o illogica senza che, in realtà, vengano esposti specifici rilievi critici avverso la sentenza impugnata che, di fatto, viene ignorata, con la conseguente configurazione del difetto di specificità.

Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;

Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Quanto esposto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

2. Il ricorso di CARUSO Enrico. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La migliore intelligibilità della questione suggerisce di riportare integralmente la AS1`" U motivazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, dove viene spiegato che «dalla lettura delìe sentenze di primo e di secondo grado, non -emerge se i giudici di merito abbiano o meno osservato la regola fissata nell'art. 81 capoverso, dal momento che non hanno esplicitato i criteri di calcolo seguiti nel determinare la pena inflitta quale aumento per la continuazione e, soprattutto, non hanno dato conto di avere rispettato il limite del triplo della pena per il reato più grave ai fini dell'aumento per la continuazione.

In particolare, i giudici di merito, nel fissare gli aumenti per la continuazione per ciascuna delle quattro estorsioni in contestazione (nella misura anni due mesi sei di reclusione e 300 euro di multa), non hanno ben chiarito la ragione per la quale detti episodi siano stati ritenuti quali "reati satellite" rispetto ai fatti giudicati con la sentenza del novembre 2009 (indicati dal Tribunale in modo esplicito come "più gravi") anziché rispetto ai fatti oggetto della sentenza dell'aprile del 2003, laddove i fatti oggetto della sentenza del novembre 2009 venivano giudicati meno gravi di quelli oggetto della decisione del 2003 (conclusione palesata dal fatto che, per i fatti oggetto della sentenza del 2009, veniva irrogata una pena solo quale aumento per la continuazione con i fatti giudicati con la decisione del 2003).

Inoltre, per quanto più rileva, dalla motivazione delle sentenze di merito non si evince se, nel determinare gli aumenti per la continuazione, sia stato o meno considerato il limite fissato dall'art. 81, comma 2, cod. pen., e cioè se l'aumento complessivo inflitto - avendo riguardo a tutti i "reati satellite", quelli sub iudice e quelli giudicati con la sentenza del novembre 2009 - si sia o meno tenuto conto della soglia complessiva del triplo della pena inflitta per il fatto più grave, id est quello giudicato con la sentenza dell'aprile 2003».

La sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha sanzionato, dunque, l'inadeguatezza della motivazione rispetto all'applicazione della disciplina della continuazione, rilevando la perplessità scaturite dal fatto di ritenere le estorsioni di cui all'odierno procedimento "satelliti" dei reati previsti dalla sentenza del 2009, là dove questi reati erano stati ritenuto -a loro volta- "satelliti" dei reati giudicati con la sentenza del 2003. Un tale stato di cose, invero, creava una disarmonia, non potendosi considerare come reato base una fattispecie che, invece, era stata ritenuta quale satellite di altro reato, pure coinvolto nella continuazione ritenuta nel giudizio.

In sostanza, le due sentenze di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio nell'ambito di una serie di reati ritenuti avvinti nel vincolo della continuazione, hanno preso in considerazione due reati-base, così producendo una violazione della disciplina di cui all'art. 81, cod.pen., nel cui ambito va preso in considerazione un solo reato base (la violazione più grave) in relazione al quale disporre gli aumenti per i reati ritenuti in continuazione, avendo cura di non superare il limite legale del triplo della pena base.La Corte di appello ha correttamente inteso quanto disposto dalla Corte di cassazione con la senten-za di annullamento che -invero- le aveva -conferito il compito di rivalutare e -sostanzialmente- di armonizzare l'intera vicenda sanzionatoria, individuando -tra l'altro- il reato base e i reati satellite.

Da ciò discende che l'individuazione dell'estorsione contestata al capo L) dell'odierno procedimento come violazione più grave non implica nessuna violazione di legge. Da qui la palese infondatezza del primo motivo di ricorso. 2.2. La manifesta infondatezza costituisce la ragione di inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, il cui assunto non trova riscontro in atti. La difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe operato un aumento di due anni di reclusione in relazione al reato di cui alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 23/04/2003 (irrevocabile il 1°/06/2003).

In realtà la Corte di appello ha determinato la pena in esame indicando due aumenti in continuazione nella misura di due anni di reclusione, nei due seguenti casi:

a) quale misura complessiva della pena in relazione ai capi M), O) ed Al) del presente procedimento, ossia mesi otto di reclusione per ciascun reato; b) «quale pena già determinata in aumento in relazione alle imputazioni di cui alla sentenza del G.u.p. di Catania del 24/11/2009», (irrevocabile il 14/7/2010). I magistrati dell'appello, invece, nulla specificano con riguardo alla pena riferibile ai reati di cui alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 23/04/2003 (irrevocabile il 1°/06/2003), così che l'assunto difensivo si mostra manifestamente infondato, risultando evidente l'insussistenza della violazione di legge denunciata dal ricorrente, non essendovi alcun aumento di due anni per i reati considerati dalla già menzionata pronuncia.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cass