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Sentenza — n. 33483/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33483/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33483/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ardizzone Renato, Ardizzone Davide e Crisà Armando Angeìo ricorrono avverso la sentenza in data 30/1/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 30/1/2020 del Tribunale di Palermo che aveva condannato Ardizzone Renato e Crisà Carmelo per il reato di truffa e Ardizzone Davide per il reato di ricettazione. Deducono: 1.1. ARDIZZONE Davide. 1.1.1. "Insufficienza e contraddittorietà della motivazione". Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che il fatto andava più correttamente riqualificato ai sensi dell'art. 712, cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33483/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Ardizzone Davide è inammissibile perché reitera la medesima questione proposta con il gravame e disattesa dalla Corte di appello che ha confermato- la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648, cod.pen., spiegando che la conoscenza della provenienza delittuosa dei beni era "univocamente desumibile dall'assenza di qualsivoglia pagamento della marce in favore della sua dante causa, Tecno Servizi e Forniture s.r.l. rimarcando, peraltro, che l'inesistenza della società avrebbe reso impossibile il pagamento". Il ricorrente tralascia di confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte di appello e ripete la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, senza esporre rilievi critici alle motivazioni del rigetto in sede di impugnazione di merito.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore azione di responsabilità risarcimento per atto illecito tentata truffa risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARDIZZONE DAVIDE nato a PALERMO il 12/07/1989 ARDIZZONE RENATO nato a PALERMO il 25/05/1963 CRISA' ARMANDO ANGELO nato a PALERMO il 28/04/1958 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato FRANCO MORLINO che, nell'interesse della parte civile CATAPANO s.r.I., ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi di ARDIZZONE RENATO e CRISA' ARMANDO ANGELO e ha chiesto la loro condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti../1 1Li•-..), ._.,

RITENUTO IN FATTO

1. Ardizzone Renato, Ardizzone Davide e Crisà Armando Angeìo ricorrono avverso la sentenza in data 30/1/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 30/1/2020 del Tribunale di Palermo che aveva condannato Ardizzone Renato e Crisà Carmelo per il reato di truffa e Ardizzone Davide per il reato di ricettazione. Deducono: 1.1. ARDIZZONE Davide. 1.1.1. "Insufficienza e contraddittorietà della motivazione". Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che il fatto andava più correttamente riqualificato ai sensi dell'art. 712, cod.pen..

A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti della motivazione della Corte di appello al fine di evidenziarne l'erroneità. 1.2. CRISA' Armando Angelo. 1.2.1. Vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta che la Corte di appello si è limitata ad affermare genericamente che i precedenti penali sono di ostacolo al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod.pen., con la conseguenza che la motivazione non può definirsi adeguata. 1.3. ARDIZZONE Renato. 1.3.1.

Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'apoditticità e l'illogicità della motivazione spesa dalla Corte di appello per respingere il motivo di gravame con il quale si eccepiva che una singola telefonata non era sufficiente a identificare Ardizzone, visto che tra questi e la società Catapano s.r.l. non c'erano mai stati rapporti diretti.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. E' stata altresì letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato FRANCO MORLINO che, nell'interesse della parte civile CATAPANO s.r.I., ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi di ARDIZZONE RENATO e CRISA' ARMANDO ANGELO e ha chiesto la loro condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Ardizzone Davide è inammissibile perché reitera la medesima questione proposta con il gravame e disattesa dalla Corte di appello che ha confermato- la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648, cod.pen., spiegando che la conoscenza della provenienza delittuosa dei beni era "univocamente desumibile dall'assenza di qualsivoglia pagamento della marce in favore della sua dante causa, Tecno Servizi e Forniture s.r.l. rimarcando, peraltro, che l'inesistenza della società avrebbe reso impossibile il pagamento". Il ricorrente tralascia di confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte di appello e ripete la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, senza esporre rilievi critici alle motivazioni del rigetto in sede di impugnazione di merito.

Va dunque ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 -dep. 24/06/2019, ROVINELLI GIULIO, Rv. 27697001). Peraltro, a fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, il ricorso non evidenzia violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Il principio ora richiamato va ribadito anche in relazione al ricorso di Crisà Angelo Carmelo, che si duole del mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche sulla base di valutazioni di merito tese antagoniste a quelle della Corte di appello che -con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni- ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato -tali da potere astrattamente giustificare la contestazione della recidiva- fossero di ostacolo alla configurazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod.pen. Va ulteriormente precisato che il giudice di merito -non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame il contegno processuale, l'atteggiamento collaborativo e la condizione di dipendenza, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto) che la Corte di appello ha evidentemente ritenuto recessivi rispetto a quelli da essa presi in considerazione.

Va dunque richiamato il principio di diritto già indicato.

3. Tanto vale anche per il ricorso di Ardizzone Renato, che si sofferma sulla idoneità probatoria di una telefonata al fine di identificare l'odierno ricorrente. Anche in questo caso il ricorso oppone valutazioni di merito il cui esame è precluso alla Corte di legittimità, così valendo quando già rilevato per i primi due ricorsi. A ciò deve aggiungersi che il ricorso difetta altresì del requisito della specificità, in quanto omette di considerare che l'identificazione di Ardizzone si è avuta anche per i rapporti di pregressa conoscenza con la vittima della truffa e non solo dalla telefonata, così -di fatto- omettendo di confrontarsi come le reali ragioni del convincimento del giudice, costituito dalla somma di tutti gli elementi presi in considerazione.

Da qui l'aspecificità del motivo, dovendosi ribadire che la mancanza di specificità del motivo, va apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;

Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di- euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CATAPANO s.r.l.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla CATAPANO s.r.I., in persona del suo legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di