Sentenza — n. 33480/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAinosservanza o erronea applicazione e vizio della motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, c.p., nonostante il ricorrente, rimasto fuori e lontano dal luogo della rapina, non sapesse che il coimputato, che era entrato nell'agenzia venti minuti dopo averlo lasciato, aveva il volto travisato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso presentato da TICCI MARCO, deve rilevarsi che l'intervenuta rituale rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). 1.2 Passando al ricorso di VADALA' DOMENICO deve evidenziarsi che il primo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la medesima doglianza già correttamente disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non ha alcuna relazione con la dedotta collaborazione prestata dall'imputato I per la ricostruzione del delitto, erroneamente posta a base deil'invocata circostanza. 1.3 n secondo motivo del ricorso di VADALA' DOMENICO è manifestamente infondato.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TICCI MARCO, nato a Colle Val d'Elsa il 20.9.1977 VADALA' DOMENICO, nato a Messina il 17.6.1983 avverso la sentenza n. 6062/2019, emessa il 5 novembre 2019 dalla Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 7 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 novembre 2019 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 27 marzo 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, ha escluso l'aggravante delle più persone riunite, contestata in relazione al reato di cui al capo A), e ha confermato nel resto la decisione impugnata, con cui TICCI MARCO e VADALA' DOMENICO sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina pluriaggravata, porto di un'arma fuori dell'abitazione e furto pluriaggravato. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di TICCI MARCO ha dedotto i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione e vizio della motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, c.p., nonostante il ricorrente, rimasto fuori e lontano dal luogo della rapina, non sapesse che il coimputato, che era entrato nell'agenzia venti minuti dopo averlo lasciato, aveva il volto travisato;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge in punto di determinazione della pena: in considerazione dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, il Collegio territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena e concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. A tali esiti si sarebbe dovuto pervenire tanto più in ragione dell'esclusione dell'aggravante del travisamento. Il difensore di VADALA' DOMENICO ha dedotto i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonostante la condotta collaborativa dell'imputato, che avrebbe ricostruito la dinamica della rapina già in sede di indagini preliminari e dato il suo contributo per il ritrovamento dell'arma, consentendo di individuare i responsabili dei reati e, quindi, attenuando le conseguenze dei reati, essendosi le persone offese giovate di ciò dal punto di vista psicologico;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge in punto di determinazione della pena: in considerazione dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, il Collegio territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena e concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il 4 maggio 2021 è stata depositata la rinuncia al ricorso di TICCI MARCO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Quanto al ricorso presentato da TICCI MARCO, deve rilevarsi che l'intervenuta rituale rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). 1.2 Passando al ricorso di VADALA' DOMENICO deve evidenziarsi che il primo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la medesima doglianza già correttamente disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non ha alcuna relazione con la dedotta collaborazione prestata dall'imputato I per la ricostruzione del delitto, erroneamente posta a base deil'invocata circostanza. 1.3 n secondo motivo del ricorso di VADALA' DOMENICO è manifestamente infondato.
Questa Corte (Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, Rv. 246529) ha già avuto modo di affermare che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatto riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata.
Alla luce di tale principio, applicabile stante l'identità di ratio al caso in esame, deve quindi affermarsi che il Collegio d'appello, nel rinnovato giudizio di comparazione delle circostanze, effettuato dopo avere escluso l'aggravante delle persone riunite, ha mantenuto piena facoltà di confermare la precedente operazione di bilanciamento e ha dato adeguata giustificazione di tale facoltà. Difatti, la Corte territoriale ha affermato che, pur esclusa l'aggravante delle persone riunite, non potevano riconoscersi le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle residue aggravanti, "tenuto conto del peso complessivo delle stesse circostanze, alla luce della gravità del reato, rispetto alla quale hanno particolarmente inciso proprio il travisamento e l'uso dell'arma".
In tal modo il menzionato Collegio, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, ha dimostrato di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi positivi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto.
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. Deve precisarsi che la sanzione pecuniaria va disposta anche nei confronti di Ticci Marco, che ha rinunziato al ricorso, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' - e quindi a colpa - del ricorrente:
Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000. A tal riguardo giova precisare che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione - non fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse - consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
La sanzione pecuniaria è determinata nella misura indicata in dispositivo, essendo la rinuncia intervenuta il 4 maggio 2021, ossia solo tre giorni prima dell'udienza, così da non avere inciso in modo apprezzabile sull'iter del presente procedimento.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 7 maggio 2021