Sentenza — n. 33479/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAerronea applicazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p., per avere la Corte d'appello, nell'affermare che l'estinzione dei reati per prescrizione non era maturata né sulla base della disciplina vigente né sulla base di quella previgente alla L. n. 251 del 2005, applicato un coagulo di due normative differenti. Nell'effettuare il calcolo secondo la disciplina previgente, avrebbe applicato il regime delle sospensioni della prescrizione, previste solo dalla nuova disciplina, e avrebbe operato l'aumento ex art. 161 c.p. considerando anche la recidiva, .di contro non rilevante per la vecchia disciplina. La Corte territoriale non avrebbe poi considerato che, escluse le sospensioni, erano decorsi più di dieci anni dalla data del decreto di rinvio a giudizio a quella della sentenza di primo grado, con conseguente decorso del termine di fase;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 c.p, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da URBANO LEONARDO, nato a Manduria il 18.6.1948 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto il 25 settembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 7 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di rigettare il ricorso; Udito l'avv. Francesco Pietro Paolo Pesare, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 settembre 2019 la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia emessa il 3 ottobre 2018 dal Tribunale di Taranto, con cui URBANO LEONARDO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di usura di cui ai capi A) e D) dell'imputazione. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p., per avere la Corte d'appello, nell'affermare che l'estinzione dei reati per prescrizione non era maturata né sulla base della disciplina vigente né sulla base di quella previgente alla L. n. 251 del 2005, applicato un coagulo di due normative differenti. Nell'effettuare il calcolo secondo la disciplina previgente, avrebbe applicato il regime delle sospensioni della prescrizione, previste solo dalla nuova disciplina, e avrebbe operato l'aumento ex art. 161 c.p. considerando anche la recidiva, .di contro non rilevante per la vecchia disciplina. La Corte territoriale non avrebbe poi considerato che, escluse le sospensioni, erano decorsi più di dieci anni dalla data del decreto di rinvio a giudizio a quella della sentenza di primo grado, con conseguente decorso del termine di fase;
2) vizi della motivazione per non avere la Corte del merito considerato le prove fornite dalla difesa e per avere fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa e su una distorta lettura delle intercettazioni. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello non ha applicato simultaneamente le disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e quelle precedenti ma ha affermato che i reati, ascritti all'imputatorano estinti per prescrizione, sia applicando integralmente la vecchia disciplina che applicando la nuova. Siffatta conclusione è corretta. La tesi del ricorrente poggia, invece, su un'erronea deduzione, atteso che anche la disciplina antecedente alla L. n. 251 del 2005 prevedeva la sospensione della prescrizione in caso di rinvio per impedimento del difensore o dell'imputato o su loro richiesta.
Sul tema era intervenuta questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni unite n. 1021 del 28 novembre 2001 (Rv. 220509) aveva affermato che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa.Correttamente, quindi la Corte d'appello ha considerato i periodi di sospensione del corso della prescrizione laddove ha effettuato i calcoli sulla base sia della vecchia che della nuova disciplina (avendo tra l'altro cura di considerare, in caso di rinvio per legittimo impedimento, il limite dei 60 giorni, oltre il momento della cessazione dell'impedimento; limite che, invero, opera solo con riferimento ai rinvii disposti in epoca successiva all'introduzione della norma, avvenuta con la L. n. 251 del 2005).
Al fine del calcolo della prescrizione, correttamente è stata considerata anche la recidiva, incidente in misura diversa sulla base della disciplina antecedente alla L. n. 251 del 2005 o di quest'ultima legge. Come indicato nella tabella riportata al foglio 5 della sentenza impugnata, deve affermarsi che i reati, ascritti al ricorrente, commessi il 16 ottobre 2005 e il 10 novembre 2005, sulla base della disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005 si prescriveranno il 26 marzo 2025 e il 19 aprile 2025 (prescrizione base: 10 anni, aumentata di 2/3 per la recidiva reiterata specifica = 80 mesi, su cui occorre aggiungere 1014 giorni di sospensione).
Sulla base della disciplina ante L. n. 251 del 2005 i reati si prescriveranno 25 gennaio 2031 e il 18 febbraio 2031 (prescrizione base: 15 anni, aumentata di 1/3 per la recidiva reiterata specifica = 90 mesi, su cui occorre aggiungere 1014 giorni di sospensione). Né può ritenersi, come invece dedotto dal ricorrente, che i reati sono estinti, essendo decorsi più di 10 anni (per la precisione 10 anni e otto mesi) dal decreto che dispone il giudizio del 30 aprile 2008 alla sentenza di primo grado, emessa il 3 ottobre 2018. Il ricorrente, infatti, anche in tal caso non considera l'incidenza della sospensione, pari a 1014 giorni, verificatasi nel primo grado del giudizio. 1.2 Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la Corte d'appello ha accuratamente vagliato l'attendibilità delle persone offese, rimarcando che vi erano riscontri, provenienti dallo stesso imputato e dalla sua difesa "che confermano la veridicità delle affermazioni del Caforio e del Magno e smentiscono che l'Urbano agisse, quasi fosse un benefattore, facendo credito a terzi estranei a costo zero (correndo, per giunta, il rischio di non recuperare il capitale)".
Le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 7 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presid