Sentenza — n. 33481/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAillogicità della motivazione per avere la Corte d'appello omesso di valutare gli elementi di prova singolarmente e poi complessivamente, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui gli indizi a carico devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone il grado di interferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in una medesima direzione dimostrativa. In particolare, sarebbero stati valorizzati l'essere stato trovato Pandi Gregorio il giorno della rapina del 14 marzo 2018 presso il distributore di carburanti in Salice Salentino in compagnia di Prete Egidio Luigi, all'interno dell'autovettura del padre di quest'ultimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PRETE EGIDIO LUIGI, nato a Nardò il 17.3.1980 PANDI GREGORIO, nato a Nardò il 7.9.1991 avverso la sentenza n. 1826/2019, emessa il 9 dicembre 2019 dalla Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 7 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 dicembre 2019 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta a Prete Egidio Luigi e a Pandi Gregorio e ha sostituito nei confronti di Prete Egidio Luigi la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque. Ha confermato nel resto la pronuncia impugnata con cui Pandi Gregorio è stato condannato per una rapina e per l'illegale detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; Prete Egidio Luigi è stato condannato per tre rapine nonché per detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola e per la ricettazione di una targa, provento di furto. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello omesso di valutare gli elementi di prova singolarmente e poi complessivamente, contrariamente a quanto indicato dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui gli indizi a carico devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone il grado di interferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in una medesima direzione dimostrativa. In particolare, sarebbero stati valorizzati l'essere stato trovato Pandi Gregorio il giorno della rapina del 14 marzo 2018 presso il distributore di carburanti in Salice Salentino in compagnia di Prete Egidio Luigi, all'interno dell'autovettura del padre di quest'ultimo.
Elemento, questo, a cui si sarebbe contrapposta una serie di prove piene circa l'estraneità dei due imputati alla rapina, non essendo stata trovata nessuna arma al momento dell'arresto e non essendo stato diviso il bottino. La Corte d'appello avrebbe attribuito a Prete Egidio Luigi le due rapine sul solo presupposto dell'identico modus operandi (utilizzo della Nissan Micra e presenza di due soggetti armati di pistola);
2) omessa motivazione sul motivo di gravame concernete il trattamento sanzionatorio con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Riguardo al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto che la rapina ai danni del distributore di carburanti Q8 di Salice Salentino, commessa da entrambi gli imputati, si basava sul riconoscimento dei testi presenti presso il distributore di benzina e su altri elementi, specificamente indicati ai fogli 6 e 7 della sentenza impugnata. Le altre rapine, commesse da Prete Egidio Luigi, unitamente ad altro soggetto, rimasto sconosciuto, erano provate da una serie di elementi, indicati ai f. 8 e 9 della sentenza in scrutinio.
Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte del merito ha singolarmente esaminato gli indizi, per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa, e, successivamente, ne ha effettuato una valutazione congiunta, pervenendo ad affermare la loro concludenza al fine dell'affermazione della responsabilità degli appellanti per i reati loro ascritti.In tal modo il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605) secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità.
A fronte delle argomentazioni, formulate nella sentenza impugnata, le doglianze, articolate nel primo motivo dei ricorsi, non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al Giudice della legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal Giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Il secondo motivo non è consentito. I ricorrenti hanno dedotto di avere richiesto con l'atto di appello la riduzione della pena anche mediante la concessione delle attenuanti generiche. Dalla lettura del menzionato atto non risulta che gli appellanti hanno invocato le attenuanti generiche, essendosi limitati a chiedere il contenimento della pena nei minimi di legge. La doglianza in esame, quindi, non può essere sollevata per la prima volta in questa sede.
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 7 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presi